Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 164 Salvaguardie riferite alle aree agricole

1. Nelle aree della conservazione di cui all'art. 57 Titolo VII delle presenti norme, non sono consentiti, fino all'approvazione del Piano Operativo, interventi di nuova edificazione di manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche ivi comprese quelle derivanti da attività agricola, fatti salvi gli interventi all'interno delle aree di pertinenza di aziende agricole esistenti, se consentiti dalle vigenti normative.

2. Nelle aree agricole sottoposte a tutela paesistica ambientale, di cui agli artt. 33, 35 e 38 del Titolo VI delle presenti norme, fino all'approvazione del Piano Operativo non si applicano le disposizioni della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni e non sono consentiti in esse interventi di nuova edificazione.