Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 114 Disposizioni generali

1. Le dimensioni massime ammissibili degli interventi previsti dal Piano Strutturale sono riportate per ciascuna delle Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.).

2. Ai fini di una migliore definizione degli interventi, sono ammessi trasferimenti di quantità tra differenti U.T.O.E. nel limite del 10%.

3. Le modalità ed i criteri da adottare per il dimensionamento degli interventi sono specificate al successivo art. 119 per le U.T.O.E.

Art. 115 Dimensioni massime ammissibili per gli insediamenti residenziali

1. L'offerta complessiva del Piano Strutturale per le aree residenziali è pari a 950 nuovi alloggi potenziali; tale offerta è composta dalla capacità residua data dal Prg vigente e calcolata pari a 700 alloggi, da una quota derivante da interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e calcolata pari a 50 alloggi, da una quota di edilizia di completamento (i piccoli lotti interclusi soggetti alla realizzazione diretta) e dalla quota di previsione con impegno di nuovo suolo all'interno delle aree urbanizzate o urbanizzabili od all'interno delle Aree Strategiche di Intervento, calcolata complessivamente pari a 200 alloggi.

2. I criteri adottati per la definizione delle dimensioni massime ammissibili del Piano Strutturale sono riportati nella relazione, che costituisce parte integrante del Piano.

3. L'offerta relativa alle aree residenziali previste dal Piano Strutturale di cui al precedente comma 1 è corrispondente ad una Superficie utile lorda (Sul) massima pari a 114.000 mq. calcolata applicando un parametro di riferimento corrispondente a 120 mq. di Sul ad alloggio.

4. Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei limiti stabiliti dal P.S. per ciascuna U.T.O.E., stabilisce i parametri urbanistici e dimensionali relativi ai nuovi interventi per gli insediamenti residenziali, includendo in tale quantità le eventuali altre destinazioni quali quella commerciale, direzionale, produttivo artigianale o turistica ricettiva, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

Art. 116 Dimensioni massime ammissibili per gli insediamenti produttivi

1. L'offerta complessiva del Piano Strutturale per le aree produttive è pari a 55.900 mq. di nuova Superficie utile lorda (Sul).

Art. 116-bis Dimensioni massime ammissibili per le attività terziarie

1. L'offerta complessiva del Piano Strutturale per le attività terziarie, comprendenti anche le attrezzature sportive, le attività legate al tempo libero e le relative strutture di accoglienza, è pari a 8.000 mq di Superficie utile lorda (Sul).

Art. 117 Dimensioni massime ammissibili per le attività turistico ricettive

1. Le dimensioni massime ammissibili per le attività turistico-ricettive sono riferite agli obiettivi strategici individuati dal Piano Strutturale e sono basate sulle seguenti azioni:

  • - collegare la crescita futura alla crescita della popolazione;
  • - concepire lo sviluppo dell'offerta ricettiva alberghiera in modo coerente allo sviluppo dei prodotti attraverso:
  • - il recupero di edifici esistenti di valore culturale nei nuclei antichi per nuove strutture ricettive;
  • - il recupero delle dimore storiche, anche fuori dal centro antico, come capacità ricettiva coerente con il prodotto e come elemento di appeal della proposta culturale;
  • - selezionare tra i criteri di scelta strategica:
  • - l'efficienza prestazionale;
  • - la sostenibilità ambientale;
  • - la valorizzazione dell'identità;
  • - l'accessibilità;
  • - la sicurezza strutturale;
  • - la sicurezza del lavoro;
  • - la sicurezza territoriale.

2. Il Piano Operativo potrà prevedere interventi per la realizzazione di nuovi posti letto derivanti da operazioni di cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti o da operazioni di recupero e/o ristrutturazione urbanistica, in misura complessivamente inferiore od uguale a 50 posti letto ogni 1000 abitanti, incluso il livello attuale di dotazione ed esclusi i campeggi esistenti.

3. Il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni relative ad interventi nel settore turistico ricettivo, che prevedano un incremento di posti letto superiore a 50 unità, è sempre subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, con la quale il richiedente si impegna ad effettuare una serie di operazioni finalizzate al mantenimento dei principali caratteri morfologici e paesaggistici del contesto ed in generale alla non alterazione delle risorse ambientali esistenti; il Piano Operativo stabilisce i tipi di convenzione previsti e i tipi di interventi da convenzionare.

Art. 118 L'offerta e la verifica degli standard

1. L'Offerta di standard comprende le aree esistenti, realizzate e già di proprietà comunale, e le aree di nuova previsione inserite all'interno delle U.T.O.E.; gli standard sono suddivisi e verificati per tipologia, per U.T.O.E. e per destinazione d'uso (residenza e produttivo).

2. Il totale degli abitanti comprende gli insediati e gli insediabili (calcolati con il rapporto di 50 mq/ab); la verifica eseguita per singola U.T.O.E. ha portato all'individuazione delle situazioni di sotto-standard inserite nella norma come quantità da reperire.

3. Il livello di standard effettivi è pari a 216.522 mq pari a 22,63 mq. per abitante così ripartiti:

  • - aree per l'istruzione, mq. 36.285, pari a mq. 3,79 ad abitante;
  • - aree per attrezzature di interesse comune, mq. 40.166, pari a mq. 4,19 ad abitante;
  • - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, mq. 112.531, pari a mq. 11,76 ad abitante;
  • - aree per parcheggi, mq. 27.540 pari a mq. 2,88 ad abitante.

4. Rispetto allo standard considerato minimo dal D.M. 2 aprile 1968 n.1444, pari a 18 mq ad abitante, il dato generale risulta superiore di 4,63 mq. ad abitante; rispetto alla ripartizione prevista dallo stesso Decreto, mentre le aree per attrezzature di interesse comune, quelle per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, quelle per parcheggi presentano quote superiori alla soglia minima (rispettivamente di mq. 2.19, 2.76, 0.38 ad abitante), le aree per l'istruzione risultano inferiori al minimo standard di mq. 0.71 ad abitante, ma non risultano nel Comune situazioni di disagio o di domanda inevasa.

5. L'offerta di Piano in incremento è di a mq. 56.062 pari a mq. 25,83 ad abitante da insediare, considerando un incremento di popolazione massimo pari a 2.170.

6. L'offerta di Piano nel complesso prevede 272.584 mq di aree a standard (incluse quelle già realizzate e quelle previste e/o confermate dal Piano Strutturale) pari ad un nuovo standard di 23,2 mq. per abitante insediato o da insediare, così ripartiti:

  • - aree per l'istruzione, conferma degli attuali mq. 36.285, pari a mq. 3,09 ad abitante insediato o da insediare;
  • - aree per attrezzature di interesse comune, incremento di mq. 10.304 per un totale di mq. 50.470, che eleva lo standard a mq. 4,30 ad abitante insediato o da insediare;
  • - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, incremento di mq. 35.073 per un totale di mq. 147.604, che eleva lo standard a mq. 12.58 ad abitante insediato o da insediare;
  • - aree per parcheggi, incremento di mq. 10.685 per un totale di mq. 38.225, che eleva lo standard a mq. 3,26 ad abitante insediato o da insediare.

7. Nei successivi Titoli XII e XIII è stabilita la ripartizione delle superfici a standard per U.T.O.E. e Area Strategica di Intervento per alle quali il Piano Operativo dovrà conformarsi.

8. Per le aree produttive previste dal Piano Strutturale, il Piano Operativo, nella definizione degli interventi, dovrà prevedere un livello minimo di dotazione di spazi pubblici o attività collettive, verde pubblico e parcheggi, non inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.