Norme Tecniche di Attuazione

Art. 66 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale

1. In assenza di programma aziendale, sono ammessi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola gli interventi di cui all'art.71 della LR n.65/2014, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale e non comportino il mutamento della stessa destinazione d'uso agricola, fatte salve le ulteriori disposizioni contenute negli elaborati grafici e/o negli articoli dei diversi Sottosistemi e Ambiti, nel rispetto delle categorie di intervento di cui all'art. 30 delle presenti norme.

Sono consentiti inoltre interventi di ampliamento una tantum fino a un massimo di 50 mc per ogni abitazione rurale, con esclusione degli edifici di valore storico (siglati co, cs).

2. Sono ammessi gli interventi pertinenziali di cui all'art. 42 delle presenti norme.

Questi interventi dovranno favorire anche il riordino delle aree di pertinenza dei singoli edifici: a tal fine, allo scopo di riqualificare situazioni di degrado ambientale, possono essere oggetto di demolizione volumi secondari e manufatti a carattere precario comunque legittimati (tipo box, ricoveri aperti o semiaperti per veicoli; piccole capanne, forni, porcilaie, pollai, ecc.); permettendo in questo modo di accorpare volumi esistenti di modeste dimensioni già presenti nella stessa unità poderale, fermo restando il divieto di demolire fabbricati e manufatti di valore storico testimoniale (siglati co, cs).

In tale ipotesi e a condizione che il proprietario si impegni ad eliminare tutti gli elementi di degrado presenti nello spazio aperto intorno all'edificio principale, garantendo il "recupero paesistico" dell'area e la sua riorganizzazione funzionale, il volume complessivo da realizzare in aggiunta (di norma ≤ 20% della volumetria complessiva dell'edificio principale esistente) potrà essere incrementato ri-utilizzando e accorpando il 100% del volume preesistente demolito (altrimenti da computare e detrarre interamente dal calcolo del volume in aggiunta come previsto).

L'insieme di questi interventi dovrà in ogni caso essere realizzato esclusivamente all'interno dell'area di pertinenza come definita all'art. 65 delle presenti norme, preferibilmente in aderenza all'edificio principale, con esclusione degli edifici di valore storico (siglati co, cs).

3. Per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), con esclusione degli edifici di valore storico (siglati co, cs), sono consentiti:

  • - interventi di ampliamento una tantum fino a un massimo di 100 mc per ogni abitazione rurale;
  • - interventi di ampliamento una tantum fino a un massimo del 10 % del volume esistente e comunque non oltre i 300 mc sugli annessi agricoli;
  • - trasferimenti di volumetrie nei limiti del 20% del volume degli edifici aziendali legittimamente esistenti. I volumi trasferiti non sono cumulabili e dunque non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di addizione volumetrica una tantum previsti nel presente comma.

4. Gli eventuali ampliamenti una tantum e gli interventi pertinenziali, qualora riguardino edifici posti in aderenza con altri soggetti alla categoria di intervento conservazione (co, cs) e/o mantenimento (mr), dovranno rispettare gli elementi decorativi e i caratteri dell'impaginato architettonico del fabbricato tutelato.

5. Gli interventi del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti negli artt. 68 e 69 delle presenti NTA.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36