Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 160 Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2005 dalla data di adozione del Piano Strutturale sino all'approvazione del Piano Operativo e comunque per una durata non superiore a tre anni, sono stabilite le seguenti norme di salvaguardia.

2. Ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2005, l'autorità competente sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con le previsioni del Piano Strutturale e con le eventuali salvaguardie contenute nel P.I.T. e nel P.T.C. ovvero con le misure cautelari di cui all'art. 49 della L.R. 1/2005.

3. Restano esclusi dalla presente normativa di salvaguardia:

  • - gli interventi posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 3/2/93 n° 29 nonché le opere riconosciute di pubblica utilità o di pubblico interesse;
  • - gli interventi per i quali sia intervenuto il rilascio di concessione edilizia ovvero denuncia di inizio attività ancora efficaci, entro la data di approvazione del Piano Strutturale e le cui domande risultino comunque pervenute entro la data di adozione del Piano Strutturale;
  • - gli interventi riferiti alle varianti in corso d'opera di concessioni edilizie o denuncia di inizio attività rientranti nei casi di cui al punto precedente;
  • - i piani attuativi del P.R.G. vigente adottati dall'Amministrazione Comunale entro la data di approvazione del Piano Strutturale e che risultino presentati entro la data di adozione del Piano Strutturale.

4. Le norme di salvaguardia sono suddivise in:

  • - Salvaguardie del Piano Strutturale
  • - Salvaguardie per la difesa dai fenomeni alluvionali.