Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 56 Disposizioni generali

1. In base ai caratteri specifici dei luoghi ed alla individuazione per le singole parti del territorio comunale, di elementi di salvaguardia e di tutela, il Piano Strutturale definisce differenti livelli di trasformabilità, cioè differenti gradi di sostenibilità di interventi per la realizzazione di nuovi manufatti, per la modifica del principio insediativo esistente e per la trasformazione morfologica.

2. Il Piano Strutturale dà in ogni caso priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, che dovrà essere assunto come obiettivo prioritario dal Piano Operativo nella disciplina degli interventi.

3. La classificazione delle aree individuata nella tavola C.5.3 Attitudine alla trasformazione del territorio fa riferimento a quanto prescritto nei successivi articoli per quanto riguarda la disciplina generale degli interventi edilizi nel Piano Operativo; tali norme devono essere applicate insieme alle specifiche prescrizioni di salvaguardia e di tutela contenute ai Capi I, II e III del precedente Titolo VI.

4. Per gli edifici e le strade da mantenere e/o riqualificare in aree della conservazione gli interventi saranno definiti dal Piano Operativo in coerenza al contesto, rispetto al quale si dovranno valutare gli effetti di impatto.

5. Il Piano Strutturale individua le aree urbanizzate o urbanizzabili come i luoghi dove concentrare la crescita del tessuto insediativo e l'incremento principale della densità abitativa; all'interno di tali aree il Piano Operativo potrà pertanto disciplinare interventi di trasformazione purché compatibili con le limitazioni pertinenti alle aree di pericolosità geologica ed idraulica e con la salvaguardia delle invarianti strutturali e delle tutele strategiche.

6. Per le aree strategiche di intervento esterne alle aree urbanizzate o urbanizzabili il Piano Operativo potrà disciplinare interventi di trasformazione secondo quanto previsto al Titolo XIII Mappa strategica con le limitazioni pertinenti alle aree di pericolosità geologica ed idraulica e con la salvaguardia delle invarianti strutturali e delle tutele strategiche.

Art. 57 Aree della conservazione

1. Le aree della conservazione corrispondono alle parti del territorio caratterizzate dal massimo pregio ecologico, ambientale, paesaggistico e storico e dalla irrinunciabile rilevanza per la difesa del suolo.

2. Esse comprendono infatti i boschi, i terrazzamenti ed i ciglionamenti, gli insediamenti di matrice storica, le aree di più elevata tutela paesistica (centri storici ed aggregati di maggior valore, ville ed edifici specialistici, edilizia rurale di pregio) - esternamente alle aree urbane o urbanizzabili - e di interesse ambientale, il reticolo idrografico e le aree ad esso strettamente pertinenti (ambito A1), gli invasi e le aree per la localizzazione di casse di espansione, i geotopi di valore monumentale.

3. Nelle aree della conservazione sono previsti interventi esclusivamente mirati al mantenimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente; non sono pertanto ammessi la realizzazione di nuovi edifici e gli interventi di ristrutturazione urbanistica; non sono consentite trasformazioni morfologiche delle pertinenze e degli spazi aperti quali alterazioni dell'andamento orografico del suolo per la realizzazione di nuove attrezzature o nuove strade; sono ammesse esclusivamente modeste modifiche ai tracciati in corrispondenza di nuclei rurali per evitarne l'attraversamento; l'introduzione di attrezzature quali le piscine potrà essere valutata dal Piano Operativo solo all'interno degli ambiti di pertinenza stretta degli edifici esistenti e richiedendo preliminarmente congrua documentazione analitica e progettuale.

4. All'interno delle aree della conservazione, per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola il Piano Operativo non potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mentre potrà essere prevista la realizzazione di nuovi annessi rurali, in applicazione della L .R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti limitazioni:

  • a. all'interno delle aree individuate nella Tav. C5.2a "Tutele strategiche: paesistica e ambientale" come aree di tutela dei centri antichi e degli aggregati di maggiore valore, qualora se ne dimostrasse l'indispensabilità per la funzionalità dell'azienda agricola e la non disponibilità di localizzazioni alternative, attraverso la presentazione di congrua documentazione analitica e progettuale, in tali casi i nuovi annessi dovranno comunque essere realizzati in contiguità con le aziende esistenti;
  • b. in presenza di terrazzamenti o ciglionamenti solo a condizione che l'intervento sia limitato ad aree effettivamente degradate e finalizzato al recupero sostanziale di terrazzamenti in stato di precaria conservazione e sempreché si dimostri la non sussistenza di localizzazioni alternative disponibili; tali interventi, basati su una esaustiva documentazione che dimostri l'effettivo stato di degrado, dovranno essere progettati e realizzati approfondendo in modo particolare gli aspetti dell'inserimento ambientale e curando prioritariamente la qualità dei materiali e dell'esecuzione; obiettivo prioritario dovrà essere quello del recupero del terrazzamento senza modificarne la conformazione originaria, facendo riferimento a specifiche indicazioni tipologiche; la superficie coperta non potrà superare 40 mq. e l'altezza massima sarà di 2,5 ml.

5. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola e non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.

Art. 58 Aree a trasformazione limitata di primo livello

1. Si tratta di aree di grande rilievo dal punto di vista ambientale e dal punto di vista paesistico, corrispondenti alle aree di pertinenza fluviale (art. 44) ed agli ambiti fluviali B, alle zone di fondovalle stretto (art. 50) ed a quelle dominate dall'oliveto terrazzato (art. 53) ed alle aree di tutela paesistica degli aggregati di minor valore (art. 35).

2. Il Piano Operativo non potrà prevedere interventi di nuova edificazione e/o ampliamento degli edifici esistenti o di ristrutturazione urbanistica salvo quanto prescritto ai comma successivi.

3. In queste aree eventuali interventi di trasformazione non dovranno comunque comprometterne il ruolo ambientale ed ecologico e non dovranno alterare i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario.

4. All'interno delle aree a trasformazione limitata di primo livello, per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, il Piano Operativo potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, esclusivamente nelle aree individuate nella Tav. C5.2a "Tutele strategiche: paesistica e ambientale" come aree di tutela degli aggregati minori ed esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, disciplinando morfologia del costruito e materiali da utilizzare.

5. Nuovi annessi agricoli, qualora se ne dimostrasse l'indispensabilità per la funzionalità dell'azienda agricola e la non disponibilità di localizzazioni alternative, potranno essere consentiti dal Piano Operativo anche nelle aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come fondovalle stretti, in contiguità con le aziende esistenti e previa presentazione di congrua documentazione analitica e progettuale.

6. Per la costruzione di piccoli annessi agricoli con funzione di ricovero attrezzi, il Piano Operativo potrà disporre norme che ne definiscano i caratteri tipologici e formali e le regole per la loro localizzazione; se localizzati all'interno delle aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come sistema territoriale dell'oliveto terrazzato potranno essere consentiti solo per aziende con superfici superiori a 1,5 ha e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - copertura a capanna;
  • - muratura in pietrame a secco o realizzata con tecniche analoghe con pari risultato formale;
  • - profondità massima pari a quella del terrazzo;
  • - parete tergale coincidente con il muro a retta a monte;
  • - fronte eventualmente coincidente con il muro a retta a valle nel caso di terrazzi poco profondi;
  • - limitate aperture finestrate nel fronte a valle.

7. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.

8. Nelle aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come sistema territoriale dell'oliveto terrazzato potrà essere previsto l'ampliamento dei rustici dei complessi edilizi esistenti esclusivamente al fine di destinare parti della costruzione principale a fini agrituristici, nel rispetto dell'architettura rurale dei luoghi e delle preesistenze di maggior pregio architettonico, tipologico e documentario, attraverso la predisposizione di specifici progetti di dettaglio.

9. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.

Art. 59 Aree a trasformazione limitata di secondo livello

1. Si tratta di aree importanti dal punto di vista paesistico e geomorfologico, situate nella zona dell'altopiano e nella valle dell'Arno.

2. Il Piano Operativo non potrà prevedere interventi di nuova edificazione e/o ampliamento degli edifici esistenti o di ristrutturazione urbanistica salvo quanto prescritto ai comma successivi.

3. In queste aree eventuali interventi di trasformazione non dovranno comunque alterare i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e la conformazione geomorfologica del suolo.

4. All'interno delle aree a trasformazione limitata di secondo livello, per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola il Piano Operativo potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, in applicazione della L.R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni, alle seguenti condizioni:

  • a. nelle aree individuate nella Tav. C5.2c "Tutele strategiche: geomorfologica e idrogeologica" come geotopi di valore rilevante fissando norme che impediscano alterazioni degli specifici caratteri geologici dei luoghi.
  • b. in condizione di alto morfologico ed in franco da esondazione nelle aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come fondovalle larghi.

5. Per la costruzione di piccoli annessi agricoli con funzione di ricovero attrezzi, il Piano Operativo potrà disporre norme che ne definiscano i caratteri tipologici e formali e le regole per la loro localizzazione.

6. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola e non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.

7. E' consentito l'insediamento di impianti per la distribuzione di carburanti lungo il nuovo tracciato della Statale 69, che il Piano Operativo disciplinerà secondo quanto previsto dalle normative vigenti ed in conformità alle prescrizioni della pianificazione sovraordinata in materia.

Art. 60 Aree a trasformazione limitata di terzo livello

1. Si tratta di aree collinari dotate di specifici caratteri paesistici pertinenti al paesaggio agrario tradizionale.

2. Il Piano Operativo non potrà prevedere interventi di nuova edificazione e/o ampliamento degli edifici esistenti o di ristrutturazione urbanistica salvo quanto prescritto ai comma successivi.

3. In queste aree eventuali interventi di trasformazione non dovranno comunque alterare i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario; in particolare non sono ammessi interventi che portino alla semplificazione dell'articolazione tradizionale degli spazi aperti.

4. All'interno delle aree a trasformazione limitata di terzo livello, per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, il Piano Operativo potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, in applicazione della L.R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni, per le aree individuate nella Tav. C5.2b "Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario" come pianalti, attraverso norme che prevedano la tutela degli elementi di rilievo paesaggistico.

5. Per la costruzione di piccoli annessi agricoli con funzione di ricovero attrezzi, il Piano Operativo potrà disporre norme che ne definiscano i caratteri tipologici e formali e le regole per la loro localizzazione.

6. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola e non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.

Art. 61 Aree a trasformazione limitata di quarto livello

1. Sono aree extraurbane e prevalentemente agricole dove non si riscontrano particolari fattori di tutela o salvaguardia, per le quali il Piano Strutturale non prevede comunque trasformazioni diffuse e nuovo impegno di suolo, eccetto quanto necessario allo svolgimento delle funzioni pertinenti all'attività agricola.

2. All'interno delle aree a trasformazione limitata di quarto livello, per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola il Piano Operativo potrà prevedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali e di nuovi annessi rurali, in applicazione della L.R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento.

4. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento; interventi di ristrutturazione urbanistica saranno disciplinati attraverso la redazione di Piani di Recupero o attraverso specifica disciplina di dettaglio (schede norma o altro) predisposta dal Urbanistico Piano Operativo.

Art. 62 Aree a trasformazione condizionata

1. Corrispondono alle aree di elevata pericolosità geologica o idraulica, a rischio di instabilità oppure di allagamento.

2. In queste aree eventuali interventi di trasformazione saranno subordinati alla verifica della compatibilità con il livello di rischio idraulico o geologico.

3. Il Piano Operativo dovrà subordinare la realizzazione di nuove abitazioni rurali e di nuovi annessi rurali, in applicazione della L.R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni, con i condizionamenti previsti all'articolo 101 per le aree di pericolosità idraulica elevata ed all'articolo 110 per le aree di pericolosità geologica elevata.

4. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento, con i condizionamenti previsti all'articolo 101 per le aree di pericolosità idraulica elevata ed all'articolo 110 per le aree di pericolosità geologica elevata.

5. Per il patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso non agricola il Piano Operativo potrà prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed all'ampliamento; interventi di ristrutturazione urbanistica saranno disciplinati attraverso la redazione di Piani di Recupero o attraverso specifica disciplina di dettaglio (schede norma o altro) predisposta dal Piano Operativo; in entrambi i casi dovranno essere comunque rispettati i condizionamenti previsti all'articolo 101 per le aree di pericolosità idraulica elevata ed all'articolo 110 per le aree di pericolosità geologica elevata.

Art. 63 Parametri di riferimento per le zone agronomiche

1. Per ciascun tipo e variante del paesaggio agrario all'interno delle diverse zone agronomiche è prescritto il rispetto dei parametri di riferimento relativi a rapporto tra edifici e fondo, superfici fondiarie minime per le varie colture e rapporto tra annessi e unità colturale, riportati nell'allegato C alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo.

2. Il rapporto tra edifici e fondo va utilizzato nel caso di frazionamenti di aziende, con l'obiettivo che ciascuna porzione di azienda risultante dal frazionamento sia dotata di un volume sufficiente di fabbricati.

3. Per i fondi la cui superficie sia inferiore ai minimi previsti su ciascuna zona, non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali; gli annessi agricoli, nei fondi con superficie dal 50% al 99% dei minimi, sono consentiti per un volume massimo proporzionale al parametro di dotazione media di annessi corrispondente alla minima unità colturale per ciascuna zona; l'eventuale richiesta di volumi superiori sarà valutata con dimostrazione delle effettive esigenze legati alle reali attività dell'azienda e dalla verifica dei parametri economici e di lavoro; per i fondi di superficie inferiore al 50% dei minimi la realizzazione di annessi sarà disciplinata dal Piano Operativo nel rispetto delle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento.

4. Le nuove abitazioni rurali non potranno avere una dimensione maggiore di mq. 150 dei vani abitabili, così come definiti nel D.M. 05/07/1975.