Norme Tecniche di Attuazione

Art. 128 Misure di salvaguardie del Piano Operativo

1. Fino all'efficacia del Piano Operativo e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione, l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire e su interventi soggetti a SCIA in contrasto con le previsioni contenute nel presente PO, in applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 103 della LR n.65/2014.

2. Le misure di salvaguardia di cui al precedente comma 1 non si applicano ai permessi di costruire già rilasciati alla data di adozione del presente Piano Operativo.

Art. 129- Piano Strutturale

1. Entro dodici mesi dalla data di approvazione del Piano Operativo l'Amministrazione Comunale provvederà alla modifica della Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali" del Piano Strutturale (come previsto al comma 2, dell'art.13 delle corrispondenti norme), per integrare l'elenco delle invarianti strutturali individuate sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" del PO. L'adeguamento della suddetta tavola non costituisce variante al Piano Strutturale.

2. Le tavole relative agli approfondimenti sulla geomorfologia e sulla pericolosità geologica, idrualica e sismica non costituiscono variante al Piano Strutturale. Altri aggiornamenti a queste cartografie che si rendessero necessari a seguito del verificarsi di eventi naturali e/o di approfondimenti derivanti da studi tematici, rilievi e verifiche di dettaglio, potranno essere deliberati dal Consiglio Comunale, senza che l'adeguamento delle corrispondenti tavole costituisca variante al Piano Strutturale e/o al Piano Operativo.

Art. 130 Regolamento edilizio

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Piano Operativo l'Amministrazione Comunale provvederà alla modifica del Regolamento Edilizio, al fine di uniformare le definizioni e adeguarlo alle norme contenute nello stesso e integrarlo con i contenuti del Regolamento di attuazione dell'art. 216 della LR n.65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

Art. 131 Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche

1. Con riferimento all'art.95, comma 6 della LR n.65/2014, il Piano Operativo è corredato:

  • - dal Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano, con le indagini svolte attraverso specifici sopralluoghi e rilievi di edifici, servizi, attrezzature e spazi aperti pubblici o di uso pubblico (di proprietà del Comune di Civitella in Val di Chiana e/o privati di interesse collettivo), collocati all'interno dei principali centri abitati, in particolare nelle aree e lungo gli assi dei "luoghi centrali";
  • - dal Programma degli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano, che stabilisce la priorità delle azioni necessarie e degli interventi da prevedere per la messa a norma di quelle stesse strutture.

2. Il censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano è stato effettuato durante l'elaborazione del presente PO , esso è costituito dai seguenti elaborati:

  • - relazione generale;
  • - schede di rilievo delle attrezzature rilevate, con riportata l'ubicazione, il grado di accessibilità e l'indicazione delle opere necessarie per rendere le strutture (edifici, spazi, strade) pienamente accessibili.

Il censimento dovrà essere aggiornato ed eventualmente integrato sulla base degli interventi attuati: l'Amministrazione Comunale potrà estendere il censimento ad altri ambiti che contengano funzioni analoghe a quelle già censite e inserire nel programma interventi che interessino interi tratti della rete pedonale per consentire il miglioramento della fruizione nei diversi insediamenti.

3. Il Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche individua la strategia operativa per l'eliminazione delle stesse nelle strutture pubbliche e negli "spazi urbani condivisi" all'interno dei centri civici e dei luoghi centrali del territorio comunale.

Nel programma vengono selezionati gli interventi che l'Amministrazione Comunale provvederà di volta in volta ad inserire nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e/o ad applicare e fare applicare (attraverso il rispetto degli indirizzi) nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprietà comunali e private di interesse pubblico.

4. Gli interventi necessari per l'implementazione dell'accessibilità nelle attrezzature di interesse pubblico esistenti sono riconducibili alle seguenti tipologie operative:

  • - introduzione di rampe necessarie a superare i dislivelli delle soglie d'ingresso e adeguamento degli accessi attualmente presenti;
  • - individuazione, nelle aree di sosta, di posti auto dedicati ai portatori di handicap e realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale prevista;
  • - rifacimento della pavimentazione nelle aree di sosta;
  • - adeguamento dei percorsi di collegamento tra gli edifici di uso pubblico e i relativi parcheggi.

Art. 132 Situazione esistenti difformi da quelle previste, aree non in attuazione

1. Gli edifici, le unità immobiliari e le aree legittimamente adibite all'esercizio di attività che risultino in contrasto con le previsioni e le destinazioni d'uso previste dal presente Piano Operativo e con le prescrizioni relative alle aree siglate PA, PUC, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie; oltre agli interventi atti a garantire l'incolumità in caso di edifici danneggiati o pericolanti, la bonifica e/o la sostituzione di elementi dannosi per la salute (materiali inquinanti, amianto, ecc.), fatto salvo inoltre quanto previsto al comma 12, dell'art. 117, delle presenti norme.

2. Gli edifici che risultino compresi entro il perimetro delle aree siglate NA, per le quali non è prevista l'attuazione nel presente PO, con esclusione degli edifici di valore storico (siglati co, cs, mc, mr), possono essere oggetto esclusivamente dei seguenti tipi di intervento: (Mo), (Ms), (Rc1), (Rc2), (Ri1), (Ri2), (Se); oltre agli interventi atti a garantire l'incolumità in caso di edifici danneggiati o pericolanti, la bonifica e/o la sostituzione di elementi dannosi per la salute (materiali inquinanti, amianto, ecc.), fatto salvo inoltre quanto previsto al comma 12, dell'art. 117, delle presenti norme.

Al fine di permettere il corretto funzionamento delle attività industriali e artigianali esistenti alla data di adozione del presente PO, sono ammessi negli edifici con destinazione d’uso esclusivamente produttiva ampliamenti una tantum, fino a un massimo di 50 mq. di SE, per la realizzazione di servizi e vani accessori finalizzati al miglioramento degli ambienti di lavoro, previa acquisizione di un preventivo parere di assenso da parte dell’Amministrazione Comunale (che si riserva la possibilità di richiedere l’elaborazione di un piano attuativo).

3. I poteri di deroga al Piano Operativo possono essere esercitati esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 della LR n.65/2014.

Art. 133 Tutela dall'inquinamento elettromagnetico

1. Nelle fasce di rispetto per l’inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza, basate sull’obiettivo di qualità dei 3 microtesla (in riferimento al DPCM 08/07/2003 e al DM 29/05/2008), non è “consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore”, secondo quanto previsto dalla L n.36/2001.
Per gli elettrodotti sono individuate e riportate negli elaborati del Piano Operativo le “Distanze di Prima Approssimazione” (Dpa) fornite dai gestori degli impianti (DM 29/05/2008).

2. Qualora fosse richiesta l’edificabilità in zone che ricadono all’interno della “Distanza di Prima Approssimazione” (Dpa) sarà obbligatorio chiedere al gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella posizione individuata, per verificare la compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

3. Per l’installazione degli impianti di telefonia mobile il Piano Operativo assume e conferma come idonee le aree già individuate nel “Piano di localizzazione degli impianti di telefonia” di cui alle delibere di GM n. 149 del15/07/2000, n. 2014 del 14/10/2000, di CC n. 46 del 16/07/2002. Per quanto riguarda i criteri di localizzazione dei suddetti impianti, si rimanda a quelli di cui all’art. 11 della LR 49/2011.

Art. 134 Norme transitorie e finali

1. Sono fatti salvi i piani attuativi e i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.) già adottati alla data di adozione del presente Piano Operativo.

Nel caso di eventuali proposte di varianti, queste saranno subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo.

2. Le varianti in corso d'opera ai permessi di costruire rilasciati e alle SCIA depositate ed efficaci prima dell'adozione del presente Piano Operativo sono valutate, entro i termini di validità del titolo edilizio, con riferimento alla normativa urbanistica vigente al momento del rilascio o del deposito del titolo abilitativo originario.

3. Gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per aggiornare o integrare i riferimenti contenuti negli articoli delle presenti norme relativi a leggi, decreti, disposizioni statali o regionali, sono effettuati dall'Amministrazione Comunale senza che ciò costituisca variante al presente Piano Operativo.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36