Norme Tecniche di Attuazione

Art. 91 Disciplina degli interventi nel territorio rurale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale e nuova edificazione nelle aree ad uso agricolo del territorio rurale, ovvero la realizzazione di abitazioni, annessi, manufatti temporanei e non temporanei per lo svolgimento delle attività agricole, fatte salve le prescrizioni e le limitazioni contenute nelle presenti norme, fanno riferimento ai contenuti, alle modalità e alle procedure di cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65/2014 e alle disposizioni del Regolamento di attuazione n.63/R/2016.

2. Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) di cui all'art. 74 della LR 65/2014.

Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrive la situazione e individua gli interventi (agronomici, ambientali, edilizi), le fasi e i tempi di realizzazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale, come meglio specificato all'art. 7 (e artt. 8, 9, 10) del Regolamento di attuazione 63R/2016.

Il Programma Aziendale assume valore di Piano Attuativo nel caso in cui si preveda:

  • - la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di nuove costruzioni, annessi o ampliamenti con SE ≥ a 400 mq.
  • - interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.

In questi casi, gli elaborati del programma aziendale dovranno essere integrati con quelli del piano attuativo.

3. Superfici fondiarie minime di cui all'art. 73, comma 2 e 4 e art. 82, comma 1, LR n.65/2014.

Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, oppure in caso di mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali sono quelle definite dalle disposizioni in materia contenute nel PTC dalla Provincia di Arezzo, come specificato all'art. 5 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016.

Per la dimostrazione dell'utilizzo produttivo dei terreni, si assumono le tipologie colturali effettivamente presenti al momento della presentazione del programma aziendale, che dovranno risultare da un'apposita relazione tecnica e/o dal classamento catastale riscontrabile alla data dell'istanza.

4. Buone pratiche e opere di sistemazione ambientale

La qualità del paesaggio rurale, la tutela del patrimonio territoriale e il mantenimento della sua struttura, con riferimento ai contenuti dell'art. 68 della LR n.65/2014, dovranno essere assicurati tenendo conto delle indicazioni e delle modalità di gestione cui attenersi individuate per ciascun Sottosistema e Ambito, delle "buone pratiche" di sistemazione ambientale e paesaggistica in virtù delle quali dovranno essere previste opere di riqualificazione ambientale finalizzate:

  • - al mantenimento e/o alla ricostituzione di ecosistemi naturali, vegetazione ripariale, filari e sistemazioni arboree di pregio;
  • - alla tutela e al mantenimento della viabilità minore, dei terrazzamenti collinari e degli altri elementi storici del paesaggio agrario consolidato.
  • - al recupero e alla valorizzazione di parti del territorio dove consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agro-silvo-pastorali.

Gli interventi di miglioramento e tutela ambientale sono obbligatori e devono costituire una adeguata compensazione in termini di "benefici collettivi", da associare agli interventi "ordinari" assoggettati al PAPMAA (che per quanto possano produrre anche benefici di tipo ambientale, non possono essere considerati di miglioramento ma piuttosto di manutenzione, riconducibili ad una corretta conduzione aziendale): la mancata previsione di queste opere impedisce l'approvazione dei programmi aziendali.

Possono essere considerate opere di miglioramento e sistemazione ambientale, ad esempio:

  • - gli interventi di messa in sicurezza idraulica e geomorfologica;
  • - il ripristino di aree degradate o interessate da fenomeni di erosione con la rimessa a coltura;
  • - i progetti connessi di rimboschimento e piantumazione di essenze autoctone;
  • - il recupero di manufatti di valore storico testimoniale come mulini, tabernacoli, fonti, vasche e cisterne, ponti, terrazzamenti.

Nel caso le caratteristiche aziendali non consentano la realizzazione di adeguate opere di miglioramento ambientale, le stesse, sulla base di adeguate e motivate proposte dell'imprenditore, potranno essere previste all'esterno dall'ambito aziendale e finalizzate alla realizzazione e/o gestione di aree a verde pubblico.

Il Piano Aziendale deve contenere una esauriente descrizione di queste opere (elencate e quantificate in un'apposita "relazione", con allegati un computo metrico estimativo e un quadro economico di riferimento).

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36