Norme Tecniche di Attuazione

Art. 15 Parametri urbanistici ed edilizi e altre definizioni tecniche

1. Il presente Piano Operativo è conformato al DPGR 24 luglio 2018, n.39/R: sono quindi da intendersi applicabili tutti i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche riportate nello stesso regolamento di attuazione, anche se non ricompresi negli articoli della presente Sezione B, che riporta soltanto le specifiche che seguono.

2. I parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche necessari per l'attuazione del Piano Operativo sono contenuti nel Regolamento Edilizio: dove sono descritti e disciplinati in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale.

3. Ai Piani Attuativi previsti e approvati dal previgente Regolamento Urbanistico, fatte salve eventuali e diverse disposizioni contenute nelle presenti norme, si applicano i parametri urbanistici e le modalità di calcolo disposte dallo stesso strumento attuativo.

Art. 16 Distanza (D)

1. Distanze minime tra i fabbricati

Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con altri edifici, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta, con esclusione di elementi edilizi aperti con aggetto ≤ 1,50 ml.; sono inoltre escluse le strutture accessorie destinate esclusivamente a facilitare le operazioni di carico e scarico negli edifici compresi nei sottosistemi della produzione, a condizione che si configurino come elementi estensibili e retrattili, come previsto al comma 7 dell'art.104 delle presenti norme.

  • - Fatte salve le disposizioni regionali derogatorie in materia, per le distanze minime tra i fabbricati si applicano integralmente le disposizioni dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968.
  • - Sono ammesse distanze minime inferiori tra edifici o gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo.
  • - Non sono considerate "pareti finestrate" le pareti con sole "luci", come definite dal Codice Civile.
  • - E' sempre consentita l'edificazione in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti.
  • - Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le distanze tra edifici legittimi esistenti.

2. Distanza minima dei fabbricati dai confini e lotto di pertinenza

Per distanza dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine del lotto di pertinenza (perimetro dell'area edificabile o edificata, che può comprendere anche aree a verde privato Vx se presenti), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta, con esclusione di elementi edilizi aperti con aggetto ≤ 1,50 ml.; sono inoltre escluse le strutture accessorie destinate esclusivamente a facilitare le operazioni di carico e scarico negli edifici compresi nei sottosistemi della produzione, a condizione che si configurino come elementi estensibili e retrattili, come previsto al comma 7 dell'art.104 delle presenti norme.

Per le addizioni volumetriche di cui al comma 1, punto g) dell'art. 134, le opere pertinenziali di cui all'art.135 comma 2) lettera e) e art. 136 comma 2) lettera a ter) della L.R. 65/2014, e per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ad esclusione degli interventi di ampliamenti in altezza (soprelevazioni), è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti, il rispetto di una distanza ≥ 5 m. dai confini del lotto di pertinenza (come sopra definito), fatto salvo quanto previsto al comma 1.

Sono comunque consentiti:

  • - la costruzione sul confine del lotto di pertinenza in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti;
  • - l'edificazione sul confine del lotto di pertinenza a condizione che venga stipulata una convenzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in base alla quale vengano assicurate l'unione o l'aderenza ovvero il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici nel caso il confinante realizzi successivamente un intervento edilizio.

3. Distanze minime dei fabbricati dalle strade

Le distanze minime dalla strada che le costruzioni dovranno rispettare - con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti - sono le seguenti:

  • - su strade di larghezza inferiore a 7,00 ml., distanza pari a 5,00 ml.
  • - su strade di larghezza compresa tra 7,00 e 15,00 ml., distanza pari a 7,50 ml.
  • - su strade di larghezza superiore a 15 ml., distanza pari a 10,00 ml.

Le costruzioni dovranno inoltre rispettare una distanza minima di 5,00 ml. dai parcheggi e dalle aree pubbliche esistenti e previste. Sono ammesse distanze minime inferiori tra edifici o gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo, e negli interventi su edifici inseriti entro un tessuto edilizio esistente connotato da evidenti criteri e regole di allineamento. Devono essere comunque rispettate le fasce di rispetto stradale dettate dalle vigenti norme statali.

4. Distanze minime dalle recinzioni dai confini

All'interno dei centri abitati o ai sensi delle vigenti norme statali è ammessa la realizzazione di recinzioni sul confine del lotto di pertinenza.

Devono essere comunque rispettate le fasce di rispetto stradale dettate dalle vigenti norme statali.

5. All'esterno dei centri abitati come individuati dalle Tavole "Zone territoriali omogenee" trova applicazione l'art. 26 comma 3 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36