Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 61 Aree a trasformazione limitata di quarto livello

1. Sono aree extraurbane e prevalentemente agricole dove non si riscontrano particolari fattori di tutela o salvaguardia, per le quali il Piano Strutturale non prevede comunque trasformazioni diffuse e nuovo impegno di suolo, eccetto quanto necessario allo svolgimento delle funzioni pertinenti all'attività agricola.

2. All'interno delle aree a trasformazione limitata di quarto livello, per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola il Piano Operativo potrà prevedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali e di nuovi annessi rurali, in applicazione della L.R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.

4. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento; interventi di ristrutturazione urbanistica saranno disciplinati attraverso la redazione di Piani di Recupero o attraverso specifica disciplina di dettaglio (schede norma o altro) predisposta dal Urbanistico Piano Operativo.