Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 125 Disposizioni generali

1. Il Piano Strutturale individua, attraverso gli schemi direttori e le aree strategiche di intervento (A.S.I.), gli ambiti cui viene riconosciuto un ruolo strategico per la definizione degli obiettivi generali per il governo del territorio e che per le tematiche che presentano richiedono, nella definizione del Piano Operativo, uno sviluppo progettuale più approfondito e dettagliato.

2. Il Urbanistico dovrà predisporre per ciascuna area strategica di intervento norme operative e prescrizioni corredate da rappresentazioni grafiche che stabiliscano:

  • - gli indirizzi progettuali
  • - il principio insediativo
  • - il disegno degli spazi pubblici o ad uso pubblico
  • - le quantità
  • - le tutele
  • - le modalità d'attuazione.

3. Gli schemi direttori che il Piano Strutturale individua sono:

  • - S.D.1: la Statale 69
  • - S.D.2: la valle dell'Ambra
  • - S.D.3: le direttrici interne
  • - S.D.4: insediamenti in collina.

4. Il Piano Operativo introduce, se necessario, variazioni relative al perimetro delle aree strategiche di intervento ed individua, nell'ambito tematico di ciascuno schema direttore, ulteriori aree da sottoporre a progettazione di dettaglio.

5. L'attuazione delle previsioni del Piano Strutturale entro le singole Aree Strategiche di Intervento potrà avvenire solo attraverso Programmi complessi o Piani Attuativi.

6. Nella definizione degli interventi il Piano Operativo ed i successivi strumenti urbanistici attuativi, dovranno rispettare le tutele di cui al Titolo VI Invarianti Strutturali e Tutele strategiche.

7. I valori riferiti alle aree da destinarsi a servizi e attrezzature di interesse collettivo, eventualmente indicate per ciascuna delle Aree Strategiche di Intervento individuate dal Piano Strutturale e riportate negli articoli successivi, sono dei minimi inderogabili e vincolanti per il Piano Operativo.

8. I valori riferiti alle aree da destinarsi alla edificazione, eventualmente indicate per ciascuna delle Aree Strategiche di Intervento individuate dal Piano Strutturale e riportate negli articoli successivi, sono dei massimi inderogabili e vincolanti per il Piano Operativo.

9. Il Piano Operativo, per tutti gli interventi strategici previsti dal Piano Strutturale, dovrà prevedere apposita disciplina che detti le condizioni e le azioni necessarie a garantire il miglioramento ed il potenziamento della sostenibilità ecologico-ambientale del territorio, in particolare verificando la possibilità di attuare le seguenti azioni:

  • - creare corridoi di infrastrutturazione e canalizzazioni di servizio;
  • - creare sistemi di approvvigionamento idrico che consentano il recupero delle sorgenti naturali o di altre fonti idriche;
  • - differenziare gli utilizzi della risorsa idrica (uso potabile ed uso per attività di servizio e produzione) mediante la creazione di un acquedotto duale;
  • - privilegiare lo smaltimento separato acque bianche - acque nere nei sistemi di smaltimento, di depurazione e di recupero delle acque reflue;
  • - migliorare le modalità dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con la costituzione di isole ecologiche il cui dimensionamento sia condizionato dalle modalità di raccolta e dal bacino di utenza;
  • - migliorare le modalità di utilizzo ed organizzazione delle risorse energetiche anche attraverso sistemi di produzione dell'energia alternativa;
  • - predisporre la verifica dell'ufficiosità idraulica del reticolo drenante e della corretta regimazione delle acque nelle aree investite dalla trasformazione urbanistica ed edilizia.