Norme Tecniche di Attuazione

Art. 31 Generalità

1. Sono previsti i seguenti tipi di intervento: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ampliamento, Sostituzione edilizia, Demolizione senza ricostruzione, Nuova edificazione, Ristrutturazione urbanistica, Interventi pertinenziali.

2. Le norme contenute negli articoli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria (artt. 33, 34), riferite agli interventi sugli elementi di finitura degli edifici esistenti, si applicano e valgono anche nell'ambito degli interventi di Restauro e risanamento conservativo e Ristrutturazione edilizia (artt. 35, 36).

3. Gli interventi si articolano in un elenco di opere specifiche allo scopo di consentire una regolamentazione più precisa dei differenti casi, fermo restando il riferimento alle leggi regionali e statali in materia.

Gli interventi sugli edifici in muratura debbono fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel successivo Capo IV "Interventi sugli edifici in muratura".

4. Le norme dei piani attuativi che costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio del Piano Operativo dovranno riferirsi alle definizioni dei tipi di intervento contenute nel presente Capo.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36