Norme Tecniche di Attuazione
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Art. 34 Manutenzione straordinaria
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria (Ms) consistono in opere e modifiche necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché a integrare e realizzare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici, senza che ciò comporti mutamento della destinazione d'uso.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria comprendono anche il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria riferiti agli edifici non possono comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici e/o decorativi di valore, né configurarsi come un insieme sistematico di opere finalizzato alla trasformazione dell'intero organismo edilizio.