Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 42 Aree di pertinenza fluviale ed ambiti fluviali

1. Nelle aree di pertinenza fluviale il Piano Strutturale prevede di incentivare gli interventi di delocalizzazione delle eventuali strutture presenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, ancorché condonate, al fine di garantire l'efficienza della rete idraulica, facilitare le operazioni del servizio di piena, di polizia idraulica, oltre che di protezione civile.

2. In tali aree vengono incentivati i seguenti interventi:

  • a. sfoltimento della vegetazione in caso di copertura arborea che possa costituire pericolo per il transito e/o possa compromettere lo svolgimento delle consuete pratiche agricole;
  • b. ceduazione secondo i turni previsti per legge;
  • c. taglio degli individui senili, secondo le norme previste dalla legge e a condizione di nuova piantumazione con essenze idonee al tipo di ambiente;
  • d. interventi di pulizia e mantenimento dei fossi, da effettuarsi a cura dei conduttori dei fondi agricoli frontisti a corsi d'acqua pubblici e privati, per evitare fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno e di invasione delle sedi stradali, che prevedano almeno la ripulitura degli alvei, la regimazione delle acque di sgrondo dei campi, arature del terreno mantenendo a prato una fascia di rispetto di spessore compreso tra 2 e 4 m.

3. In tali aree vengono disincentivati i seguenti interventi:

  • - gli interventi di dissodamento che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  • - l'introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  • - l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione riparia.