Norme Tecniche di Attuazione

Art. 117 Disposizioni generali, regole e indirizzi

1. L'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale, dovrà rispettare le disposizioni contenute nel presente Titolo.

2. Per l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale, valgono i criteri generali di tutela e salvaguardia degli elementi paesaggistici, delle visuali panoramiche, di centri, nuclei e singoli edifici che caratterizzano l'identità territoriale di Civitella in Val di Chiana e il sistema delle relazioni nel loro valore d'insieme.

Per i criteri d'installazione degli impianti a biomassa, eolici e fotovoltaici a terra e per l'individuazione delle aree considerate "non idonee" all'installazione degli stessi si rimanda alle Leggi Regionali, ai loro atti attuativi e al PAER.

3. Per le prestazioni energetiche nell'edilizia si rimanda al DLgs 192/2005 con le modifiche apportate dalla Legge 90/2013, che recepisce i contenuti della Direttiva 2010/31/UE (che stabilisce, tra l'altro, l'obiettivo di un consumo energetico "quasi zero" per i nuovi edifici entro il 2020, il 2018 per gli edifici pubblici).

4. Per le prescrizioni minime di efficienza energetica richieste per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie si rimanda al DPR 59/2009.

5. Per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti si rimanda all'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili previsto ai sensi dell'art. 11 del DLgs 28/2011, oltre a quanto previsto nello stesso DLgs.

6. E' vietata l'istallazione di impianti fotovoltaici ed eolici nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e nelle aree e beni vincolati ai sensi degli artt. 10 e 11 del DLgs 42/2004, oltre che negli edifici soggetti a conservazione (siglati co) nel presente Piano Operativo.

7. Gli impianti solari (fotovoltaici e termici) sugli edifici, al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e minimizzare l'impatto, dovranno essere integrati nella copertura; dovrà in ogni caso essere privilegiata la collocazione su corpi edilizi secondari e poco visibili, potendo utilizzare anche strutture complementari (pensiline).

Ove non sia tecnicamente realizzabile la totale integrazione architettonica, negli edifici con copertura a falda i pannelli dovranno essere di norma collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo.

8. L'istallazione di impianti negli edifici soggetti a conservazione (siglati cs) e negli spazi aperti soggetti a conservazione (siglati cv o inclusi entro l'area perimetrata di una scheda Leopoldine, o di un edificio siglato co, cs, e/o individuati attraverso appositi "simboli") è consentita a condizione che vengano realizzati valutando la compatibilità con lo stato dei luoghi, nel rispetto dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente: in questi casi, per l'intervento deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 135, comma 4, lettera c) della LR n.65/2014.

9. I Piani Attuativi dovranno adottare idonee misure di razionalizzazione e contenimento dei consumi, finalizzate a migliorare la sostenibilità degli insediamenti e utilizzare fonti energetiche alternative, prevedendo:

  • - una valutazione preliminare del sito, in relazione all'esposizione solare, ai venti dominanti, al tessuto urbano limitrofo, per individuare strategie finalizzate al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;
  • - una dotazione di spazi verdi interni agli insediamenti che sia proporzionata all'incremento del numero di abitanti e all'incremento della quantità di veicoli esistenti e/o previsti, prescrivendo la loro realizzazione a titolo compensativo, in rapporto all'incremento delle emissioni.

10. I Piani Attuativi di aree produttive dovranno inoltre valutare la sostenibilità delle nuove previsioni con opportune elaborazioni volte a valutare la minimizzazione degli impatti e l'efficienza energetica degli insediamenti, prevedendo:

  • - l'uso della cogenerazione, elettrica e termica, per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici;
  • - l'adozione di sistemi di recupero del calore da processi produttivi per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici;
  • - la possibilità di cessione degli scarti termici all'insieme di fabbisogni civili presenti nell'intorno dell'area stessa;
  • - una consistente dotazione di spazi verdi per la compensazione delle emissioni stimate.

11. Per tutti gli impianti collocati a terra dovrà essere posta massima attenzione alla stabilità dei pendii e dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo, evitando modificazioni significative dell'andamento topografico con opere di movimento terra, salvo modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali all'installazione ed alla viabilità di accesso e di manutenzione; dovranno essere realizzate, ove necessario, opportune opere di drenaggio e di regimazione idraulica adottando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

La localizzazione degli impianti dovrà tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze con i "coni" visivi e panoramici, con le aree agricole e i crinali di particolare pregio paesistico-ambientale: in tal senso potranno essere realizzate fasce verdi di ambientazione e mitigazione dell'impatto visivo con specie vegetali autoctone.

La compatibilità e le condizioni di visibilità nell'inserimento degli impianti nel paesaggio dovranno comunque essere appositamente valutate e documentate negli elaborati di progetto.

12. I volumi tecnici a servizio degli impianti per la produzione di energie rinnovabili (da realizzare preferibilmente interrati) dovranno essere limitati a contenere quanto strettamente necessario all'esercizio degli impianti.

I volumi tecnici di cui al presente comma sono ammessi anche nelle aree di valore storico considerate invarianti strutturali (siglate cv o incluse entro il perimetro di una scheda Leopoldine, o di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuate attraverso appositi "simboli") a condizione che vengano realizzati valutando la compatibilità con lo stato dei luoghi, nel rispetto dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente: in questi casi, per l'intervento deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 135, comma 4, lettera c) della LR n.65/2014.

Per gli impianti a biomasse la realizzazione dei volumi tecnici di cui al presente comma è ammessa se non in contrasto con le indicazioni e le regole contenute nel PAER.

13. La connessione alla rete elettrica esistente dovrà essere realizzata tramite linee (aeree o interrate) da posizionare tenendo conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze con i "coni" visivi e panoramici, le aree agricole e i crinali di pregio paesistico-ambientale.

La compatibilità e le scelte tecniche dovranno comunque essere appositamente valutate e documentate negli elaborati di progetto.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36