Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 166 Disposizioni generali

1. Fatte salve le perimetrazioni delle aree a rischio e relative misure di salvaguardia individuate ai sensi del D.L.180/98 le norme di cui al Titolo IX, Capo I Pericolosità idraulica ed al Titolo IX Capo II Ambiti di rispetto fluviale, costituiscono norme di salvaguardia ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2005 ed in riferimento alle salvaguardie previste al Capo I e Capo II del P.I.T.

2. Non sono soggetti alle salvaguardie di cui al presente articolo le concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi del Capo IV della L. 28.2.1985 n. 47, mentre sono comprese le concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge.