Norme Tecniche di Attuazione

Art. 63 Regole per gli usi

1. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" possono essere individuati come principali anche altri usi, comunque tra quelli ammessi nel sottosistema o nell'ambito di appartenenza, da attribuire a specifiche aree o edifici: in questi casi, la caratterizzazione funzionale individuata potrà garantire la presenza dell'uso indicato fino al 100% del totale dello spazio aperto e/o della superficie edificabile (SE).

2. Negli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola (nel territorio rurale o nelle aree del sistema ambientale che ricadono all’interno del perimetro del territorio urbanizzato) e in quelli dove sia stato modificato l'uso ai sensi dell'art. 69 delle presenti norme, compresi nelle aree del Sistema ambientale (V), la "Residenza" è ammessa in misura ≥ 60 % del totale della superficie edificabile (SE) e in misura ≤ al 40% per le seguenti destinazioni: attività direzionale, attività private di servizio, attrezzature turistico-ricettive, esercizi di vicinato, artigianato di servizio, pubblici esercizi.

3. L'eventuale installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (quando ammessa e fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale), la realizzazione di elettrodotti aerei o la modificazione di quelli esistenti (che produce effetti di notevole "criticità visuale" difficilmente mitigabili) dovranno tenere conto dei valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del sistema ambientale, dei "valori scenici" degli insediamenti storici e del loro rapporto con il territorio rurale, salvaguardando la morfologia e le condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze con i "coni" visivi e panoramici, con le aree agricole e i crinali di pregio paesistico-ambientale.

La compatibilità e le condizioni di visibilità nell'inserimento di queste infrastrutture nel paesaggio dovranno comunque essere appositamente valutate e documentate negli elaborati di progetto.

Per tutti gli impianti dovrà essere posta massima attenzione alla stabilità dei pendii e dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo, evitando modificazioni significative dell'andamento topografico con opere di movimento terra, salvo modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali all'installazione ed alla viabilità di accesso e di manutenzione; dovranno essere realizzate, ove necessario, opportune opere di drenaggio e di regimazione idraulica adottando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Le strade comprese all'interno del sistema ambientale, ad esclusione di quelle appartenenti al Sistema della Mobilità, sono individuate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" con la sigla (Ms).

Le strade di distribuzione all'interno del sistema ambientale, ad eccezione di quelle dei sottosistemi V6 (che possono avere caratteristiche assimilabili a quelle del sistema della residenza), sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata.

La carreggiata dovrà essere opportunamente sistemata per garantire una razionale gestione della mobilità in relazione alla presenza di attività agricole e alla valorizzazione di quelle turistico-ricettive.

Le caratteristiche della sezione, le sistemazioni dei bordi e delle alberature presenti, le pavimentazioni esistenti devono essere per quanto possibile mantenute e conservate.

E' ammessa l'apertura di strade di servizio connesse alle attività silvo-pastorali, da realizzare in ogni caso in terra battuta, con sezione adeguata, con l'obbligo di ripristinare lo stato originario dei luoghi dopo aver esaurito la coltivazione dei boschi.

E' ammessa altres&igrave l'apertura di sentieri in terra battuta e l'individuazione di percorsi di trekking e didattici lungo i quali è prevista la realizzazione di aree per la sosta attrezzata.

In ogni caso deve essere garantito l'uso pubblico delle strade vicinali.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36