Norme Tecniche di Attuazione

Art. 65 Area di pertinenza degli edifici

1. L'area di pertinenza individua uno spazio collegato all'edificio da relazioni di complementarietà e continuità fisica e formale: corti, aie, giardini, orti, aree pavimentate e piantumate, parcheggi, spazi di sosta e simili, funzionali e connessi alla destinazione d'uso dello stesso edificio.

2. Per gli interventi sugli spazi aperti eccedenti la manutenzione straordinaria è richiesta la redazione di un progetto dettagliato relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti gli interventi previsti.

3. I progetti edilizi dovranno definire il perimetro dell'area di pertinenza, prevedendo il mantenimento e il ripristino degli assetti originari, anche attraverso opere di demolizione di manufatti incongrui; dovrà inoltre essere preservata l'unitarietà degli spazi esterni, con le loro sistemazioni differenziate, i manufatti, i lastricati e le alberature di pregio.

4. In presenza di spazi unitari, nei progetti che suddividono un complesso rurale in più unità immobiliari non sono ammessi frazionamenti o separazioni fisiche di qualunque natura, né la costituzione di aree di pertinenza fondiaria distinte, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del contesto.

5. Per aree di pertinenza o resedi di riferimento, nel caso in cui i confini non siano riconducibili ad elementi certi (pavimentazioni, recinzioni, riferimenti cartografici e catastali), si assumerà convenzionalmente l'intorno fino a ml 50,00 dal perimetro dell'edificio principale.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36