Norme Tecniche di Attuazione

Art. 115 Sottosistema M8: "Strade, sentieri e spazi tutelati"

1. Sono strade, sentieri e spazi tutelati (isole ambientali) le strade urbane locali, le strade comunali dismesse o sottoutilizzate, le strade vicinali o poderali, i sentieri e i percorsi, le piazze e le aree pedonali, dove gli accessi e la circolazione veicolare dovranno essere vietati o limitati a particolari categorie di utenti e di veicoli (ZTL), garantendo comunque l'uso pubblico. Appartengono a questo sottosistema anche le strade e le piazze degli "Insediamenti storici" (R1), dei "Centri civici" (L1) e dei "Nuclei rurali" (R4); i tracciati ciclo-pedonali che mettono a sistema il percorso esistente del Sentiero della Bonifica con gli elementi di interesse presenti nel territorio, come previsto dalle direttive e dagli obiettivi generali stabiliti dal PdP “Leopoldine in Val di Chiana”, al fine di contribuire al sistema integrato della mobilità dolce e delle infrastrutture ciclabili e pedonali di interesse regionale.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nel sottosistema M8 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati a:

  • - realizzare queste "isole ambientali";
  • - riorganizzare le strade, le piazze e gli spazi pedonali;
  • - realizzare sentieri (in terra battuta o lastricati nei tratti con forti pendenze) appositamente segnalati e adibiti al transito pedonale, ciclabile ed equestre;
  • - mantenere nei percorsi storici le sezioni e le configurazioni altimetriche, recuperando o ripristinando basolati, muri di contenimento e delimitazione in pietra, affioramenti rocciosi, alberature e siepi.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Mobilità" in misura tendenzialmente esclusiva. Sono escluse: stazioni di servizio, distribuzione e deposito dei carburanti.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36