Norme Tecniche di Attuazione

Art. 93 Manufatti temporanei / non temporanei e altri annessi (senza programma aziendale)

1. I manufatti aziendali temporanei e le serre temporanee da installare per un periodo non superiori ai due anni, di cui all'art. 70, comma 1, LR n.65/2014 e all'art. 1 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

  • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

2. I manufatti aziendali e le serre da installare per un periodo superiori ai due anni, di cui all'art. 70, LR n.65/2014 e all'art. 2 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

  • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

3. I manufatti aziendali non temporanei che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, di cui all'art. 70, LR n.65/2014 e all'art. 3 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento. L'installazione di questi manufatti è consentita alle sole aziende agricole.

Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

  • a. Caratteristiche tipologiche e dimensionali

Silos, serbatoi e contenitori in acciaio inox per vino, olio o altri alimenti, quando strettamente collegati alla conduzione aziendale, in presenza di particolari e comprovate esigenze tecnico-produttive e in assenza di spazi disponibili all'interno di edifici e annessi con destinazione d'uso agricola, potranno essere istallati all'esterno negli spazi di pertinenza dell'azienda, con esclusione delle aree di valore storico considerate invarianti strutturali (siglate cv o incluse entro il perimetro di una scheda Leopoldine, o di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuate attraverso appositi "simboli"):

  • - Hmax ≤ 6,5 m.
  • - distanza dagli edifici ≤ 10 m.
  • - numero massimo di contenitori istallabili all'esterno = 6.

La localizzazione di questi manufatti dovrà tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze con i "coni" visivi e panoramici e dovranno essere collocati di norma in prossimità dei prospetti secondari degli edifici.

A tal fine dovranno essere realizzate fasce verdi di ambientazione e mitigazione dell'impatto visivo con specie vegetali autoctone, o "pareti verdi" montate sul perimetro, da realizzare mediante installazione di supporti con apposite griglie (plastiche o metalliche), destinate a ricoprire la struttura con vegetazione rampicante.

Qualora questi manufatti non siano più funzionali alla produzione aziendale dovranno essere rimossi.

I criteri generali sopra descritti valgono anche per la realizzazione di altri manufatti e volumi tecnici.

Le tettoie e le strutture a tunnel dovranno essere realizzate in legno o con materiali ed elementi leggeri che risultino idonei ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale.

In ogni caso, la compatibilità e le condizioni di visibilità nell'inserimento degli impianti nel paesaggio, cos&igrave come la dimostrazione dell'effettiva necessità di installazione dei contenitori all'esterno, dovranno essere appositamente valutate e documentate negli elaborati di progetto.

4. Gli annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali, ovvero i manufatti necessari all'attività agricola amatoriale di cui all'art. 78, LR n.65/2014 e all'art. 12 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

Sono abilitati all'installazione di tali annessi coloro che praticano l'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

L'installazione di questi annessi, destinati al solo rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, è consentita alle seguenti condizioni generali: costruzione da realizzare in legno o con materiali leggeri, semplicemente ancorata al suolo, priva di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo.

Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

  • a. Caratteristiche tipologiche e costruttive
    • - per ciascun fondo è consentita la realizzazione di un solo manufatto, posizionato nel rispetto dell'assetto agrario esistente;
    • - struttura, materiali ed elementi caratterizzanti debbono risultare idonei ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale;
    • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.
  • b. Superfici fondiarie e caratteristiche dimensionali
    • La realizzazione di questi annessi è consentita nel rispetto delle seguenti disposizioni:
    • - superficie fondiaria
      ≥ 2.000 mq. / SC ≤ 15 mq.
    • - superficie fondiaria
      ≥ 5.000 mq. / SC ≤ 20 mq.
    • - superficie fondiaria
      ≥ 7.500 mq. / SC ≤ 25 mq.
    • - superficie fondiaria
      ≥ 10.000 mq. / SC ≤ 30 mq.
    • - locale unico, con HMax ≤ 2,40 m.
    • - copertura da realizzare preferibilmente a due falde (tetto a capanna), con pendenza ≤ al 30%;
    • - ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti regole è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (tettoie, baracche, manufatti precari, condonati e simili), la realizzazione del nuovo annesso è subordinata alla loro definitiva rimozione.
  • c. Ulteriori disposizioni
    • Le superfici di cui al precedente punto b) devono essere contigue e non derivate da frazionamenti parziali di fondi agricoli posti in essere successivamente alla data di adozione del presente PO.
    • La realizzazione dei manufatti di cui al presente comma, è consentita previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà.
    • L'atto d'obbligo dovrà contenere anche: l'impegno a mantenere in produzione i terreni cui il manufatto è riferito; l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o ovvero nel caso vengano meno le superfici fondiarie minime previste.
    • L'atto d'obbligo contiene la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.
    • I manufatti costruiti ai sensi del presente comma non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola.

5. I manufatti per il ricovero degli animali domestici, di cui all'art. 78, LR n.65/2014 e all'art. 13 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

L'installazione di questi manufatti è consentita alle seguenti condizioni generali: costruzione da realizzare in legno o con materiali leggeri, priva di opere di fondazione, semplicemente ancorata al suolo e senza opere murarie.

Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

h.1 Superfici massime

Tipo di allevamenton.max capi SC max
- apicoltura15 arnie12 mq
- avicoltura1212 mq
- cunicoltura10 riproduttori12 mq
- ovini/caprini1020 mq
- suini2 adulti12 mq
- bovini2 adulti20 mq
- equini o camelidi2 adulti20 mq
- cani6 adulti20 mq

h.2 Altezza massima

  • - 3,00 m. per ricoveri di cavalli e bovini
  • - 2,40 m. per tutti gli altri ricoveri.

h.3 Distanze minime (in relazione al tipo di allevamento)

  • - distanza dalla propria abitazione: 10 m. per avicoltura e cunicoltura; 20 m. per ovini /caprini, bovini, equini e cani; 25 m. per suini;
  • - distanza da altre abitazioni: 20 m. per avicoltura e cunicoltura; 25 m. per ovini/caprini e cani; 50 m. per bovini, equini e suini;
  • - distanza dal confine: 10 m. per avicoltura e cunicoltura; 20 m. per ovini/caprini, bovini, equini e cani; 25 m. per suini;
  • - distanza dalle strade: 10 m. per avicoltura e cunicoltura; 20 m. per ovini/caprini, bovini, equini e cani; 25 m. per suini.

h.4 Ulteriori disposizioni

  • - per un numero di arnie/capi inferiore a quello precedentemente indicato si dovrà dimensionare la superficie coperta massima del manufatto con le opportune proporzioni; - la superficie fondiaria minima prescritta è di: 1.500 mq. per apicoltura e avi-cunicoltura; 3.000 mq. per cani; 5.000 mq. per ovini/caprini, suini e bovini; 6.000 mq. per equini;
  • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;
  • - i manufatti dovranno essere realizzati in un unico corpo di fabbrica, di forma semplice e regolare, preferibilmente rettangolare con copertura a capanna e linea di colmo parallela al lato lungo della costruzione;
  • - non è ammessa la realizzazione di piazzali e recinzioni in muratura, sono consentite esclusivamente staccionate e/o pali di legno e rete a maglia sciolta;
  • - sui fondi per l'attività agricola amatoriale di cui al precedente comma 4 è consentita anche la realizzazione di ricoveri per animali, secondo le disposizioni e con le caratteristiche di cui al presente comma;
  • - l'installazione è subordinata alla sottoscrizione di un impegno, con il quale il proprietario o i proprietari del fondo si obbligano a rimuovere o a demolire il manufatto al cessare delle esigenze di ricovero degli animali.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36