Norme Tecniche di Attuazione

Art. 69 Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti

1. Il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti presenti nel territorio rurale è ammesso alle condizioni indicate negli artt. 81, 82, 83 della LR n.65/2014, fatte salve le disposizioni contenute nelle presenti norme.

2. La perdita della destinazione agricola, quando ammessa, è consentita esclusivamente verso le destinazioni d'uso previste all'art. 63, comma 2 delle presenti norme, con le percentuali indicate.

3. Allo scopo di riqualificare situazioni di degrado ambientale, possono essere oggetto di mutamento della destinazione d’uso fabbricati e manufatti minori (comunque legittimati) a condizione che:

  • - tali interventi, assimilabili alla sostituzione edilizia, permettano di accorpare volumi esistenti di modeste dimensioni già presenti nella stessa unità poderale, fermo restando il divieto di demolire fabbricati e manufatti di valore storico testimoniale (siglati co, cs);
  • - il proprietario si impegni a eliminare tutti gli elementi di degrado presenti nello spazio aperto intorno all’edificio principale, garantendo il “recupero paesistico” dell’area e la sua riorganizzazione funzionale.

L’insieme di questi interventi dovrà in ogni caso essere realizzato esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza come definita all’art. 65 delle presenti norme; e in caso di accorpamento interessare volumi esistenti posti al suo interno, assumendo convenzionalmente (qualora i confini non siano riconducibili ad elementi certi) l’intorno fino a ml 50,00 dal perimetro dell'edificio principale.

4. Il mutamento di destinazione d'uso è inoltre consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a) l'uso richiesto sia compatibile con le principali caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie, e gli interventi di trasformazione edilizia, incluso il frazionamento in più unità immobiliari, siano coerenti con la classificazione di valore dell'immobile;
  • b) in caso di mutamento di destinazione d'uso verso la residenza, per le nuove unità immobiliari e/o per quelle derivanti da eventuali frazionamenti è richiesta una SE ≥ 75 mq.;
  • c) il mutamento di destinazione d'uso è ammesso solo per aree già dotate o che vengono contestualmente dotate dei servizi necessari (acquedotto o adeguato approvvigionamento idrico, depurazione, raccolta rifiuti, viabilità). Per l'accesso non è consentita la realizzazione di nuova viabilità, ma solo l'adeguamento di quella esistente con caratteristiche analoghe a quelle della viabilità poderale;
  • d) la superficie di pertinenza da collegare agli edifici dovrà essere definita tenendo conto della morfologia del terreno, del reticolo idrografico, della configurazione dell'ordinamento colturale e delle coperture vegetali, della configurazione particellare contenuta nei catasti storici: è richiesta una superficie di pertinenza minima di terreno ≥ 1.200 mq. (adiacente e accorpata al manufatto); pertinenze inferiori sono ammesse solo se adeguatamente motivate (mancanza di proprietà, resedi storicamente definiti o altre congrue motivazioni);
  • e) la sistemazione delle pertinenze dovrà preservare i caratteri rurali, evitando l'uso di materiali incongrui e introducendo esclusivamente alberature autoctone; l'eventuale introduzione di piscine e campi da gioco dovrà prevedere un impatto visivo che non interferisca con la percezione del complesso rurale principale. Nel caso di formazione di più unità immobiliari nello stesso complesso rurale non è ammessa la costituzione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del contesto.

5. Gli interventi previsti, ai sensi della LR, sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spese del richiedente, nella quale, oltre a impegni e obblighi dei proprietari, dovrà essere individuata l'area di pertinenza di cui al precedente comma 3, fermo restando l'impegno a salvaguardare e mantenere l'uso agricolo di eventuali altre superfici di terreno esistenti oltre la pertinenza.

6. Il mutamento della destinazione d'uso di edifici che interessi volumetrie superiori a 1000 mc. con un aumento del numero delle unita immobiliari, anche se frazionato in successivi interventi, è soggetto all'approvazione di un Piano di Recupero, con le procedure e gli elaborati previsti dalla Legge Regionale.

7. Per la realizzazione e le caratteristiche costruttive degli interventi valgono i criteri generali e le prescrizioni di cui all'art. 92, comma 2, 3, 4 delle presenti norme.

8. Gli interventi del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti negli artt. 66 e 68 delle presenti NTA.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36