Norme Tecniche di Attuazione

Art. 133 Tutela dall'inquinamento elettromagnetico

1. Nelle fasce di rispetto per l’inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza, basate sull’obiettivo di qualità dei 3 microtesla (in riferimento al DPCM 08/07/2003 e al DM 29/05/2008), non è “consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore”, secondo quanto previsto dalla L n.36/2001.
Per gli elettrodotti sono individuate e riportate negli elaborati del Piano Operativo le “Distanze di Prima Approssimazione” (Dpa) fornite dai gestori degli impianti (DM 29/05/2008).

2. Qualora fosse richiesta l’edificabilità in zone che ricadono all’interno della “Distanza di Prima Approssimazione” (Dpa) sarà obbligatorio chiedere al gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella posizione individuata, per verificare la compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

3. Per l’installazione degli impianti di telefonia mobile il Piano Operativo assume e conferma come idonee le aree già individuate nel “Piano di localizzazione degli impianti di telefonia” di cui alle delibere di GM n. 149 del15/07/2000, n. 2014 del 14/10/2000, di CC n. 46 del 16/07/2002. Per quanto riguarda i criteri di localizzazione dei suddetti impianti, si rimanda a quelli di cui all’art. 11 della LR 49/2011.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36