Norme Tecniche di Attuazione

Art. 81 Sottosistema V3: "Aree periurbane di transizione"

1. Ubicate prevalentemente a ridosso dei centri abitati, comprendono situazioni diverse ed eterogenee: residui di bosco, orti e colture a vite-olivo, aree agricole intercluse o abbandonate, aree agricole di rilevante pregio paesaggistico e ambientale. Queste aree, storicamente vocate a funzioni e attività miste (legate alle esigenze dell'adiacente tessuto urbano), sono contraddistinte da un paesaggio agricolo a trame minute, fortemente antropizzato.

2. Le parti di territorio comprese nel sottosistema V3 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare, dove il Piano Strutturale prevede interventi finalizzati: alla salvaguardia degli elementi del paesaggio rurale, con particolare attenzione al recupero degli spazi aperti e dei principali elementi caratterizzanti (siepi, boschi, arbusteti), al mantenimento degli assetti agricoli di tipo tradizionale, al ripristino dei percorsi storici, degli impianti vegetazionali (filari alberati, alberature isolate o a macchia), alla rinaturalizzazione delle aree abbandonate o degradate.

Alcune aree del sottosistema V3 che ricadono all'interno del perimetro del territorio urbanizzato non sono considerate parti del territorio rurale. In tali aree non si applicano le disposizioni dei cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65/2014.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse" e "Spazi scoperti di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle NTA del Piano Strutturale, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle NTA del Piano Strutturale, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - la realizzazione di serre temporanee e permanenti (comma 1, 2, 3) di cui all'art. 93 delle presenti norme.

5. Per gli edifici dell’Ambito che ricadono all’interno del perimetro del territorio urbanizzato (perimetrati e siglati con la categoria di intervento loro assegnata) sono ammessi:

  • - interventi di ampliamento una tantum per unità abitativa esistente alla data di adozione del presente PO, fino a un massimo di 50 mq. di SE, con esclusione degli edifici di valore storico (siglati co, cs; e di quelli siglati mr). Le addizioni volumetriche non dovranno determinare una SE totale > 150 mq., né comportare l’aumento delle unità abitative; gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione tipologica e formale dell’organismo edilizio e attuati secondo appropriate regole di crescita o di aggregazione dello stesso.
  • - gli interventi pertinenziali di cui all’art. 42 delle presenti norme, con le caratteristiche e le condizioni di cui all’art. 66, comma 2 e 4.

Gli interventi pertinenziali non sono cumulabili con quelli previsti nell’art.20 delle presenti NTA.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36