Norme Tecniche di Attuazione

Art. 26 Conservazione degli spazi aperti

1. Gli interventi di conservazione riferiti agli spazi aperti consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato a conservare l'esistente nei suoi caratteri naturali, tipologici e formali, consentendo destinazioni d'uso con essi compatibili, anche attraverso l'inserimento di elementi che non alterino l'assetto storico e paesistico-ambientale, nel rispetto dei beni, delle strutture e delle aree che costituiscono invarianti strutturali per il territorio di Civitella in Val di Chiana.

Sono previste in prevalenza operazioni di: conservazione, riparazione e ripristino degli spazi aperti che presentano specifiche peculiarità naturalistiche, boschi e arbusteti, aree agricole di pregio e con coltura tradizionale a maglia fitta; recupero delle aree terrazzate e della viabilità fondativa; restauro e recupero di parchi, giardini e aree destinate a verde pubblico, con sostituzione e integrazione degli impianti tecnici esistenti, dei manufatti, degli impianti vegetazionali.

Tra gli interventi di riqualificazione previsti ed ammessi in queste aree potrà essere incentivata anche la realizzazione di nuove alberature e filari lungo strada.

In queste aree è vietato collocare depositi, serbatoi e contenitori di qualsiasi genere.

2. Parchi e giardini di interesse storico

Per i parchi, i giardini, le pertinenze di ville e complessi di interesse storico inseriti nell'elenco delle invarianti strutturali valgono le seguenti prescrizioni:

  • a. l'eventuale utilizzazione pubblica dovrà limitarsi ad attività compatibili, come la sosta o il passaggio, che non richiedono attrezzature particolari. Devono essere comunque esclusi da una frequentazione intensa gli ambienti particolarmente fragili;
  • b. per le modalità di intervento valgono le indicazioni della Carta del restauro dei giardini storici o Carta di Firenze, redatta dall'ICOMOS-IFLA nel 1981;
  • c. qualora una o più architetture vegetali presenti nella proprietà privata vengano riconosciute quali beni culturali e ambientali, il proprietario è tenuto a seguire le disposizioni di legge in ordine alla loro manutenzione, conservazione e sostituzione.

3. Spazi aperti, manufatti, impianti tecnici e vegetazionali

Per gli spazi aperti, i manufatti, gli impianti tecnici e vegetazionali i principali interventi previsti, nel rispetto delle presenze arboree, dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente, sono:

  • - riparazione, sostituzione e realizzazione di impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, illuminazione, fognario), con soluzioni finalizzate al risparmio energetico, senza che ciò comporti creazione di nuovi volumi e superfici o che modifichi elementi e parti significative dello spazio aperto, fatto salvo quanto previsto al comma 12, dell'art. 117, delle presenti norme;
  • - riparazione e ripristino di manufatti (pozzi, cisterne, vasche, fontane, chioschi, panche, ecc.); rimozione e sostituzione di elementi incongrui;
  • - riparazione e ripristino di recinzioni, parapetti, muretti, scale, rampe, senza modifica di materiali, posizione, forma, dimensioni; rimozione e sostituzione di elementi incongrui; sono ammesse modeste integrazioni, aggiustamenti e variazioni;
  • - eliminazione, rimozione ed eventuale sostituzione di elementi incongrui (pensiline, tettoie, verande, baracche, costruzioni precarie, ecc.);
  • - riparazione e ripristino delle pavimentazioni esistenti, senza modifica di materiali, posizione, forma, dimensioni; rimozione e sostituzione di elementi incongrui; sono ammesse modeste integrazioni, aggiustamenti e variazioni;
  • - riparazione e ripristino della rete di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie (canali, cunette, canalette, tombini, drenaggi superficiali), nonché delle opere di consolidamento dei terreni in pendio e delle scarpate (ciglionature, terrazzamenti) senza modifica di materiali, posizione, forma, dimensioni; rimozione e sostituzione di elementi incongrui; sono ammesse modeste integrazioni, aggiustamenti e variazioni;
  • - ricarica del terreno e sistemazione dei tappeti erbosi, reintegrazione di specie erbacee, tappezzanti e arbustive perenni;
  • - rimozione, previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale, di alberi di alto fusto nei casi di morte della pianta o di dimostrato pericolo e/o danneggiamento degli edifici adiacenti, con reimpianto delle alberature in pari numero;
  • - realizzazione di impianti vegetazionali e di recinzioni con siepi naturali, con specie arboree, arbustive, tappezzanti ed erbacee autoctone, comunque nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto;
  • - realizzazione di piscine e campi da gioco nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 95 delle presenti norme;
  • - realizzazione di fontanelle e piccole vasche decorative;
  • - realizzazione di parcheggi a raso (con superficie permeabile o semi-permeabile);
  • - realizzazione di spazi per il gioco e la sosta (con superficie permeabile o semi-permeabile).

4. Siti d'interesse archeologico

Per i siti d’interesse archeologico inseriti nell’elenco delle invarianti strutturali, con riferimento all’art. 4 delle presenti norme, valgono le disposizioni stabilite dalle leggi vigenti, oltre alle prescrizioni di cui all’art.16 delle Nta del PS e quanto riportato nella carta del “Potenziale Archeologico” del comune con la Relazione allegata che contiene le schede dei siti archeologici (a cui si rimanda), dove vengono introdotte le norme associate a ciascun “grado di rischio” potenziale, le definizioni e le prescrizioni come di seguito riportate:

  • • Grado 1:
    Assenza di informazioni di presenze archeologiche note.
    Non si prevedono comportamenti particolari di fronte a eventuali progetti che richiedano modifiche del territorio.
    La valutazione del grado di rischio in questo caso ha il compito di sottolineare come l’assenza di informazioni archeologiche note non escluda l’eventuale rinvenimento di depositi archeologici; in caso di rinvenimento restano ferme le disposizioni per la tutela stabilite dalle leggi vigenti.
  • • Grado 2:
    Presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche (ad esempio paleoalvei) note attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non distruttive; elementi morfologici del territorio che rivelino la possibile presenza di attività antropiche quali insediamenti, necropoli, attività produttive o altro; toponimi di particolare interesse.
    In similitudine al grado precedente è fondamentale che i piani recepiscano analoghe disposizioni di tutela.
  • • Grado 3:
    Attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d’archivio collocabile in modo generico all’interno di un areale definito; edifici restaurati, aggregati rurali, chiese, torri con possibile preesistenza antica.
    Per ogni eventuale intervento di movimentazione di terra ed escavazioni, dovrà essere data comunicazione di inizio dei lavori di scavo e movimentazione terra al Settore archeologico della Soprintendenza, affinché possano essere attivate le procedure per la sorveglianza archeologica da parte del personale tecnico dell’ufficio.
  • • Grado 4:
    Presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti; spargimenti di materiali consistenti e ben localizzabili; aree limitrofe a zone vincolate; aree indiziate collocate in zone nelle quali sono previste intense modifiche urbanistiche e di sfruttamento del suolo.
    E’ prevista la trasmissione degli elaborati progettuali in fase di studio di fattibilità alla Soprintendenza, la quale potrà motivatamente prescrivere indagini archeologiche preventive e/o assistenza in corso d’opera, effettuata da personale qualificato, a carico del committente. L’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l’imposizione di varianti progettuali finalizzate all’elaborazione di soluzioni compatibili con le esigenze di tutela fino anche, qualora non possibile diversamente, all’inibizione dei progetti edificatori, nonché l’effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche e ai relativi interventi di tutela.
  • • Grado 5:
    Beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (artt. 12, 13 e 142 c. 1, lettera M del D.Lgs. 42/04). Presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da: scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico. Centri storici.
    Oltre a recepire le prescrizioni specifiche contenute nei relativi decreti di vincolo, ogni intervento dovrà essere sottoposto all’approvazione della Soprintendenza (ai sensi delle disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs 42/2004 e dell’ art. 146 del medesimo D.Lgs.). E’ prevista la trasmissione degli elaborati progettuali in fase di studio di fattibilità alla Soprintendenza, la quale potrà richiedere motivatamente indagini archeologiche preventive e/o assistenza in corso d’opera, effettuata da personale qualificato, a carico del committente. L’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l’imposizione di varianti progettuali finalizzate all’elaborazione di soluzioni compatibili con le esigenze di tutela fino anche, qualora non possibile diversamente, all’inibizione di progetti edificatori, nonché l’effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

5. Aree terrazzate (At)

Per le aree terrazzate e i terrazzamenti inseriti nell'elenco delle invarianti strutturali, con riferimento all'art. 4 delle presenti norme e all'art.15 delle Nta del PS, il piano prescrive la conservazione, la tutela, il ripristino e la valorizzazione, oltre al divieto di nuova edificazione; valgono inoltre le prescrizioni di cui all'art. 94 delle presenti norme.

6. Boschi e arbusteti (Ab)

Per i territori coperti da foreste, boschi e arbusteti di elevato valore ambientale e paesistico inseriti nell'elenco delle invarianti strutturali, con riferimento all'art. 4 delle presenti norme e all'art.15 delle Nta del PS, il piano prescrive interventi orientati alla conservazione, alla tutela e al mantenimento dell'ecosistema, oltre al divieto di nuova edificazione.

Gli interventi sono comunque regolamentati dalla Legge Forestale della Toscana e la gestione delle aree boscate è assoggettata alle disposizioni della normativa di settore di cui alla LR 39/2000 e DPGR n.48/R/2003.

Per la salvaguardia di queste aree si rimanda anche alle prescrizioni contenute nel PIT, in particolare: all'art 12 dell'Allegato 8B.

7. Aree con coltura tradizionale a maglia fitta (Af)

Per le aree connotate da colture tradizionali a maglia fitta inserite nell'elenco delle invarianti strutturali, con riferimento all'art. 4 delle presenti norme e all'art.15 delle Nta del PS, il piano prescrive interventi orientati alla conservazione e al mantenimento degli assetti colturali esistenti, oltre al divieto di nuova edificazione.

8. Viabilità fondativa

Per il reticolo della viabilità fondativa inserito nell'elenco delle invarianti strutturali, con riferimento all'art. 4 delle presenti norme, valgono le prescrizioni di cui all'art.17 delle Nta del PS, con le seguenti specificazioni: l'obbligo di garantire la percorribilità e la continuità dei collegamenti vale per i tracciati individuati sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" come percorsi pedonali, ciclabili, sentieri, e per i tratti siglati Ms.

Per le pavimentazioni, oltre al recupero dei manufatti minori (banchine laterali, cigli erbosi o modellati a secco, fossi, canalette di scolo, muretti di delimitazione e protezione, muri di sostegno, gradoni e scalini in pietra), dovranno comunque essere impiegati materiali permeabili e consoni al contesto, in particolare nel territorio rurale: terra stabilizzata, asfalti o autobloccanti in cemento drenanti, massetti in cls architettonico.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36