Norme Tecniche di Attuazione

Art. 82 Sottosistema V4: "Connessioni fluviali"

1. Le connessioni fluviali si configurano come componente primaria della rete ecologica del territorio Civitella in Val di Chiana: per le caratteristiche degli ecosistemi presenti e per la continuità ambientale che garantiscono alle diverse parti del territorio (riserve di biodiversità, aree agricole, spazi verdi urbani e territoriali); costituite da aree tra le più sensibili dal punto di vista idrologico ed ambientale, sono organizzate lungo i corsi d'acqua principali: Torrente Trove, borro della Trove, Torrenti Esse, Fosso del Corniola, Torrente Lota, Borro del Lota, Fosso Costone, Borro del Canascione, Borro della Lodola, Borro del Fimaggio; e sulla rete degli affluenti minori, che costituiscono un reticolo ritenuto indispensabile nel supportare la rete ecologica di livello territoriale.

2. Le parti di territorio comprese nel sottosistema V4 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare, dove il Piano Strutturale prevede interventi finalizzati: alla salvaguardia e al riequilibrio degli ecosistemi fluviali, all'eliminazione delle attività non compatibili con i caratteri paesaggistici e le prestazioni ambientali di questi luoghi, favorendo la continuità del reticolo idrografico, la tutela degli alvei e di tutte le aree di divagazione delle acque, delle fasce vegetazionali riparali, delle presenze faunistiche; al controllo dei fenomeni di esondazione che determinano situazioni di pericolosità idraulica e alla riduzione della pericolosità idrogeologica; alla salvaguardia degli assetti agricoli tradizionali, alla riconversione delle colture non compatibili, alla creazione di un sistema di fruizione di tipo naturalistico per le attività di tempo libero.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse" e "Spazi scoperti di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di manufatti e annessi di cu all'art. 93 delle presenti norme.
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36