Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 160 Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2005 dalla data di adozione del Piano Strutturale sino all'approvazione del Piano Operativo e comunque per una durata non superiore a tre anni, sono stabilite le seguenti norme di salvaguardia.

2. Ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2005, l'autorità competente sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con le previsioni del Piano Strutturale e con le eventuali salvaguardie contenute nel P.I.T. e nel P.T.C. ovvero con le misure cautelari di cui all'art. 49 della L.R. 1/2005.

3. Restano esclusi dalla presente normativa di salvaguardia:

  • - gli interventi posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 3/2/93 n° 29 nonché le opere riconosciute di pubblica utilità o di pubblico interesse;
  • - gli interventi per i quali sia intervenuto il rilascio di concessione edilizia ovvero denuncia di inizio attività ancora efficaci, entro la data di approvazione del Piano Strutturale e le cui domande risultino comunque pervenute entro la data di adozione del Piano Strutturale;
  • - gli interventi riferiti alle varianti in corso d'opera di concessioni edilizie o denuncia di inizio attività rientranti nei casi di cui al punto precedente;
  • - i piani attuativi del P.R.G. vigente adottati dall'Amministrazione Comunale entro la data di approvazione del Piano Strutturale e che risultino presentati entro la data di adozione del Piano Strutturale.

4. Le norme di salvaguardia sono suddivise in:

  • - Salvaguardie del Piano Strutturale
  • - Salvaguardie per la difesa dai fenomeni alluvionali.

CAPO I Salvaguardie del Piano Strutturale

Art. 161 Salvaguardie relative ai Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali

1. Sono sottoposti a regime di salvaguardia, nei limiti di cui al comma 1 del precedente art. 160 e con le precisazioni di seguito indicate, i seguenti sottosistemi funzionali:

  • - Sistema Ambientale (V):
  • - nel sottosistema V3 sono ammessi unicamente interventi di sistemazione del suolo e di recupero ambientale; sono esclusi interventi di nuova edificazione, manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche, eccetto i manufatti e le trasformazioni morfologiche di carattere idraulico;
  • - nel sottosistema V3 fino all'approvazione del Piano Operativo è esclusa in ogni caso la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo.
  • - Sistema della Mobilità (M):
  • - nelle aree di rispetto dei nuovi assi stradali previsti dal Piano Strutturale non sono consentiti interventi di nuova edificazione né di addizione volumetrica e sostituzione edilizia ed in generale tutti gli interventi che possono rendere inattuabili tali previsioni; tale salvaguardia si applica su di una fascia di rispetto misurata dall'asse del nuovo tracciato, così come riportato nella Tav. C.5.5 "Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali" per una estensione pari a 100 metri per lato.

Art. 162 Salvaguardie relative alle Aree Strategiche di Intervento

1. Sono sottoposte a regime di salvaguardia nei limiti di cui al comma 1 del precedente art. 160 e con le precisazioni di seguito indicate, le seguenti Aree Strategiche di Intervento di cui al Titolo XIII - Mappa strategica.

2. Sono esclusi interventi di nuova edificazione, la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura, gli ampliamenti volumetrici e le trasformazioni morfologiche nelle aree interessate dalle seguenti A.S.I.:

  • - 2.1: gli interventi idraulici tra Bucine e Castelnuovo;
  • - 2.2: la cassa di espansione ad Ambra;
  • - 2.3: la Toscana Tabacchi;
  • - 2.6: cassa di espansione a Badia Agnano;
  • - 4.1: Podere Migliaiolo;
  • - 4.2: Podere Isola;
  • - 4.3: Cardiolo;
  • - 4.4: Podere Prata.

3. Nell'area Strategica d'Intervento A.S.I. 1.4: Levane via S. Maria non sono consentiti interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica anche se consentiti dal Prg vigente fatte salve le addizioni volumetriche e gli interventi di sostituzione edilizia.

Art. 163 Salvaguardie riferite al Patrimonio edilizio esistente

1. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dal Prg vigente, ad esclusione della ristrutturazione urbanistica che potrà essere ammessa solo se gli interventi risultano conformi alle disposizioni e previsioni del Piano Strutturale.

2. Per gli edifici esistenti individuati nella Tav. C.5.1 "Invarianti strutturali" come centri antichi ed aggregati, edifici specialistici e ville ed edilizia rurale di pregio sono consentiti oltre agli interventi di manutenzione solo quelli di restauro e risanamento conservativo.

3. Per gli edifici esistenti individuati nella Tav. C.5.2a "Tutele strategiche: paesistica ed ambientale" come altri edifici di antico impianto sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia ad esclusione degli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3) del comma 2, lettera d) dell'art.79 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Interventi diversi da quelli indicati al precedente comma 3, se previsti dal Prg vigente, potranno essere consentiti fino all'approvazione del Piano Operativo, qualora sia indiscutibilmente documentata tramite rilievo e schedatura di dettaglio la completa assenza di elementi di valore degni di tutela a livello architettonico, tipologico o documentale.

Art. 164 Salvaguardie riferite alle aree agricole

1. Nelle aree della conservazione di cui all'art. 57 Titolo VII delle presenti norme, non sono consentiti, fino all'approvazione del Piano Operativo, interventi di nuova edificazione di manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche ivi comprese quelle derivanti da attività agricola, fatti salvi gli interventi all'interno delle aree di pertinenza di aziende agricole esistenti, se consentiti dalle vigenti normative.

2. Nelle aree agricole sottoposte a tutela paesistica ambientale, di cui agli artt. 33, 35 e 38 del Titolo VI delle presenti norme, fino all'approvazione del Piano Operativo non si applicano le disposizioni della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni e non sono consentiti in esse interventi di nuova edificazione.

Art. 165 La salvaguardia dei beni paesistici ed ambientali

1. Fino all'approvazione del Piano Strutturale, ai fini della tutela dei beni paesistici ed ambientali sono da osservare le salvaguardie di cui ai successivi commi riferite alle aree classificate b, c, d del sistema regionale delle aree protette ed alle categorie di beni di particolare interesse ambientale di cui al 5° ed al 7° comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977.

2. Le varianti agli strumenti urbanistici generali negli ambiti di applicazione di cui al comma 1 devono contenere la valutazione degli effetti ambientali di cui al Capo I del Titolo II della L.R. 1/2005.

3. Nelle aree costituenti l'ambito di applicazione delle L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni sono consentite esclusivamente le seguenti modifiche alla disciplina vigente:

  • a) varianti previste dalla L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni;
  • b) varianti in attuazioni di prescrizioni localizzative conseguenti a programmi e piani regionali e provinciali;
  • c) iniziative di cui all'art. 17 della D.C.R. 296/88.

1. All'interno delle aree classificate b, c, d del sistema regionale delle aree protette, fino all'individuazione delle risorse agro-ambientali di cui all'art. 31 del P.I.T. non è ammessa la riduzione delle aree costituenti l'ambito di applicazione della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Regione, in collaborazione con le Province, entro 6 mesi dall'approvazione del P.I.T. elabora le cartografie di verifica e localizzazione delle aree individuate nel progetto Bioitaly quali siti classificabili di importanza comunitaria (pSIC), zone di protezione speciale (ZPS), siti di interesse regionale (SIR) e siti di interesse nazionale (SIN), di cui alla D.C.R. n. 342 del 10.11.98, verificando nel dettaglio la perimetrazione dei siti, escludendone le aree oggetto delle trasformazioni in essi già attuate e in atto, che ne hanno modificato sostanzialmente le caratteristiche peculiari.

3. Dall'approvazione delle cartografie di cui al comma precedente, le salvaguardie di cui al primo comma cesseranno di essere applicate alle aree b, c, d del sistema regionale delle aree protette e verranno applicate ai sopraelencati siti di interesse naturalistico.

4. I siti di interesse naturalistico sopra elencati costituiscono risorse essenziali ai sensi della legge regionale e dovranno far parte dei quadri conoscitivi degli strumenti per il governo del territorio.

CAPO II Salvaguardie per la difesa dai fenomeni alluvionali

Art. 166 Disposizioni generali

1. Fatte salve le perimetrazioni delle aree a rischio e relative misure di salvaguardia individuate ai sensi del D.L.180/98 le norme di cui al Titolo IX, Capo I Pericolosità idraulica ed al Titolo IX Capo II Ambiti di rispetto fluviale, costituiscono norme di salvaguardia ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2005 ed in riferimento alle salvaguardie previste al Capo I e Capo II del P.I.T.

2. Non sono soggetti alle salvaguardie di cui al presente articolo le concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi del Capo IV della L. 28.2.1985 n. 47, mentre sono comprese le concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge.