Norme Tecniche di Attuazione

Art. 89 Ambito V5.6: "Aree di compensazione e mitigazione ambientale"

1. Le aree che ricadono nell'ambito sono porzioni di territorio nelle quali si prevede la realizzazione di particolari impianti boschivi ed arbustivi, radure, barriere vegetali e artificiali in prossimità degli insediamenti industriali, residenziali e delle infrastrutture viarie, con l'obiettivo mitigare e compensare il loro impatto sul paesaggio e sull'aria.

Nelle parti di territorio ricadenti nell’ambito V5.6 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: a migliorare la qualità dell’ambiente nei diversi contesti paesaggistici, attraverso opportune sistemazioni del suolo e riconfigurazioni dello spazio aperto che garantiscano il potenziamento degli ecosistemi urbani e territoriali, la realizzazione di spazi verdi, liberi o attrezzati per le attività di tempo libero, percorsi ed eventuali parcheggi alberati.
Per gli impianti vegetali dovranno essere utilizzate specie arboree ed arbustive di tipo autoctono (con riferimento alle disposizioni di cui all’art.80, comma 7 e 9, della LR n.30/2015), le cui dinamiche di crescita favoriscano la formazione di “boschi naturali”, privilegiando nei casi opportuni la piantumazione di quelle con buona capacità di assorbimento degli inquinanti (per la scelta si può consultare un’apposita applicazione al seguente indirizzo web: https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/), con riferimento agli interventi previsti dal PRQA (Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente).
Alcune aree dell’Ambito V5.6 che ricadono all’interno del perimetro del territorio urbanizzato non sono considerate parti del territorio rurale. In tali aree non si applicano le disposizioni dei cui al Titolo IV, Capo III “Disposizioni sul territorio rurale” della LR n.65/2014.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse", "Spazi scoperti di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di manufatti e annessi di cu all'art. 93 delle presenti norme;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli.

5. Per gli edifici dell’Ambito che ricadono all’interno del perimetro del territorio urbanizzato (perimetrati e siglati con la categoria di intervento loro assegnata) sono ammessi:

  • - interventi di ampliamento una tantum per unità abitativa esistente alla data di adozione del presente PO, fino a un massimo di 50 mq. di SE, con esclusione degli edifici di valore storico (siglati co, cs; e di quelli siglati mr). Le addizioni volumetriche non dovranno determinare una SE totale > 150 mq., né comportare l’aumento delle unità abitative; gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione tipologica e formale dell’organismo edilizio e attuati secondo appropriate regole di crescita o di aggregazione dello stesso.
  • - gli interventi pertinenziali di cui all’art. 42 delle presenti norme, con le caratteristiche e le condizioni di cui all’art. 66, comma 2 e 4.

Gli interventi pertinenziali non sono cumulabili con quelli previsti nell’art.20 delle presenti NTA.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36