Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 99bis Piano stralcio assetto idrogeologico - PAI Arno

1. Per quanto riguarda la parte geomorfologica, il Piano Strutturale è stato adeguato al PAI attraverso l'aggiornamento del quadro conoscitivo con Decreto del Segretario Generale n.44 del 19 giugno 2015. Nell'attuazione dello strumento della pianificazione, ogni intervento di trasformazione del territorio e/o di previsione urbanistica è sempre subordinata alle norme e alla cartografia del PAI in vigore con l'emanazione del citato Decreto del Segretario dell'Autorità di bacino dell'Arno.

Art. 99-ter Piano gestione rischio alluvioni - bacino Arno

1. Per quanto riguarda la parte idraulica, il Piano Strutturale è adeguato al PGRA approvato definitivamente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010, con deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno Integrato.

Nell'attuazione dello strumento della pianificazione, ogni intervento di trasformazione del territorio e/o di previsione urbanistica è sempre subordinata alle norme e alla cartografia definitiva del nuovo Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.

2. Le aree destinate alla realizzazione di misure di protezione a scala di bacino sono individuate nel PGRA; in particolare, quella finalizzata alla regimazione delle acque del fiume Trove risulta collocata a sud - est dell'abitato di Badia Agnano poco a valle della confluenza con il torrente Scerfio, la prima sul torrente Ambra in prossimità del confine con il Comune di Castelnuovo Berardenga in corrispondenza dell'incrocio tra la SP della Val d'Ambra e la SC di Montebenichi, la seconda sul torrente Ambra a sud est dell'abitato di Pietraviva a cavallo della SP della Val d'Ambra, la terza collocata tra l'abitato di Pietraviva e quello di Badia a Ruoti alla confluenza tra il torrente Ambra ed un suo afflluente di destra e l'ultima già realizzata sul torrente Ambra prima dell'abitato omonimo. Per tutte le aree individuate ai fini della realizzazione di interventi per la riduzione del rischio idraulico, il Piano Strutturale prescrive una salvaguardia con vincolo assoluto di inedificabilità.

3. Nell'attuazione dello Strumento Urbanistico, ogni intervento di trasformazione del territorio e/o di previsione urbanistica è sempre subordinato alle norme e alla cartografia del nuovo PGRA dell'autorità di bacino del fiume Arno.
Gli elaborati di cui al PGRA (Piano di Gestione Rischio Alluvioni) del fiume Arno sono consultabili sul sito del Distretto Appennino Settentrionale al seguente indirizzo: http://www.appenninosettentrionale.it/dist/

CAPO I Pericolosità idraulica

Art. 100 Disposizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute al presente Capo I si precisa quanto segue:

  • a) per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente, sempre che tali edifici siano in regola con la normativa edilizia;
  • b) per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il regolare deflusso delle acque anche in caso di esondazione quali recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme o simili, con esclusione delle vasche per acquacoltura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;
  • c) per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono esclusivamente quelle modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque in caso di esondazione.

2. Solo per il territorio aperto e per le aree non oggetto di modellazione idraulica riportate negli Strumenti Urbanistici Comunali, la dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, intesa come limite di rischio accettabile senza interventi di adeguamento, dovrà essere costituita da uno dei seguenti elaborati:

  • a) una o più sezioni trasversali al corso d'acqua che attraversino l'area di intervento, in scala 1:100 o 1:200 redatte dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato da cui risulti che la quota minima di altezza del piano di campagna esistente nella zona di intervento è superiore di almeno ml. 2 rispetto alla quota del piede d'argine esterno più vicino o, in mancanza, del ciglio di sponda più vicino;
  • b) relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato, secondo i più recenti disposti normativi regionali in materia (esempio reg. regionale 53/R e successive modifiche), da cui risulti che l'area di intervento è comunque protetta da rischio di inondazione o ristagno;
  • c) solo per le aree oggetto di modellazione idraulica riportate negli Strumenti Urbanistici Comunali, relazione tecnica nella quale sia richiamata la verifica idrologico-idraulica già effettuata preliminarmente in sede di approvazione dello S.U. generale o del Piano urbanistico attuativo, che abbia già individuato l'assenza del rischio.

3. I progetti degli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico in aree a pericolosità elevata di Piano Strutturale dovranno essere supportati da una relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato, secondo i più recenti disposti normativi regionali in materia (esempio reg. regionale 53/R e successive modifiche), che individui le caratteristiche del rischio che dovrà essere compatibili con la situazione idraulica dell'ambito territoriale esterno alla zona di intervento; gli interventi necessari per la riduzione del rischio connessi alla realizzazione dell'opera dovranno essere realizzati contestualmente all'opera a cui si riferiscono.

4. La documentazione prevista dalle norme contenute al presente Capo I è parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio o l'emanazione degli atti su cui si applicano le norme stesse e deve quindi essere presentata ed esaminata nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente per il rilascio e l'emanazione degli stessi atti.

5. La verifica della dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio o del progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio di cui ai precedenti punti deve essere effettuata dal Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, dall'ente competente all'emanazione del decreto di approvazione di accordi di programma o alla deliberazione di cui alla legge n. 441 del 1987 e dal tecnico asseverante per la denuncia di inizio dell'attività.

6. Per gli interventi di particolare complessità i Comuni possono richiedere eccezionalmente la collaborazione dell'Ufficio regionale per la Tutela del Territorio (URTT); quando gli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico interessano opere idrauliche di competenza della Regione, l'autorizzazione idraulica, dovrà essere richiesta, alla Provincia di Arezzo; nel caso in cui l'intervento vada a modificare permanentemente la sezione idraulica del reticolo idrografico, la Provincia di Arezzo, provvederà ad inviare all'URTT copia del progetto e l'autorizzazione per la realizzazione dei lavori verrà rilasciata congiuntamente dai due uffici competenti.

7. Gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico sono parte dell'opera a cui si riferiscono, in particolare si precisa che:

  • - nell'edificazione all'interno di un lotto sono opere di sistemazione esterna o opere edilizie;
  • - nell'urbanizzazione di un piano attuativo sono opere di urbanizzazione o di collegamento ai pubblici servizi.

Art. 101 Pericolosità idraulica

1. Per l'individuazione delle aree a pericolosità idraulica non comprese fra quelle potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali, secondo quanto consentito dall'art. 104 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e regolamento regionale 53/R del 25.10.2011, e dalle previsioni vigenti prima dell'entrata in vigore dello stesso regolamento, la definizione delle classi di pericolosità in funzione delle notizie storico inventariali e della condizione morfologica dei terreni in relazione all'alveo del corso d'acqua è come di seguito riportata:

  • - Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): ricadono in questa classe le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
    • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
    • b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
    Tale classe di pericolosità interessa le zone di fondovalle in cui scorrono i principali assi di drenaggio del territorio comunale.
  • - Pericolosità idraulica elevata (I.3): in tale classe rientrano le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
    • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
    • b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
  • - Pericolosità idraulica media (I.2): comprende le aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
    • a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
    • b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
  • - Pericolosità idraulica bassa (I.1): comprende le aree collinari o montane per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
    • a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
    • b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

2. Per l'individuazione delle aree a pericolosità idraulica l'Amministrazione Comunale ha predisposto uno studio idraulico di dettaglio al fine di individuare le aree soggette ad allagamenti per tempi di ritorno Tr di 30 anni, 200 anni e 500 anni secondo quanto consentito dall'art. 104 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.
La definizione delle classi di pericolosità in funzione della frequenza degli eventi alluvionali modellati è come di seguito riportata:

  • - Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr = 30 anni. […]
  • - Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30 < Tr = 200 anni. […]
  • - Pericolosità idraulica media (I.2): è stato cautelativamente considerato il limite morfologico della pianura alluvionale 'area comprenderebbe le aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200 < Tr = 500anni. […];
  • - Pericolosità idraulica bassa (I.1): esterna alla I.2 e attribuita alla restante parte di territorio non compreso tra le casistiche precedenti.

Art. 102 Articolo abrogato con Del. C.C. n.58 del 15/12/2017

Art. 103 Articolo abrogato con Del. C.C. n.58 del 15/12/2017

Art. 104 Articolo abrogato con Del. C.C. n.58 del 15/12/2017

Art. 105-bis Invarianza idraulica

1. Qualsiasi intervento che comporti una trasformazione nell'assetto del reticolo idrografico, la "ricucitura" del reticolo stesso dovrà essere realizzata adottando soluzioni che garantiscano l'invarianza idraulica.

Art. 105-ter Diciplina dei tratti tombati

1. La disciplina relativa ai tombamenti consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua è quella riportata dall'art.1, comma 2 della L.R. 21/2012.

Art. 105-quater Tutela dei 10 ml dai corsi d'acqua (DCRT 09/2015)

1. Il reticolo idrografico superficiale di riferimento, sul quale sono state fatte tutte le considerazioni di carattere idraulico, è stato aggiornato con quello approvato dalla Regione Toscana con DCRT 09/2015. In prossimità dei corsi d'acqua, di cui al precedente reticolo, l'attuazione degli interventi è subordinata alla verifica del rispetto delle fasce di tutela dei 10 m.

CAPO II Ambiti di rispetto fluviale

Art. 106 Disposizioni generali

1. Per l'intero territorio comunale i progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno essere tesi ad evitare l'ulteriore impermeabilizzazione superficiale rispettando le prescrizioni di cui agli artt. 107, 108, 109.

Art. 107 Articolo abrogato con Del. C.C. n.58 del 15/12/2017

Art. 108 Articolo abrogato con Del. C.C. n.58 del 15/12/2017

Art. 109 Articolo abrogato con Del. C.C. n.58 del 15/12/2017

CAPO III Pericolosità geologica

Art. 110 Pericolosità geologica

1. L'individuazione delle aree a pericolosità geologica è stata fatta secondo quanto consentito dall'art. 62 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e regolamento regionale 53/R del 25.10.2011, come di seguito riportata:

Pericolosità geologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi.
All'interno di questa classe di pericolosità ricadono i seguenti dissesti attivi: le aree interessate da soliflusso localizzato e/o generalizzato, le frane di limitata estensione, i corpi di frana con movimento indeterminato, le aree interessate da franosità diffusa, gli orli di scarpata attivi, le aree interessate da ruscellamento diffuso, gli alvei con tendenza all'approfondimento e le erosioni laterali di sponda.

Pericolosità geologica elevata (G.3): in questa classe di pericolosità ricadono quelle aree in cui sono presenti forme geomorfologiche areali in stato di quiescenza, cioè tutte quelle forme geomorfologiche che sono in uno stato di quiete temporanea con possibilità di riattivazione nell'attuale sistema morfoclimatico.
Sono state inserite in questa classe di pericolosità le seguenti forme geomorfologiche: i corpi di frana con movimento indeterminato e le rispettive corone.
Inoltre rientrano in questa classe le aree con potenziale instabilità connessi alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee nonché a processi di carattere antropico; le aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche.
All'interno della pericolosità G.3 sono state inserite anche i corpi detritici con pendenze superiori al 25% e le aree legate a forme, processi, depositi antropici e manufatti quali: argini fluviali, opere di difesa spondale, aree interessate da attività estrattiva, rilevati stradali, ferroviari, arginali e le dighe in terra.

Pericolosità geologica media (G.2): Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto.
Rientrano in questa classe di pericolosità i corpi di frana con movimento indeterminati, le corone di frana, gli orli di scarpata di frana, gli orli di scarpata fluviale, gli orli di scarpata rimodellati e l'erosione superficiale di limitata estensione.

Pericolosità geologica bassa (G.1): tale classe di pericolosità non risulta presente nel territorio comunale di Bucine.

CAPO IV Pericolosità sismica

Art. 111 Pericolosità sismica

1. Le aree a pericolosità sismica sono state individuate ex-novo secondo le disposizioni dettate dall'art. 62 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e regolamento regionale 53/R del 25.10.2011.

Di seguito si riportano le classi di pericolosità sismica che ne derivano:

Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): tale classe si riferisce comunque alle zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici (corpi di frana attivi)

Pericolosità sismica locale elevata (S.3): zone suscettibili di instabilità di versante quiescente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici (corpi di frana quiescenti); zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri.

Pericolosità sismica locale media (S.2): zone stabili suscettibili di amplificazioni locali non rientranti tra i criteri previsti per la Classe "Pericolosità sismica locale elevata (S.3).

Pericolosità sismica locale bassa (S.1): tale classe di pericolosità non risulta presente nel territorio comunale di Bucine.

Art. 112 Articolo abrogato con Del. C.C. n.58 del 15/12/2017