Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 32 Disposizioni generali

1. Il Piano Strutturale attraverso lo Statuto dei luoghi stabilisce le azioni mirate al miglioramento della qualità delle prestazioni fisiche, sociali e culturali del territorio che presuppongono interventi specifici ed azioni di tutela di ordine strategico.

2. Le azioni di tutela sono rappresentate nello Statuto dei luoghi attraverso l'individuazione delle invarianti strutturali e delle tutele strategiche con la definizione della disciplina di tutela unitaria degli elementi fisici e di parti specifiche del territorio, secondo quanto riportato al successivo Titolo VI delle presenti norme.

3. L'Amministrazione Comunale dovrà provvedere alla gestione del Piano Strutturale attraverso le seguenti azioni:

  • - verifica dello stato di attuazione del Piano Operativo e della rispondenza alle finalità ed agli obiettivi del Piano Strutturale;
  • - monitoraggio del territorio attraverso la sistemazione e l'integrazione continua dei dati conoscitivi, favorendo la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale e l'aggiornamento periodico e costante nel tempo della Relazione sullo Stato dell'Ambiente.

4. Gli articoli del Titolo VI costituiscono le Invarianti Strutturali e le Tutele Strategiche così come definite al precedente art. 4; tali norme costituiscono il quadro di riferimento normativo delle tutele degli elementi fisici e delle parti di territorio da salvaguardare e prevalgono sulle restanti disposizioni contenute nelle presenti norme ed in particolare su quelle riferite alle Unità Territoriali Organiche Elementari ed alle Aree Strategiche di Intervento di cui rispettivamente ai Titoli XII e XIII.

5. La realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico quali infrastrutture e manufatti di servizio, purché di dimensione limitata e comunque strettamente indispensabile alla funzione da svolgere, se promosse da Enti a fini istituzionali, è ammessa su tutto il territorio comunale fermi restando i vincoli sovraordinati e la verifica del corretto inserimento paesistico ed ambientale.

Titolo VI INVARIANTI STRUTTURALI E TUTELE STRATEGICHE

CAPO I Città ed insediamenti urbani

Art. 33 Centri antichi ed aggregati

1. Il Piano Strutturale individua nella Tav. C5.1 "Invarianti strutturali" i centri antichi e gli aggregati e prescrive per essi la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici e degli spazi aperti, anche attraverso il riequilibrio delle funzioni e delle forme di riuso.

2. Il Piano Operativo dovrà predisporre l'aggiornamento del quadro conoscitivo esistente con successiva verifica di dettaglio degli usi attuali, delle condizioni di integrità architettonica e tipologica dei manufatti, compresi gli spazi aperti pubblici e privati e predisporre specifica normativa per il recupero dei manufatti e degli spazi aperti di pregio.

3. La normativa dovrà favorire il riequilibrio delle funzioni, la razionalizzazione degli impianti a rete, ed il mantenimento e la riqualifica delle attività commerciali ed artigianali; limitare la tendenza al frazionamento delle unità abitative e favorire la permanenza dei tipi edilizi monofamiliari; assicurare un adeguato rapporto tra la funzione residenziale e la funzione turistica.

4. Le aree individuate nella Tav. C5.2a "Tutele strategiche: paesistica e ambientale" come aree di tutela dei centri antichi e degli aggregati di maggiore valore e come aree di tutela degli aggregati minori costituiscono l'intorno pertinente ai beni storici ed ambientali, la salvaguardia del quale è complementare e indispensabile alla conservazione dei beni stessi.

5. Nelle aree di cui al punto precedente il Piano Operativo dovrà disciplinare interventi mirati alla manutenzione ed al ripristino delle colture agrarie tradizionali, della vegetazione non colturale, dei percorsi campestri e dei sentieri.

6. Le aree sottoposte alla tutela paesistica di cui al precedente comma 4 vanno escluse dalla disciplina delle aree a prevalente od esclusiva funzione agricola anche se potranno concorrere alla determinazione delle superfici minime dell'art.3 della L.R. n.64/95 e successive modifiche ed integrazioni al fine della progettazione dei P.d.M.A.A.

7. Quando le aree di tutela di cui al comma 4 sono comprese all'interno del perimetro delle aree urbanizzate o urbanizzabili il Piano Operativo dovrà predisporre norme orientate alla valorizzazione del contesto e potrà disciplinare interventi di trasformazione con esclusione della realizzazione di nuovi edifici e purché subordinati al rispetto di criteri e prescrizioni mirati alla salvaguardia dei caratteri paesistici essenziali.

8. Nelle aree individuate nella Tav. C5.2a "Tutele strategiche: paesistica e ambientale" come aree di trasformazione in aree di tutela dei centri antichi e degli aggregati di maggiore valore, sulla base delle valutazioni di efficacia ed efficienza redatte ai sensi dell'art. 2 delle Norme del P.T.C.P. e contenute nel capitolo VR4 della Relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali, il Piano Operativo potrà disciplinare anche interventi di nuova edificazione purché essi non compromettano gli obiettivi di conservazione dei beni e nel rispetto degli specifici indirizzi contenuti al successivo Titolo XIII Mappa strategica.

Art. 34 Delimitazione delle aree urbanizzate o urbanizzabili

1. Il Piano strutturale individua nella Tav. C5.1 "Invarianti strutturali", il perimetro all'interno del quale il Piano Operativo potrà disciplinare interventi di trasformazione, di completamento e di nuova edificazione anche con nuovo impegno di suolo, con le prescrizioni e le limitazioni di cui agli artt. 33, 35 e 45.

2. Il Piano Operativo potrà prevedere solo parziali e contenute modifiche al perimetro stabilito dal Piano Strutturale, in ragione del maggior grado di dettaglio della scala di rappresentazione.

CAPO II Territorio rurale (paesaggio e documenti materiali della cultura)

Art. 35 Edifici specialistici e ville

1. Il Piano strutturale individua nella Tav. C5.1 "Invarianti strutturali", gli edifici specialistici e le ville e prescrive per essi la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici e degli spazi aperti, anche attraverso il riequilibrio delle funzioni e delle forme di riuso.

2. Il Piano Operativo dovrà predisporre specifica schedatura che contenga analisi e valutazioni storico-morfologiche del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico e disporre una dettagliata scheda normativa con la quale disciplinare le singole modalità di intervento sugli edifici e sugli spazi aperti, le funzioni ammissibili, il codice dei materiali e delle tecniche ammesse;

3. Le aree individuate nella Tav. C5.2a: "Tutele strategiche: paesistica e ambientale" come aree di tutela delle ville e degli edifici specialistici costituiscono l'intorno pertinente ai beni storici ed ambientali, la salvaguardia del quale è complementare e indispensabile alla conservazione dei beni stessi.

4. Per le aree di cui al comma precedente il Piano Operativo dovrà disciplinare interventi mirati alla conservazione di tutti gli elementi dell'organizzazione degli spazi aperti (viali alberati, viabilità poderale, case rurali, piantate residue, piante arboree e siepi);

5. La realizzazione di annessi agricoli potrà essere ammessa solo nei casi in cui la villa o l'edificio specialistico svolga anche la funzione di fattoria e sia dimostrata l'impossibilità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza;

6. Il Piano Operativo dovrà stabilire le procedure di valutazione per la realizzazione degli annessi agricoli di cui al punto precedente, che dovranno comunque basarsi su:

  • - analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati, ecc.) nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico, da estendere, quantomeno, all'unità fondiaria comprendente la villa/edificio specialistico stesso, se minore dell'area di pertinenza;
  • - definizione degli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare ed individuazione dell'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico;
  • - simulazioni prospettiche delle alternative;
  • - modalità architettoniche coerenti con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.

7. Le aree sottoposte alla tutela paesistica di cui al precedente comma 3 vanno escluse dalla disciplina delle aree a prevalente od esclusiva funzione agricola anche se potranno concorrere alla determinazione delle superfici minime dell'art.3 della L.R. n.64/95 e successive modifiche ed integrazioni al fine della progettazione dei P.d.M.A.A.

8. Quando le aree di tutela di cui al comma 3 sono comprese all'interno del perimetro delle aree urbanizzate o urbanizzabili il Piano Operativo dovrà predisporre norme orientate alla valorizzazione del contesto e potrà disciplinare interventi di trasformazione con esclusione della realizzazione di nuovi edifici e purché subordinati al rispetto di criteri e prescrizioni mirati alla salvaguardia dei caratteri paesistici essenziali.

Art. 36 Edilizia rurale di pregio

1. Il Piano strutturale individua nella Tav. C5.1 "Invarianti strutturali" tutti gli insediamenti rurali considerati di pregio e prescrive per essi la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici e degli spazi aperti, anche attraverso il riequilibrio delle funzioni e delle forme di riuso.

2. Il Piano Operativo a tale scopo dovrà predisporre una schedatura che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica, il livello di compatibilità tra il tipo edilizio e le forme di riuso ammesse ed una dettagliata scheda normativa con la quale disciplinare le singole modalità di intervento sugli edifici e sugli spazi aperti, le funzioni ammissibili, il codice dei materiali e delle tecniche ammesse.

3. La normativa dovrà favorire il riequilibrio delle funzioni, la razionalizzazione degli impianti a rete, il mantenimento e la riqualifica delle attività commerciali ed artigianali; limitare la tendenza al frazionamento delle unità abitative e favorire la permanenza dei tipi edilizi monofamiliari; assicurare un adeguato rapporto tra la funzione residenziale e la funzione turistica.

Art. 37 Altri edifici di antico impianto

1. Il Piano strutturale individua nella Tav. C5.2a: "Tutele strategiche: paesistica e ambientale" gli altri edifici presumibilmente di antico impianto in quanto presenti al Catasto Lorenese ed al Catasto di Impianto e prescrive per essi la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici e degli spazi aperti, anche attraverso il riequilibrio delle funzioni e delle forme di riuso.

2. Il Piano Operativo a tale scopo dovrà predisporre una schedatura che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica, il livello di compatibilità tra il tipo edilizio e le forme di riuso ammesse ed una dettagliata scheda normativa con la quale disciplinare le singole modalità di intervento sugli edifici e sugli spazi aperti, le funzioni ammissibili, il codice dei materiali e delle tecniche ammesse.

3. La normativa dovrà favorire il riequilibrio delle funzioni, la razionalizzazione degli impianti a rete, il mantenimento e la riqualifica delle attività commerciali ed artigianali; limitare la tendenza al frazionamento delle unità abitative e favorire la permanenza dei tipi edilizi monofamiliari; assicurare un adeguato rapporto tra la funzione residenziale e la funzione turistica.

4. Nel caso in cui a livello architettonico, tipologico e documentale, sia indiscutibilmente rilevata la completa assenza di elementi di valore degni di tutela, il Piano Operativo potrà limitarsi a redigere una semplice documentazione fotografica accompagnata da una breve scheda sintetica con la quale si argomenti l'inutilità di predisporre norme specifiche di tutela; in tal caso potrà essere omessa la scheda normativa di cui al precedente comma 2.

Art. 38 Aree terrazzate e ciglionamenti

1. Le aree individuate nella Tav. C5.1 "Invarianti strutturali" come aree terrazzate e ciglionamenti rappresentano documenti materiali della cultura di notevole rilievo connotati anche da un ruolo fondamentale nella difesa del suolo.

2. Il Piano Strutturale dispone la loro conservazione integrale ed il Piano Operativo dovrà disciplinare interventi volti alla loro tutela ed incentivare la loro ricostruzione, fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque; gli interventi di consolidamento e di ripristino saranno considerati, in via prioritaria, quali interventi di miglioramento ambientale ai sensi della L.R. n.64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 39 Alberi ed arbusti di notevole interesse

1. Gli elementi individuati nella Tav. C5.1 "Invarianti strutturali" come alberi ed arbusti di notevole interesse corrispondono agli esemplari più rappresentativi e significativi del territorio comunale; si tratta delle seguenti piante:

  • - Quercus robur L. (farnia) in prossimità di Badia a Ruoti
  • - Cupressus Macrocarpa Gord. (cipresso di monterey) a Sogna
  • - Taxus baccata L. (tasso) in prossimità di Pietraviva
  • - Pawlonia tomentosa (paulownia) a Pietraviva
  • - Cupressus sempervirens L. (cipresso) a Petrolo
  • - Quercus ilex L. (leccio) a Casino Bellavista
  • - Arbututs unedo L. (corbezzolo) a Villa Migliarina
  • - Morus nigra L. (gelso) a Casa Zani, presso Castiglion Alberti
  • - Phillyrea latifolia L. (fillirea) a Villa Migliarina
  • - Olea europea (olivo) a Montebenichi, Podere Pozzo
  • - Quercus crenata Lam. (cerro-sughera) in località Rilanci-Pianacci
  • - Pinus pinea L. (filare di 17 piante di pino domestico) a Villa Migliarina.

2. Il Piano Strutturale ne dispone l'assoluta tutela; il Piano Operativo dovrà prevedere specifici interventi mirati alla loro manutenzione e conservazione.

Art. 40 Boschi

1. Le aree individuate nella Tav. C5.1 "Invarianti strutturali" come boschi rappresentano una risorsa primaria ed il Piano Strutturale ne prescrive la salvaguardia.

2. Per tali aree il Piano Operativo dovrà prevedere il divieto di nuova edificazione e di realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento delle attività di allevamento.

3. Sulla base di congrua documentazione a testimonianza della presenza di terrazzamenti in aree boscate - esito di fenomeni di abbandono di terreni coltivati - il Piano Operativo potrà disciplinare il ripristino dei terrazzamenti; similmente saranno normati gli interventi di recupero dei coltivi incolti in transizione verso il bosco.

Art. 41 Regime delle acque

1. Nelle aree individuate nella Tav. C5.1 "Invarianti strutturali" come regime delle acque il Piano Strutturale dispone che gli eventuali interventi di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) debbano essere finalizzati al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica.

2. Comma abrogato con Del. C.C. n. -- del --/--/-.

3. Il Regolamenti Urbanistico dovrà predisporre adeguata disciplina che tenda Per tali aree la disciplina è tesa essenzialmente a:

  • - privilegiare nella realizzazione di tali opere le tecniche proprie dell'Ingegneria naturalistica;
  • - vietare all'interno del corpo idrico, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, limitandosi agli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;
  • - prevedere l'esecuzione dei lavori di ripulitura e manutenzione fluviale solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico;
  • - favorire ed incentivare tutti gli interventi che perseguano il recupero della naturalità dei corsi d'acqua, attraverso la realizzazione di percorsi alternativi a giorno;
  • - prevedere l'adeguamento igienico-sanitario e la messa in sicurezza per i tratti abbandonati.

Art. 42 Aree di pertinenza fluviale ed ambiti fluviali

1. Nelle aree di pertinenza fluviale il Piano Strutturale prevede di incentivare gli interventi di delocalizzazione delle eventuali strutture presenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, ancorché condonate, al fine di garantire l'efficienza della rete idraulica, facilitare le operazioni del servizio di piena, di polizia idraulica, oltre che di protezione civile.

2. In tali aree vengono incentivati i seguenti interventi:

  • a. sfoltimento della vegetazione in caso di copertura arborea che possa costituire pericolo per il transito e/o possa compromettere lo svolgimento delle consuete pratiche agricole;
  • b. ceduazione secondo i turni previsti per legge;
  • c. taglio degli individui senili, secondo le norme previste dalla legge e a condizione di nuova piantumazione con essenze idonee al tipo di ambiente;
  • d. interventi di pulizia e mantenimento dei fossi, da effettuarsi a cura dei conduttori dei fondi agricoli frontisti a corsi d'acqua pubblici e privati, per evitare fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno e di invasione delle sedi stradali, che prevedano almeno la ripulitura degli alvei, la regimazione delle acque di sgrondo dei campi, arature del terreno mantenendo a prato una fascia di rispetto di spessore compreso tra 2 e 4 m.

3. In tali aree vengono disincentivati i seguenti interventi:

  • - gli interventi di dissodamento che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  • - l'introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  • - l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione riparia.

Art. 43 Articolo abrogato con Del. C.C. n.58 del 15/12/2017

Art. 44 Aree di interesse ambientale

1. Le aree individuate nella Tav. C5.2a "Tutele strategiche: paesistica e ambientale" come aree di interesse ambientale comprendono le zone "b, c, d" del sistema regionale delle Aree Protette e corrispondono a quelle di cui alla D.C. R. 296/1988 salvo le limitate modifiche di perimetro introdotte dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo.

2. Per tali aree il Piano Operativo dovrà prevedere il divieto di nuova edificazione, predisponendo norme relative alla conservazione degli assetti edilizi ed urbanistici esistenti nella loro caratterizzazione formale e tipologica per quanto attiene a carico insediativo, impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, arredi vegetazionali e sistemazioni esterne, conservazione degli assetti vegetazionali, conservazione di risorse o memorie storiche.

Art. 45 Geotopi

1. Con i geotopi il Piano Strutturale individua le emergenze geologiche corrispondenti ad episodi territoriali nei quali la struttura geologica si rende manifesta rispetto al profilo dei suoli, mettendo in luce formazioni specifiche conseguenti o all'azione erosiva o agli affioramenti; in alcuni luoghi esse si costituiscono come dei veri e propri monumenti naturali.

2. Per le aree individuate nella Tav. C5.2c "Tutele strategiche: geomorfologica e idrogeologica" come geotopi di valore monumentale il Piano Strutturale dispone la tutela integrale allo scopo di favorire il corretto decorso delle dinamiche naturali ed evitare manomissioni di qualsiasi natura (rimodellamenti, attività di escavazione, rimboschimenti, manufatti edilizi, ecc.); per tali aree il Piano Operativo dovrà prevedere il divieto di nuova edificazione.

3. Per le aree individuate nella Tav. C5.2c "Tutele strategiche: geomorfologica e idrogeologica" come geotopi di valore rilevante il Piano Strutturale prescrive la tutela dei caratteri specifici dei luoghi; il Piano Operativo potrà predisporre in essi interventi di trasformazione tali da non compromettere tali caratteri e fermi restando i condizionamenti ed i limiti di cui al successivo Titolo VII Attitudine alla trasformazione del territorio.

4. Per le aree individuate nella Tav. C5.2c "Tutele strategiche: geomorfologica e idrogeologica" come geotopi di valore monumentale o rilevante in area urbanizzata o urbanizzabile o in contesti destinati all'estrazione il Piano Strutturale prescrive la tutela dei caratteri specifici dei luoghi compatibilmente con la presenza degli insediamenti e con le modifiche di origine antropica; il Piano Operativo potrà predisporre in essi interventi di trasformazione tali da non annullare tali caratteri, fermi restando i condizionamenti ed i limiti di cui al successivo Titolo VII Attitudine alla trasformazione del territorio.

Art. 46 Articolo abrogato con Del. C.C. n.58 del 15/12/2017

Art. 47 Aree allagate

1. Nelle aree individuate nella Tav. C5.2c "Tutele strategiche: geomorfologica e idrogeologica" come aree allagate valgono le considerazioni riconosciute nelle aree a pericolosità idraulica; in tali aree le condizioni di utilizzo del territorio sono disciplinate dal Piano Operativo e dalla disciplina dei Piani Sovraordinati (Piano Gestione Rischio Alluvioni).

Art. 48 Tipi e varianti del paesaggio agrario - Alluvioni antiche e recenti: fondovalle stretti

1. Le aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come fondovalle stretti corrispondono alla campagna lungo la valle dell'Ambra e lungo le vallate secondarie degli affluenti e del torrente Trigesimo, connotate dal permanere degli elementi tradizionali del paesaggio agrario e fortemente influenzate dalle tematiche legate al rischio idraulico, per quanto riguarda le sistemazioni e l'organizzazione dello spazio.

2. Per tali aree il Piano Strutturale prescrive il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica, della viabilità campestre, dell'orientamento monodirezionale dei campi, delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle siepi, delle siepi alberate, delle alberature a filare, a gruppi ed isolate, della vegetazione della ripa.

3. Il Piano Operativo dovrà predisporre una normativa che tenga conto di tali prescrizioni e specifica disciplina che preveda il restauro e la manutenzione della rete scolante e che limiti la conversione a colture da legno soltanto per corpi contigui non superiori ad 1 ha, e fatto salvo il regime idraulico del fondovalle, per i fondovalle molto stretti e superiore a 2 ha per quelli più ampi.

4. In tali aree non è consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, mentre la realizzazione di nuovi annessi agricoli potrà essere concessa nei limiti e secondo le prescrizioni riportate al comma 5 del successivo art. 58.

Art. 49 Tipi e varianti del paesaggio agrario - Alluvioni antiche e recenti: fondovalle larghi

1. Le aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come fondovalle larghi appartengono al Valdarno ed in parte alla valle dello Scerfio, al confine con il Comune di Pergine; in queste aree gli elementi tradizionali del paesaggio agrario risultano parzialmente alterati dalle trasformazioni colturali; gli spazi di fondovalle sono fortemente influenzati dalle tematiche legate al rischio idraulico.

2. Per tali aree il Piano Strutturale prescrive la tutela delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, le presenze vegetazionali non colturali (arboree e arbustive), il sistema scolante, la viabilità ed i manufatti antichi;

3. La realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli è consentita nei limiti stabiliti al comma 4 del successivo art.59.

4. Il Piano Operativo dovrà predisporre una normativa che tenga conto di tali prescrizioni e specifica disciplina che limiti la conversione a colture da legno soltanto per corpi contigui non superiori a 2 ha.

Art. 50 Tipi e varianti del paesaggio agrario - Colline fluvio lacustri: pianalti

1. Le aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come pianalti sono caratterizzate in prevalenza da ripiani ondulati, in genere intensamente coltivati, con indirizzi articolati: seminativi, grandi vigneti meccanizzati, colture arboree tradizionali residue ma ancora con spazi significativi da tutelare.

2. Per tali aree il Piano Strutturale prescrive la tutela dell'articolazione colturale che caratterizza il paesaggio agrario della zona.

3. La realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli è consentita nei limiti stabiliti al comma 4 del successivo art.60.

4. Il Piano Operativo dovrà predisporre una normativa che tenga conto di tali prescrizioni e specifica disciplina che eviti gli ulteriori accorpamenti e la semplificazione della maglia agraria e conservando i brani ove sono tuttora presenti la maglia e le colture tradizionali.

Art. 51 Tipi e varianti del paesaggio agrario - Rilievi della struttura appenninica: sistema territoriale dell'oliveto terrazzato

1. Le aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come sistema territoriale dell'oliveto terrazzato corrispondono a parti del territorio dotate di rilevante pregio per identità dei luoghi, valore paesaggistico e presenza di documenti materiali della cultura, di grande importanza per la difesa del suolo e la regimazione delle acque.

2. Per tali aree il Piano Strutturale prescrive, in particolare per i contesti già urbanizzati, la riqualificazione delle recinzioni esistenti, dei caratteri architettonici e del corredo della vegetazione arborea.

3. Per le aree individuate come isole interne al bosco tra Ambra e Chiana (variante c), è prescritto il divieto di sostituzione dell'uliveto con altre colture, se non nella misura massima del 20% della superficie della "insula" olivata, con esclusione delle "insulae" ove tale sostituzione parziale sia già avvenuta.

5. In tali aree non è consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, né di nuovi annessi agricoli, mentre la realizzazione di piccoli annessi agricoli potrà essere concessa nei limiti e secondo le prescrizioni riportate al comma 6 del successivo art. 58.

4. Il Piano Operativo dovrà predisporre una normativa che tenga conto di tali prescrizioni.

Art. 52 Aree boscate collinari ed altocollinari

1. Le aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come aree boscate collinari ed altocollinari corrispondono ad ambiti prevalentemente connotati da boschi produttivi storicamente utilizzati e mantenuti ed appartenenti ad uno specifico tipo di paesaggio agrario.

2. Per tali aree il Piano Strutturale prescrive la loro conservazione come risorsa ambientale e territoriale; il Piano Operativo dovrà stabilire norme per la loro salvaguardia e specifica regolamentazione delle attività agricole in esse presenti.

Art. 53 La tessitura agraria

1. Per le aree individuate nella Tav. C5.2b: "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come coltura tradizionale mista a maglia fitta, il Piano Strutturale prescrive la tutela integrale delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale (piante arboree e siepi), della viabilità campestre e del disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti.

2. Il Piano Operativo dovrà predisporre una normativa che tenga conto di tali prescrizioni e specifica disciplina che limiti le operazioni di accorpamento dei campi a quelle che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante e prescriva il divieto di eliminare le piantate residue poste in fregio alla viabilità campestre o al bordo dei campi.

3. Per le aree con tessitura agraria a maglia media e rada, il Piano Operativo dovrà prevedere norme di tutela della condizione attuale, che evitino ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo e per la maglia media introdurre norme che favoriscano la reintroduzione di solcature tra i campi, filari arborei e siepi lineari.

CAPO III Rete delle infrastrutture per la mobilità

Art. 54 Viabilità fondativa e strade di interesse paesistico

1. Il Piano Strutturale individua nella Tav. 5.1 "Invarianti strutturali", la viabilità fondativa che comprende anche il tracciato ferroviario.

2. Il Piano Operativo, per le strade storiche il cui tracciato risulta ancora coerente a quello presente al Catasto Lorenese, dovrà predisporre apposita documentazione conoscitiva sulla quale basare norme di tutela e quando possibile, di riqualificazione.

3. Per tali strade dovrà essere tutelata la percorribilità, almeno a carattere pedonale e/o ciclabile vietandone la chiusura (anche per tratti) allo scopo di evitare di compromettere la continuità del percorso.

4. Per i nuovi tratti i progetti dovranno assicurare, coerentemente al ruolo ricoperto per la mobilità, la continuità della percezione del percorso ed un corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale.

5. Per i tratti stradali individuati nella Tav. C5.2a "Tutele strategiche: paesistica e ambientale" come strade di interesse paesistico il Piano Strutturale prescrive la loro tutela e valorizzazione.

6. Il Piano Operativo dovrà precisare le modalità architettoniche per le eventuali nuove edificazioni e per tutti i manufatti relazionati alla strada (quali ad esempio la cartellonistica pubblicitaria).

Art. 55 Strade vicinali

1. Per le strade vicinali il Piano Strutturale prescrive il mantenimento della loro fruibilità pubblica, il ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente o risulti la strada stessa privatizzata; il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche (sezione, tipo di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale, ecc.).

2. Il Piano Operativo dovrà predisporre norme specifiche per la gestione delle Strade vicinali e prevedere ed incentivare interventi di rifunzionalizzazione di alcuni tracciati per la creazione di viabilità alternative e verificare la possibilità di individuare alcune sedi per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili per l'attività di tempo libero.

Titolo VII ATTITUDINE ALLA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 56 Disposizioni generali

1. In base ai caratteri specifici dei luoghi ed alla individuazione per le singole parti del territorio comunale, di elementi di salvaguardia e di tutela, il Piano Strutturale definisce differenti livelli di trasformabilità, cioè differenti gradi di sostenibilità di interventi per la realizzazione di nuovi manufatti, per la modifica del principio insediativo esistente e per la trasformazione morfologica.

2. Il Piano Strutturale dà in ogni caso priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, che dovrà essere assunto come obiettivo prioritario dal Piano Operativo nella disciplina degli interventi.

3. La classificazione delle aree individuata nella tavola C.5.3 Attitudine alla trasformazione del territorio fa riferimento a quanto prescritto nei successivi articoli per quanto riguarda la disciplina generale degli interventi edilizi nel Piano Operativo; tali norme devono essere applicate insieme alle specifiche prescrizioni di salvaguardia e di tutela contenute ai Capi I, II e III del precedente Titolo VI.

4. Per gli edifici e le strade da mantenere e/o riqualificare in aree della conservazione gli interventi saranno definiti dal Piano Operativo in coerenza al contesto, rispetto al quale si dovranno valutare gli effetti di impatto.

5. Il Piano Strutturale individua le aree urbanizzate o urbanizzabili come i luoghi dove concentrare la crescita del tessuto insediativo e l'incremento principale della densità abitativa; all'interno di tali aree il Piano Operativo potrà pertanto disciplinare interventi di trasformazione purché compatibili con le limitazioni pertinenti alle aree di pericolosità geologica ed idraulica e con la salvaguardia delle invarianti strutturali e delle tutele strategiche.

6. Per le aree strategiche di intervento esterne alle aree urbanizzate o urbanizzabili il Piano Operativo potrà disciplinare interventi di trasformazione secondo quanto previsto al Titolo XIII Mappa strategica con le limitazioni pertinenti alle aree di pericolosità geologica ed idraulica e con la salvaguardia delle invarianti strutturali e delle tutele strategiche.

Art. 57 Aree della conservazione

1. Le aree della conservazione corrispondono alle parti del territorio caratterizzate dal massimo pregio ecologico, ambientale, paesaggistico e storico e dalla irrinunciabile rilevanza per la difesa del suolo.

2. Esse comprendono infatti i boschi, i terrazzamenti ed i ciglionamenti, gli insediamenti di matrice storica, le aree di più elevata tutela paesistica (centri storici ed aggregati di maggior valore, ville ed edifici specialistici, edilizia rurale di pregio) - esternamente alle aree urbane o urbanizzabili - e di interesse ambientale, il reticolo idrografico e le aree ad esso strettamente pertinenti (ambito A1), gli invasi e le aree per la localizzazione di casse di espansione, i geotopi di valore monumentale.

3. Nelle aree della conservazione sono previsti interventi esclusivamente mirati al mantenimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente; non sono pertanto ammessi la realizzazione di nuovi edifici e gli interventi di ristrutturazione urbanistica; non sono consentite trasformazioni morfologiche delle pertinenze e degli spazi aperti quali alterazioni dell'andamento orografico del suolo per la realizzazione di nuove attrezzature o nuove strade; sono ammesse esclusivamente modeste modifiche ai tracciati in corrispondenza di nuclei rurali per evitarne l'attraversamento; l'introduzione di attrezzature quali le piscine potrà essere valutata dal Piano Operativo solo all'interno degli ambiti di pertinenza stretta degli edifici esistenti e richiedendo preliminarmente congrua documentazione analitica e progettuale.

4. All'interno delle aree della conservazione, per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola il Piano Operativo non potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mentre potrà essere prevista la realizzazione di nuovi annessi rurali, in applicazione della L .R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti limitazioni:

  • a. all'interno delle aree individuate nella Tav. C5.2a "Tutele strategiche: paesistica e ambientale" come aree di tutela dei centri antichi e degli aggregati di maggiore valore, qualora se ne dimostrasse l'indispensabilità per la funzionalità dell'azienda agricola e la non disponibilità di localizzazioni alternative, attraverso la presentazione di congrua documentazione analitica e progettuale, in tali casi i nuovi annessi dovranno comunque essere realizzati in contiguità con le aziende esistenti;
  • b. in presenza di terrazzamenti o ciglionamenti solo a condizione che l'intervento sia limitato ad aree effettivamente degradate e finalizzato al recupero sostanziale di terrazzamenti in stato di precaria conservazione e sempreché si dimostri la non sussistenza di localizzazioni alternative disponibili; tali interventi, basati su una esaustiva documentazione che dimostri l'effettivo stato di degrado, dovranno essere progettati e realizzati approfondendo in modo particolare gli aspetti dell'inserimento ambientale e curando prioritariamente la qualità dei materiali e dell'esecuzione; obiettivo prioritario dovrà essere quello del recupero del terrazzamento senza modificarne la conformazione originaria, facendo riferimento a specifiche indicazioni tipologiche; la superficie coperta non potrà superare 40 mq. e l'altezza massima sarà di 2,5 ml.

5. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola e non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.

Art. 58 Aree a trasformazione limitata di primo livello

1. Si tratta di aree di grande rilievo dal punto di vista ambientale e dal punto di vista paesistico, corrispondenti alle aree di pertinenza fluviale (art. 44) ed agli ambiti fluviali B, alle zone di fondovalle stretto (art. 50) ed a quelle dominate dall'oliveto terrazzato (art. 53) ed alle aree di tutela paesistica degli aggregati di minor valore (art. 35).

2. Il Piano Operativo non potrà prevedere interventi di nuova edificazione e/o ampliamento degli edifici esistenti o di ristrutturazione urbanistica salvo quanto prescritto ai comma successivi.

3. In queste aree eventuali interventi di trasformazione non dovranno comunque comprometterne il ruolo ambientale ed ecologico e non dovranno alterare i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario.

4. All'interno delle aree a trasformazione limitata di primo livello, per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, il Piano Operativo potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, esclusivamente nelle aree individuate nella Tav. C5.2a "Tutele strategiche: paesistica e ambientale" come aree di tutela degli aggregati minori ed esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, disciplinando morfologia del costruito e materiali da utilizzare.

5. Nuovi annessi agricoli, qualora se ne dimostrasse l'indispensabilità per la funzionalità dell'azienda agricola e la non disponibilità di localizzazioni alternative, potranno essere consentiti dal Piano Operativo anche nelle aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come fondovalle stretti, in contiguità con le aziende esistenti e previa presentazione di congrua documentazione analitica e progettuale.

6. Per la costruzione di piccoli annessi agricoli con funzione di ricovero attrezzi, il Piano Operativo potrà disporre norme che ne definiscano i caratteri tipologici e formali e le regole per la loro localizzazione; se localizzati all'interno delle aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come sistema territoriale dell'oliveto terrazzato potranno essere consentiti solo per aziende con superfici superiori a 1,5 ha e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - copertura a capanna;
  • - muratura in pietrame a secco o realizzata con tecniche analoghe con pari risultato formale;
  • - profondità massima pari a quella del terrazzo;
  • - parete tergale coincidente con il muro a retta a monte;
  • - fronte eventualmente coincidente con il muro a retta a valle nel caso di terrazzi poco profondi;
  • - limitate aperture finestrate nel fronte a valle.

7. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.

8. Nelle aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come sistema territoriale dell'oliveto terrazzato potrà essere previsto l'ampliamento dei rustici dei complessi edilizi esistenti esclusivamente al fine di destinare parti della costruzione principale a fini agrituristici, nel rispetto dell'architettura rurale dei luoghi e delle preesistenze di maggior pregio architettonico, tipologico e documentario, attraverso la predisposizione di specifici progetti di dettaglio.

9. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.

Art. 59 Aree a trasformazione limitata di secondo livello

1. Si tratta di aree importanti dal punto di vista paesistico e geomorfologico, situate nella zona dell'altopiano e nella valle dell'Arno.

2. Il Piano Operativo non potrà prevedere interventi di nuova edificazione e/o ampliamento degli edifici esistenti o di ristrutturazione urbanistica salvo quanto prescritto ai comma successivi.

3. In queste aree eventuali interventi di trasformazione non dovranno comunque alterare i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e la conformazione geomorfologica del suolo.

4. All'interno delle aree a trasformazione limitata di secondo livello, per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola il Piano Operativo potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, in applicazione della L.R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni, alle seguenti condizioni:

  • a. nelle aree individuate nella Tav. C5.2c "Tutele strategiche: geomorfologica e idrogeologica" come geotopi di valore rilevante fissando norme che impediscano alterazioni degli specifici caratteri geologici dei luoghi.
  • b. in condizione di alto morfologico ed in franco da esondazione nelle aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come fondovalle larghi.

5. Per la costruzione di piccoli annessi agricoli con funzione di ricovero attrezzi, il Piano Operativo potrà disporre norme che ne definiscano i caratteri tipologici e formali e le regole per la loro localizzazione.

6. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola e non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.

7. E' consentito l'insediamento di impianti per la distribuzione di carburanti lungo il nuovo tracciato della Statale 69, che il Piano Operativo disciplinerà secondo quanto previsto dalle normative vigenti ed in conformità alle prescrizioni della pianificazione sovraordinata in materia.

Art. 60 Aree a trasformazione limitata di terzo livello

1. Si tratta di aree collinari dotate di specifici caratteri paesistici pertinenti al paesaggio agrario tradizionale.

2. Il Piano Operativo non potrà prevedere interventi di nuova edificazione e/o ampliamento degli edifici esistenti o di ristrutturazione urbanistica salvo quanto prescritto ai comma successivi.

3. In queste aree eventuali interventi di trasformazione non dovranno comunque alterare i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario; in particolare non sono ammessi interventi che portino alla semplificazione dell'articolazione tradizionale degli spazi aperti.

4. All'interno delle aree a trasformazione limitata di terzo livello, per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, il Piano Operativo potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, in applicazione della L.R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni, per le aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come pianalti, attraverso norme che prevedano la tutela degli elementi di rilievo paesaggistico.

5. Per la costruzione di piccoli annessi agricoli con funzione di ricovero attrezzi, il Piano Operativo potrà disporre norme che ne definiscano i caratteri tipologici e formali e le regole per la loro localizzazione.

6. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola e non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.

Art. 61 Aree a trasformazione limitata di quarto livello

1. Sono aree extraurbane e prevalentemente agricole dove non si riscontrano particolari fattori di tutela o salvaguardia, per le quali il Piano Strutturale non prevede comunque trasformazioni diffuse e nuovo impegno di suolo, eccetto quanto necessario allo svolgimento delle funzioni pertinenti all'attività agricola.

2. All'interno delle aree a trasformazione limitata di quarto livello, per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola il Piano Operativo potrà prevedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali e di nuovi annessi rurali, in applicazione della L.R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.

4. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento; interventi di ristrutturazione urbanistica saranno disciplinati attraverso la redazione di Piani di Recupero o attraverso specifica disciplina di dettaglio (schede norma o altro) predisposta dal Urbanistico Piano Operativo.

Art. 62 Aree a trasformazione condizionata

1. Corrispondono alle aree di elevata pericolosità geologica o idraulica, a rischio di instabilità oppure di allagamento.

2. In queste aree eventuali interventi di trasformazione saranno subordinati alla verifica della compatibilità con il livello di rischio idraulico o geologico.

3. Il Piano Operativo dovrà subordinare la realizzazione di nuove abitazioni rurali e di nuovi annessi rurali, in applicazione della L.R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni, con i condizionamenti previsti all'articolo 101 per le aree di pericolosità idraulica elevata ed all'articolo 110 per le aree di pericolosità geologica elevata.

4. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento, con i condizionamenti previsti all'articolo 101 per le aree di pericolosità idraulica elevata ed all'articolo 110 per le aree di pericolosità geologica elevata.

5. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento; interventi di ristrutturazione urbanistica saranno disciplinati attraverso la redazione di Piani di Recupero o attraverso specifica disciplina di dettaglio (schede norma o altro) predisposta dal Piano Operativo; in entrambi i casi dovranno essere comunque rispettati i condizionamenti previsti all'articolo 101 per le aree di pericolosità idraulica elevata ed all'articolo 110 per le aree di pericolosità geologica elevata.

Art. 63 Parametri di riferimento per le zone agronomiche

1. Per ciascun tipo e variante del paesaggio agrario all'interno delle diverse zone agronomiche è prescritto il rispetto dei parametri di riferimento relativi a rapporto tra edifici e fondo, superfici fondiarie minime per le varie colture e rapporto tra annessi e unità colturale, riportati nell'allegato C alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo.

2. Il rapporto tra edifici e fondo va utilizzato nel caso di frazionamenti di aziende, con l'obiettivo che ciascuna porzione di azienda risultante dal frazionamento sia dotata di un volume sufficiente di fabbricati.

3. Per i fondi la cui superficie sia inferiore ai minimi previsti su ciascuna zona, non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali; gli annessi agricoli, nei fondi con superficie dal 50% al 99% dei minimi, sono consentiti per un volume massimo proporzionale al parametro di dotazione media di annessi corrispondente alla minima unità colturale per ciascuna zona; l'eventuale richiesta di volumi superiori sarà valutata con dimostrazione delle effettive esigenze legati alle reali attività dell'azienda e dalla verifica dei parametri economici e di lavoro; per i fondi di superficie inferiore al 50% dei minimi la realizzazione di annessi sarà disciplinata dal Piano Operativo nel rispetto delle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento.

4. Le nuove abitazioni rurali non potranno avere una dimensione maggiore di mq. 150 dei vani abitabili, così come definiti nel D.M. 05/07/1975.