Norme Tecniche di Attuazione

Art. 22 Standard urbanistici

1. Il Piano Strutturale prevede per l'intero territorio comunale una dotazione complessiva per gli standard urbani non inferiore a 18 mq. per abitante, suddivisi in:

  • - parcheggi: 2,5 mq/ab.
  • - istruzione di base: 4,5 mq/ab.
  • - attrezzature d'interesse comune: 2 mq/ab.
  • - spazi pubblici attrezzati: 9 mq/ab.

Suggerisce però, per ottenere e consolidare una maggiore quantità di spazi collettivi (obiettivo già raggiunto in diverse parti del territorio), di innalzare la dotazione degli standard urbani a 30 mq. per abitante, suddivisi in:

  • - parcheggi: 6 mq/ab.
  • - istruzione di base: 4,5 mq/ab.
  • - attrezzature d'interesse comune: 2,5 mq/ab.
  • - spazi pubblici attrezzati: 17 mq/ab.

Il Piano Operativo, in conformità alle suddette indicazioni, individua le dotazioni minime di standard richiesti, con le aspecifiche che seguono.

2. La dotazione minima di aree a standard urbanistici da garantire per gli interventi da realizzare attraverso piani attuativi (PA) e progetti unitari convenzionati (PUC) viene prevista come segue:

  • - per gli insediamenti residenziali sono richiesti: minimo 30 mq. per abitante (per ogni 100 mc. di VE), dei quali almeno 5 mq. per parcheggi pubblici;
  • - per gli insediamenti a destinazione commerciale, turistico-ricettiva, direzionale sono richiesti: minimo 80 mq. ogni 100 mq. di SE, dei quali almeno 40 mq. per parcheggi pubblici;
  • - per gli insediamenti a destinazione industriale ed artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi sono richiesti: minimo 20 mq. ogni 100 mq. di St, dei quali almeno 10 mq. per parcheggi pubblici;
  • - per gli insediamenti con differenti destinazioni d'uso, la dotazione minima richiesta dovrà essere calcolata applicando i parametri minimi di riferimento previsti nei precedenti punti per ciascuna delle funzioni presenti.

3. La dotazione minima di standard urbanistici non è richiesta nel caso di interventi sugli edifici ricadenti: nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968, nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs) e nel caso di piani attuativi, progetti unitari convenzionati e programmi aziendali compresi nel Sistema Ambientale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale consentire la monetizzazione delle aree a standard di cui al precedente comma 2, ad esclusione di quelle identificate e perimetrate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" (comunque da realizzare), nei casi in cui le stesse siano considerate non essenziali per l'accessibilità e la funzionalità degli insediamenti, non necessarie (in termini di quantità e qualità) e quelle esistenti risultino già sufficienti e verificate: la proposta di monetizzazione deve comunque essere approvata dal Consiglio Comunale.

4. Negli interventi di Ristrutturazione edilizia (Ri) sul patrimonio esistente:

  • - nel caso la superficie interessata dall'intervento proposto risulti essere SE > 500 mq. la dotazione viene ridotta al 50%;
  • - nel caso la superficie interessata dall'intervento proposto risulti essere 500 mq. ≥ SE ≥ 100 mq. la dotazione viene ridotta al 75%;
  • - nel caso la superficie interessata dall'intervento proposto risulti essere SE > 100 mq. la dotazione non è richiesta.

Le aree a standard di cui al presente comma, come sopra determinate, possono essere monetizzate fino ad un massimo di 200 mq, limite oltre il quale devono essere realizzate e localizzate nell'ambito del lotto d'intervento e in fregio alla pubblica via, con scomputo del loro costo di costruzione dagli oneri e cessione in proprietà al Comune a costruzione ultimata e collaudata.

Eccezionalmente e solo nei casi in cui si dimostri la reale impossibilità di realizzare quanto richiesto, le aree a standard di cui al presente comma possono essere completamente monetizzate, previa Delibera Consiliare, versando al Comune il corrispettivo del costo di acquisizione dell'area.

Il corrispettivo del costo di acquisizione dell'area, nelle ipotesi di monetizzazione, è stabilito sulla base di apposita determinazione del Servizio competente in materia di espropri e si aggiunge al contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione; tali monetizzazioni devono essere destinate all'acquisizione di aree a standard, prioritariamente nella UTOE di appartenenza dell'intervento.

6. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, oltre alle alberature:

  • - devono essere previsti posti auto riservati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge: tali posti, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze degli accessi alle diverse strutture edilizie;
  • - devono essere previsti appositi spazi per la sosta delle biciclette, in particolare nei parcheggi di pertinenza di strutture commerciali e attrezzature di servizio.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36