Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 163 Salvaguardie riferite al Patrimonio edilizio esistente

1. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dal Prg vigente, ad esclusione della ristrutturazione urbanistica che potrà essere ammessa solo se gli interventi risultano conformi alle disposizioni e previsioni del Piano Strutturale.

2. Per gli edifici esistenti individuati nella Tav. C.5.1 "Invarianti strutturali" come centri antichi ed aggregati, edifici specialistici e ville ed edilizia rurale di pregio sono consentiti oltre agli interventi di manutenzione solo quelli di restauro e risanamento conservativo.

3. Per gli edifici esistenti individuati nella Tav. C.5.2a "Tutele strategiche: paesistica ed ambientale" come altri edifici di antico impianto sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia ad esclusione degli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3) del comma 2, lettera d) dell'art.79 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Interventi diversi da quelli indicati al precedente comma 3, se previsti dal Prg vigente, potranno essere consentiti fino all'approvazione del Piano Operativo, qualora sia indiscutibilmente documentata tramite rilievo e schedatura di dettaglio la completa assenza di elementi di valore degni di tutela a livello architettonico, tipologico o documentale.