Norme Tecniche di Attuazione

Art. 74 Ambito V2.1 "Aree collinari terrazzate"

1. Comprende le parti di territorio poste nei bassi versanti del sistema collinare, i meno acclivi, quelli di transizione tra le aree agricole produttive della pianura e le masse boscate della collina; queste aree sono caratterizzate da coltivazioni a uliveto e vigneto, condotte prevalentemente da aziende medie e piccole che, nella riorganizzazione degli assetti agrari recenti, hanno operato in parte una sostituzione dell'oliveto tradizionale con nuovi impianti colturali.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.1 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: alla conservazione e manutenzione degli elementi di struttura dei paesaggi e degli assetti agricoli tradizionali; in particolare dei terrazzi, delle ciglionature e dei sistemi di regimazione e collettamento delle acque superficiali; degli impianti vegetazionali esistenti; di edifici e manufatti storici, delle loro pertinenze pavimentate; della trama dei percorsi di accesso ai fondi e della viabilità minore.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse" e "Spazi scoperti di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, qualora vi siano altre disponibilità di superficie aziendale in aree ricadenti nel negli ambiti V2.3, V2.4 che consentano collocazione e inserimento adeguati;
  • - la realizzazione di serre temporanee e permanenti (comma 1, 2, 3) e dei manufatti necessari all'attività agricola amatoriale (comma 4) di cui all'art. 93 delle presenti norme.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36