Norme Tecniche di Attuazione

Art. 132 Situazione esistenti difformi da quelle previste, aree non in attuazione

1. Gli edifici, le unità immobiliari e le aree legittimamente adibite all'esercizio di attività che risultino in contrasto con le previsioni e le destinazioni d'uso previste dal presente Piano Operativo e con le prescrizioni relative alle aree siglate PA, PUC, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie; oltre agli interventi atti a garantire l'incolumità in caso di edifici danneggiati o pericolanti, la bonifica e/o la sostituzione di elementi dannosi per la salute (materiali inquinanti, amianto, ecc.), fatto salvo inoltre quanto previsto al comma 12, dell'art. 117, delle presenti norme.

2. Gli edifici che risultino compresi entro il perimetro delle aree siglate NA, per le quali non è prevista l'attuazione nel presente PO, con esclusione degli edifici di valore storico (siglati co, cs, mc, mr), possono essere oggetto esclusivamente dei seguenti tipi di intervento: (Mo), (Ms), (Rc1), (Rc2), (Ri1), (Ri2), (Se); oltre agli interventi atti a garantire l'incolumità in caso di edifici danneggiati o pericolanti, la bonifica e/o la sostituzione di elementi dannosi per la salute (materiali inquinanti, amianto, ecc.), fatto salvo inoltre quanto previsto al comma 12, dell'art. 117, delle presenti norme.

Al fine di permettere il corretto funzionamento delle attività industriali e artigianali esistenti alla data di adozione del presente PO, sono ammessi negli edifici con destinazione d’uso esclusivamente produttiva ampliamenti una tantum, fino a un massimo di 50 mq. di SE, per la realizzazione di servizi e vani accessori finalizzati al miglioramento degli ambienti di lavoro, previa acquisizione di un preventivo parere di assenso da parte dell’Amministrazione Comunale (che si riserva la possibilità di richiedere l’elaborazione di un piano attuativo).

3. I poteri di deroga al Piano Operativo possono essere esercitati esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 della LR n.65/2014.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36