Art. 7 Unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.)
1. Per Unità Territoriali Organiche Elementari si intendono parti di territorio riconoscibili e dotate di una loro relativa autonomia.
2. Il Piano Strutturale individua le U.T.O.E. in base ai caratteri ambientali, con particolare riferimento ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali.
3. Per ciascuna U.T.O.E. il Piano Strutturale specifica:
- - le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti;
- - le dimensioni minime necessarie delle infrastrutture e dei servizi di uso pubblico.