Norme Tecniche di Attuazione

Art. 96 Generalità

1. Fanno parte del sistema della residenza le aree edificate consolidate o di recente formazione, con i tessuti storici, i nuclei e gli insediamenti rurali, i borghi, le frazioni e le lottizzazioni residenziali.

Tutte le aree comprese nel sistema della residenza ricadono all'interno del perimetro del territorio urbanizzato.

Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" vengono individuati i quattro Sottosistemi per i quali, nel rispetto del Piano Strutturale, il Piano Operativo ha previsto specifici obblighi, divieti, indirizzi.

2. Il sistema della residenza (R) si articola nei seguenti sottosistemi:

  • - Sottosistema R1: "Insediamenti storici"
  • - Sottosistema R2: "Tessuti edilizi e addizioni"
  • - Sottosistema R3: "Interventi unitari"
  • - Sottosistema R4: "Nuclei rurali"

Art. 97 Usi caratterizzanti, previsti ed esclusi

1. Il sistema della residenza è caratterizzato dagli usi principali "Residenza" e dalle infrastrutture per la "Mobilità":

la caratterizzazione funzionale del Sistema è garantita dalla presenza di questi usi principali con le percentuali ammesse tra gli usi caratterizzanti e quelli ammessi o previsti definiti per ogni sottosistema dal Piano Operativo, che individua puntualmente anche alcune aree destinate a contenere attività specifiche e/o monofunzionali, comunque riferibili a quegli stessi usi.

2. Sono escluse: le “Attività agricole e funzioni connesse” ad eccezione delle attività agrituristiche e di quanto previsto al successivo comma; le “Attività commerciali all’ingrosso e depositi”.

Sono escluse inoltre: le "Attività industriali e artigianali" nel Sottosistema R1: "Insediamenti storici"; le "Attività industriali e artigianali" che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, indicate nel Testo unico delle leggi sanitarie (RD n.1265 del 27/07/1934) e comprese negli elenchi di cui al DM del 05/09/1994, nei modi e limiti previsti dalla normativa di riferimento, nei Sottosistemi R2: "Tessuti edilizi e addizioni", R3: "Interventi unitari", R4: "Nuclei rurali".

3. Nel sistema della residenza sono altres&igrave previsti "Attività commerciali al dettaglio", "Attività turistico-ricettive", "Attività direzionali e di servizio", "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico", "Spazi scoperti d'uso pubblico"; le attività finalizzate all'agriturismo, per il quale resta in vigore quanto previsto dalle normative regionali in materia e fatta salva la possibilità di mantenere eventuali sedi di aziende agricole esistenti alla data di adozione del Piano Strutturale.

4. Degli usi previsti al comma 3 del presente articolo sono esclusi: stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante nei Sottosistemi R1: "Insediamenti storici", R3: "Interventi unitari", R4: "Nuclei rurali"; impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas (ad eccezione di piccole cabine di trasformazione) nei Sottosistemi R1: "Insediamenti storici" e R3: "Interventi unitari"

Art. 98 Regole per gli usi

1. Il rapporto percentuale tra gli usi caratterizzanti e gli altri usi previsti e ammessi per ciascun Sottosistema viene stabilito come segue:

  • - R1 "Insediamenti storici": la caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Residenza" compresi esercizi di vicinato e pubblici servizi in misura ≥ al 55% del totale della superficie edificabile (SE).

Sono altres&igrave esclusi: campeggi, stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante, impianti tecnici per il trattamento, la produzione e trasformazione di acqua, energia elettrica e gas, fatto salvo quanto strettamente necessario a garantire il servizio di distribuzione previsto dalle normative di riferimento; tutte le "Attività industriali e artigianali".

  • - R2 "Tessuti edilizi e addizioni": la caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Residenza" compresi esercizi di vicinato e pubblici servizi in misura ≥ al 75 % del totale della superficie edificabile (SE).

Sono altres&igrave esclusi: campeggi, impianti tecnici per il trattamento, la produzione e trasformazione di acqua, energia elettrica e gas, fatto salvo quanto strettamente necessario a garantire il servizio di distribuzione previsto dalle normative di riferimento.

  • - R3 "Interventi unitari": la caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Residenza" compresi esercizi di vicinato e pubblici servizi in misura ≥ al 80 % del totale della superficie edificabile (SE).

Sono altres&igrave esclusi: campeggi, impianti tecnici per il trattamento, la produzione e trasformazione di acqua, energia elettrica e gas, fatto salvo quanto strettamente necessario a garantire il servizio di distribuzione previsto dalle normative di riferimento; tutte le "Attività industriali e artigianali".

  • - R4 "Nuclei rurali": la caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Residenza", "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico", Pubblici esercizi e Attrezzature ricettive extra alberghiere comprese le attività agrituristiche, in misura ≥ al 60% della superficie edificabile (SE). Seppure escluse le "Attività agricole e funzioni connesse", data la collocazione di questi nuclei in aree e ambienti di origine rurale (per quanto oggi prevalentemente residenziali), sono ammessi piccoli depositi per prodotti agricoli e ricoveri per animali assimilabili a quelli di cui all'art. 93, comma 4 e 5 delle presenti norme.

Sono altres&igrave esclusi: stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante, medie strutture di vendita, complessi direzionali, attrezzature ricettive (con l'esclusione di quelle extra alberghiere).

2. Gli interventi di adeguamento e trasformazione, oltre quelli che modificano il suolo calpestabile, ad esclusione di quelli nel sottosistema R1, dovranno garantire una superficie permeabile ≥ al 25% della superficie fondiaria.

3. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" possono essere individuati come principali anche altri usi, comunque tra quelli ammessi nel sottosistema di appartenenza, da attribuire a specifiche aree o edifici: in questi casi, la caratterizzazione funzionale individuata potrà garantire la presenza dell'uso indicato fino al 100% del totale dello spazio aperto e/o della superficie edificabile (SE).

4. E' consentito mantenere percentuali differenti degli usi previsti e ammessi nel sottosistema, qualora risultino già presenti alla data di adozione del presente PO. Il rapporto percentuale tra gli usi caratterizzanti e gli altri usi previsti e ammessi per ciascun sottosistema dovrà essere comunque garantito in caso di interventi di Ampliamento (Am) e Sostituzione edilizia (Se).

5. L'unità di riferimento ai fini del calcolo delle percentuali stabilite per i differenti usi e la localizzazione puntuale degli stessi è costituita dall'area investita dall'intervento proposto.

6. Le attività commerciali, i servizi e le attrezzature d'uso pubblico dovranno essere ubicati preferibilmente al piano terra degli edifici.

7. Uffici e studi professionali, dovranno essere localizzati preferibilmente ai piani superiori degli edifici.

8. Le strade comprese all'interno del Sistema della residenza, ad esclusione di quelle appartenenti al Sistema della Mobilità, sono individuate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" con la sigla (Ms).

Le strade di distribuzione all'interno del sistema della residenza, ad eccezione di quelle dei sottosistemi R1 e R4, sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata. La carreggiata dovrà essere opportunamente sistemata per garantire una razionale gestione della mobilità, migliore sicurezza e qualità urbana, protezione dell'ambiente e risparmio energetico. Le banchine e i marciapiedi dovranno essere pavimentati e ubicati a destra e a sinistra della carreggiata o sullo stesso livello (marciapiede continuo). Gli incroci, in genere a raso, potranno essere anche rialzati o regolamentati da minirotonde.

Le strade con la sigla R1 ("Insediamenti storici") e R4 ("Nuclei rurali") hanno caratteristiche assimilabili a quelle del sottosistema M8 ("Strade e spazi tutelati") e sono dunque soggette alle prescrizioni contenute all'art.115 delle presenti norme.

9. Sono ammessi gli interventi pertinenziali di cui all'art. 42 delle presenti norme, con le caratteristiche e le condizioni di cui all'art. 66, comma 2 e 4

Gli interventi pertinenziali non sono cumulabili con quelli previsti nell'art.20 delle presenti NTA.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36