Norme Tecniche di Attuazione

Capo I Modi di intervento

Art. 17 Strumenti di attuazione

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso progetti di opere pubbliche, piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata, interventi di rigenerazione urbana, progetti unitari convenzionati, interventi diretti.

2. Sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" la presenza della sigla (PA) all'interno di un'area appositamente perimetrata vincola l'attuazione dei relativi progetti all'approvazione di un Piano Attuativo (art.107, LR n.65/2014).

I piani attuativi costituiscono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio e sono approvati dal Consiglio Comunale con le procedure e gli elaborati previsti dalla Legge Regionale.

Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi della Legge Regionale.

I piani attuativi possono essere di iniziativa pubblica e/o privata, nei casi previsti dalle presenti norme e dalle leggi vigenti.

3. Agli interventi di rigenerazione urbana, come definiti nella Legge Regionale, si applicano le procedure e le misure incentivanti previste dalla stessa.

Nel presente Piano Operativo sono considerati interventi di rigenerazione urbana i progetti finalizzati a promuovere il recupero, il riuso e la trasformazione fisica e funzionale di parti significative del tessuto urbano, anche nei casi in cui ad esse non si applichino le specifiche procedure e modalità attuative indicate dalla LR.

E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale, durante il periodo di validità del Piano Operativo, procedere all'individuazione delle aree e degli edifici da sottoporre ad interventi di rigenerazione urbana tramite una ricognizione con apposito atto ai sensi della LR.

4. Nelle aree già dotate di opere di urbanizzazione, il Piano Operativo assoggetta a Progetto Unitario Convenzionato (PUC) gli interventi edilizi che richiedono un adeguato coordinamento della progettazione e la previa sottoscrizione di una convenzione finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici correlati all'intervento.

Il progetto unitario convenzionato e il relativo schema di convenzione sono approvati dalla Giunta Municipale con un unico atto, con le procedure e gli elaborati previsti dalla Legge Regionale.

5. Le altre previsioni nelle aree soggette alle categorie di intervento: conservazione, mantenimento, adeguamento, trasformazione sono realizzate attraverso piani attuativi, progetti unitari convenzionati, intervento edilizio diretto, eventualmente convenzionato.

Il Permesso Convenzionato costituisce una forma particolare di intervento diretto che comporta l'assunzione di specifici obblighi da parte del richiedente, che subordinano il rilascio alla stipula di apposito atto unilaterale d'obbligo.

L'intervento si attua previo Permesso Convenzionato nei seguenti casi:

  • - ogni qualvolta ciò sia espressamente previsto nelle presenti norme, nelle schede in esse contenute o nelle tavole del PO;
  • - su richiesta del Comune quando gli interventi diretti assumono rilevanti dimensioni o comunque si renda necessario inquadrarli o coordinarli in un contesto ampio.

Il Permesso Convenzionato è sottoposto all'approvazione della Giunta Municipale.

6. Gli interventi urbanistici che richiedono la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione dovranno garantire gli standard minimi per verde e parcheggi pubblici (oppure, nei casi specificatamente ammessi, la corrispondente monetizzazione), come previsto dalle presenti norme e da quelle vigenti in materia, reperendo le aree all'interno del perimetro di intervento tra quelle specificatamente individuate e qualora non sufficienti all'interno dell'area edificabile, ferma restando la capacità edificatoria massima ammessa. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti titolari del permesso di costruire il rilascio dell'atto amministrativo, ove non diversamente disciplinato da specifici atti dell'Amministrazione Comunale, è subordinato alle seguenti procedure:

  • - sottoscrizione da parte dei richiedenti di un atto unilaterale trascritto (o di convenzione nei casi previsti dalla legge), con il quale si obbligano, entro la data indicata nell'atto medesimo (di norma non superiore alla durata del permesso costruire), all'esecuzione delle opere previste e alla cessione gratuita della stesse e dei terreni su cui insistono per la quota di proprietà;
  • - approvazione con permesso di costruire o delibera della Giunta Municipale di un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione (al quale l'atto farà riferimento) da realizzarsi contestualmente ai fabbricati;
  • - presentazione di idonea garanzia fideiussoria il cui importo e modalità di pagamento saranno definiti con atti regolamentari dell'Amministrazione Comunale, cos&igrave come l'eventuale scomputo dagli oneri di urbanizzazione dell'importo delle opere da realizzare.

Art. 18 Perequazione urbanistica

1. Il Piano Operativo assoggetta alla disciplina della perequazione urbanistica, in relazione a quanto disposto dell'art.100 della LR n.65/2014, le parti di territorio comprese nei perimetri delle aree vincolate alla redazione dei piani attuativi e dei progetti unitari convenzionati: la disciplina per queste aree persegue un'equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà in esse ricomprese, con riferimento all'edificabilità ammessa dal PO per ciascuna area.

2. Nelle aree soggette alla perequazione urbanistica dovranno essere ripartiti secondo criteri proporzionali tra i soggetti attuatori anche gli oneri economici e gli obblighi convenzionali comunque connessi alla realizzazione dell'intervento.

3. Nelle aree soggette alla redazione di piani attuativi e interventi attraverso un progetto unitario convenzionato possono essere espressamente identificate:

le parti destinate alla realizzazione di viabilità pubblica o di uso pubblico;

  • - le parti destinate a servizi e attrezzature pubblici o di uso pubblico;
  • - le parti destinate a spazi scoperti pubblici o di uso pubblico, verdi e pavimentati.

Art. 19 Convenzioni

1. L'Amministrazione Comunale può proporre a soggetti privati e interessati specifiche convenzioni per sollecitare, indirizzare e facilitare la realizzazione di interventi di particolare rilevanza. Le convenzioni possono essere ricondotte a tre principali tipologie, in relazione a progetti di recupero e/o trasformazione di:

  • - edifici, spazi e tessuti della "città storica";
  • - edifici e spazi del territorio agricolo;
  • - edifici, spazi e tessuti di altre parti del territorio comunale.

Per ogni tipo di convenzione, il Piano Operativo individua i temi e gli obiettivi principali che possono interessare in particolare gli interventi previsti nelle aree di trasformazione e in quelle soggette a piano attuativo, i criteri che ne garantiscano coerenza e trasparenza.

Per i progetti delle "schede norma", gli obiettivi principali della convenzione sono individuati nei corrispondenti articoli delle presenti norme.

2. Edifici, spazi e tessuti della "città storica" (zone A): l'obiettivo principale delle convenzioni è mantenere nella città storica determinate attività e una buona quantità di residenti, soprattutto giovani, anziani e famiglie di recente formazione. La convenzione potrà riguardare, ad esempio, la riqualificazione degli spazi d'uso pubblico, i parcheggi, gli interventi di recupero della residenza, la quantità di alloggi destinati dal concessionario alla cessione o locazione a prezzi convenzionati, la durata degli obblighi.

3. Parti, edifici e spazi del territorio agricolo (zone E): l'obiettivo principale delle convenzioni è mantenere l'uso agricolo del suolo, la conservazione dei suoi caratteri morfologici, la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e architettonico. La convenzione potrà riguardare, ad esempio, percorsi e spazi d'uso pubblico, attrezzature, il recupero del patrimonio culturale, l'introduzione e/o il mantenimento di determinate colture, opere di mitigazione e compensazione ambientale.

4. Altre parti del territorio comunale (zone B, C, D, F):

l'obiettivo principale delle convenzioni è l'innalzamento della qualità spaziale e architettonica delle nuove realizzazioni, la riqualificazione e il recupero di aree destinate a residenza, produzione e servizi, con caratteristiche tali da rispondere alle esigenze espresse dalla collettività e dai suoi diversi soggetti. La convenzione potrà riguardare per la residenza, ad esempio, la riqualificazione degli spazi d'uso pubblico, i parcheggi, interventi per l'edilizia convenzionata (unità immobiliari destinata alla locazione e/o cessione a prezzi concordati), il ricorso a tecniche di bioarchitettura e risparmio energetico, progetti di social housing, cohousing, residenze protette; la riqualificazione e la realizzazione di insediamenti per la produzione secondo elevati standard di sostenibilità ambientale ed energetica, che applichino la disciplina toscana sulle APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate).

5. L'Amministrazione Comunale può inoltre disporre incentivi (economici e urbanistici) per accrescere la sostenibilità ambientale e sociale degli interventi nelle aree di trasformazione e favorire "buone pratiche" che permettano il miglioramento della qualità urbana e del paesaggio: può, ad esempio, "premiare" e incentivare gli interventi dove siano previsti alloggi in locazione a canone controllato, gli interventi di edilizia sostenibile finalizzati al risparmio energetico e idrico, l'uso di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili, l'autocostruzione, gli interventi di riqualificazione di aree degradate del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica.

6. In tutte le zone, per le aree destinate a servizi sportivi o altre attrezzature d'uso pubblico, in luogo dell'esproprio potrà essere stipulata fra l'Amministrazione Comunale e i proprietari un'apposita convenzione che fissi le modalità di realizzazione, la durata, le modalità di gestione dei servizi e delle attrezzature.

7. Le aree interessate dai percorsi di uso pubblico non saranno espropriate qualora il proprietario accetti la servitù di pubblico passo pedonale e/o ciclabile.

8. La monetizzazione delle aree a standard è ammessa esclusivamente nei casi previsti negli articoli delle presente NTA: le modalità e le condizioni della monetizzazione sono definite in apposito regolamento o delibera del Consiglio Comunale.

Art. 20 Incentivi urbanistici

1. Il Piano Operativo, per favorire la qualità degli interventi, incentiva l'edilizia sostenibile: perseguendo l'utilizzazione di materiali, tecnologie e requisiti delle costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente.

A tal fine il Regolamento Edilizio dovrà:

  • - contenere specifiche istruzioni tecniche finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui sopra;
  • - individuare soluzioni tecnologiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili;
  • - fornire indicazioni sull'orientamento e la conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare;
  • - stabilire una soglia minima di eco-efficienza al di sotto della quale non si ha accesso agli incentivi urbanistici e graduare gli stessi a seconda del livello di eco-efficienza raggiunto nella progettazione.

Gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e di ristrutturazione edilizia che, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi, si conformino alle specifiche dell'edilizia sostenibile beneficiano di incentivi di carattere urbanistico, consistenti nella possibilità di incrementare fino ad un massimo del 15%, la Superficie edificabile (SE) e del 7% della Superficie coperta (SC) previste ed ammesse dalle disposizioni contenute nelle presenti NTA.

2. Il Piano Operativo, per favorire la qualità degli interventi, incentiva l'innovazione tecnologica dei processi produttivi: privilegiando il recupero e la localizzazione di nuove unità insediative per attività collegate alla ricerca.

A tal fine, prevede incentivi urbanistici per le attività produttive di tipo manifatturiero che s'impegnino nello sviluppo di attività connesse alla ricerca, alla formazione, all'innovazione tecnologica e imprenditoriale.

In tal senso, il PO consente nei Sottosistemi. P1, P2, P3 ampliamenti una tantum degli edifici produttivi esistenti alla data di adozione del presente PO, nella misura massima del 10% della Superficie edificabile (SE) e del 5% della Superficie coperta (SC) esistenti, quando detti ampliamenti siano finalizzati a migliorare la dotazione di attività collegate funzionalmente alla ricerca ed all'innovazione tecnologica.

Detta finalità deve essere adeguatamente documentata e motivata, corredando il progetto con uno specifico studio che dimostri la necessità di tali spazi e documenti le politiche che l'azienda intende mettere in atto per conseguire gli obiettivi di cui presente articolo.

I locali costruiti o ampliati in forza degli incentivi urbanistici di cui sopra rimangono vincolati agli usi produttivi ed alle funzioni dichiarate per un periodo non inferiore a dieci anni e il relativo titolo abilitativo edilizio è rilasciato o depositato solo previo formulazione di specifico atto d'obbligo al riguardo.

Gli interventi del presente comma non sono cumulabili con quelli previsti nel precedente comma 1.

3. Gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui al presente articolo dovranno comunque garantire le dotazioni minime di aree a standard e di superfici permeabili previste.

Art. 21 Procedure per gli interventi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente per ciascun tipo di intervento, ogni progetto dovrà comprendere la sistemazione degli spazi aperti e sarà valutato solo se riferito contemporaneamente agli edifici e alle loro aree di pertinenza.

2. Il Regolamento Edilizio stabilisce la documentazione e l'elenco degli elaborati richiesti per la presentazione di piani e progetti necessari all'attuazione degli interventi previsti.

3. I diversi tipi di intervento sono soggetti a permesso di costruire, SCIA, ovvero configurano attività edilizia libera secondo quanto previsto nelle vigenti leggi nazionali e regionali.

4. Nei Titoli IV, V, VI, VII, VIII della Parte III delle presenti norme sono stabiliti per ciascun Sistema, Sottosistema e Ambito gli usi caratterizzanti, previsti ed esclusi.

5. Il mutamento della destinazione d'uso può riferirsi al cambiamento di un uso principale con un altro (con riferimento all'art.6 delle presente NTA) e al passaggio da un'articolazione di uno stesso uso principale all'altra.

6. Il mutamento della destinazione d'uso è soggetto a SCIA o a permesso di costruire secondo quanto previsto dalla Legge Regionale.

Art. 22 Standard urbanistici

1. Il Piano Strutturale prevede per l'intero territorio comunale una dotazione complessiva per gli standard urbani non inferiore a 18 mq. per abitante, suddivisi in:

  • - parcheggi: 2,5 mq/ab.
  • - istruzione di base: 4,5 mq/ab.
  • - attrezzature d'interesse comune: 2 mq/ab.
  • - spazi pubblici attrezzati: 9 mq/ab.

Suggerisce però, per ottenere e consolidare una maggiore quantità di spazi collettivi (obiettivo già raggiunto in diverse parti del territorio), di innalzare la dotazione degli standard urbani a 30 mq. per abitante, suddivisi in:

  • - parcheggi: 6 mq/ab.
  • - istruzione di base: 4,5 mq/ab.
  • - attrezzature d'interesse comune: 2,5 mq/ab.
  • - spazi pubblici attrezzati: 17 mq/ab.

Il Piano Operativo, in conformità alle suddette indicazioni, individua le dotazioni minime di standard richiesti, con le aspecifiche che seguono.

2. La dotazione minima di aree a standard urbanistici da garantire per gli interventi da realizzare attraverso piani attuativi (PA) e progetti unitari convenzionati (PUC) viene prevista come segue:

  • - per gli insediamenti residenziali sono richiesti: minimo 30 mq. per abitante (per ogni 100 mc. di VE), dei quali almeno 5 mq. per parcheggi pubblici;
  • - per gli insediamenti a destinazione commerciale, turistico-ricettiva, direzionale sono richiesti: minimo 80 mq. ogni 100 mq. di SE, dei quali almeno 40 mq. per parcheggi pubblici;
  • - per gli insediamenti a destinazione industriale ed artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi sono richiesti: minimo 20 mq. ogni 100 mq. di St, dei quali almeno 10 mq. per parcheggi pubblici;
  • - per gli insediamenti con differenti destinazioni d'uso, la dotazione minima richiesta dovrà essere calcolata applicando i parametri minimi di riferimento previsti nei precedenti punti per ciascuna delle funzioni presenti.

3. La dotazione minima di standard urbanistici non è richiesta nel caso di interventi sugli edifici ricadenti: nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968, nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs) e nel caso di piani attuativi, progetti unitari convenzionati e programmi aziendali compresi nel Sistema Ambientale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale consentire la monetizzazione delle aree a standard di cui al precedente comma 2, ad esclusione di quelle identificate e perimetrate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" (comunque da realizzare), nei casi in cui le stesse siano considerate non essenziali per l'accessibilità e la funzionalità degli insediamenti, non necessarie (in termini di quantità e qualità) e quelle esistenti risultino già sufficienti e verificate: la proposta di monetizzazione deve comunque essere approvata dal Consiglio Comunale.

4. Negli interventi di Ristrutturazione edilizia (Ri) sul patrimonio esistente:

  • - nel caso la superficie interessata dall'intervento proposto risulti essere SE > 500 mq. la dotazione viene ridotta al 50%;
  • - nel caso la superficie interessata dall'intervento proposto risulti essere 500 mq. ≥ SE ≥ 100 mq. la dotazione viene ridotta al 75%;
  • - nel caso la superficie interessata dall'intervento proposto risulti essere SE > 100 mq. la dotazione non è richiesta.

Le aree a standard di cui al presente comma, come sopra determinate, possono essere monetizzate fino ad un massimo di 200 mq, limite oltre il quale devono essere realizzate e localizzate nell'ambito del lotto d'intervento e in fregio alla pubblica via, con scomputo del loro costo di costruzione dagli oneri e cessione in proprietà al Comune a costruzione ultimata e collaudata.

Eccezionalmente e solo nei casi in cui si dimostri la reale impossibilità di realizzare quanto richiesto, le aree a standard di cui al presente comma possono essere completamente monetizzate, previa Delibera Consiliare, versando al Comune il corrispettivo del costo di acquisizione dell'area.

Il corrispettivo del costo di acquisizione dell'area, nelle ipotesi di monetizzazione, è stabilito sulla base di apposita determinazione del Servizio competente in materia di espropri e si aggiunge al contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione; tali monetizzazioni devono essere destinate all'acquisizione di aree a standard, prioritariamente nella UTOE di appartenenza dell'intervento.

6. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, oltre alle alberature:

  • - devono essere previsti posti auto riservati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge: tali posti, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze degli accessi alle diverse strutture edilizie;
  • - devono essere previsti appositi spazi per la sosta delle biciclette, in particolare nei parcheggi di pertinenza di strutture commerciali e attrezzature di servizio.

Art. 23 Parcheggio per la sosta stanziale

1. La realizzazione di parcheggi privati (pertinenziali) per la sosta stanziale è prescritta in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia;
  • - ristrutturazione edilizia che comporti incremento di SE e/o mutamento di destinazione d'uso con incremento di carico urbanistico.

2. La dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale richiesta in relazione alle diverse destinazioni d'uso è di:

  • - 1 mq. ogni 10 mc. di volume.

Per gli immobili destinati ad attività industriali, artigianali e terziarie il calcolo sarà riferito al volume risultante dal prodotto della superficie edificabile (SE) per l'altezza convenzionale pari a ml.3,50 se inferiore a quella effettiva.

3. Per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, la dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, richiesta dalla normativa regionale vigente in materia di programmazione urbanistica commerciale per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della L n.122/1989, è di:

  • - 1 mq. ogni 10 mc. di volume, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.

Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti, in accordo con l'Amministrazione Comunale, anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

4. Le dotazioni minime per gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso saranno calcolate in funzione del volume per il quale si ha mutamento delle destinazioni d'uso.

5. Le dotazioni minime per gli interventi che comportano incremento delle unità immobiliari dovranno garantire un posto auto per ogni alloggio previsto dal progetto.

6. Le dotazioni minime per gli interventi derivanti da addizioni volumetriche saranno riferite al solo aumento di volume.

7. Le dotazioni di parcheggio da garantire in caso di trasformazione del patrimonio edilizio esistente (con esclusione degli interventi di sostituzione, ristrutturazione urbanistica e addizione volumetrica), possono essere realizzate anche in aree attigue non facenti parte del lotto di pertinenza, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale, purché siano asservite con vincolo permanente di destinazione.

8. La dotazione minima non è richiesta nel caso di mutamento di destinazione d'uso sugli edifici ricadenti nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e/o soggetti alla categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs).

9. La dotazione minima non è richiesta inoltre qualora il mutamento di destinazione d'uso non si accompagni all'incremento del numero di unità immobiliari e la destinazione finale sia residenziale.

10. Qualora nell'ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (con esclusione degli interventi di sostituzione, ristrutturazione urbanistica e addizione volumetrica) non siano reperite le quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo dovrà essere corrisposto al Comune una somma pari al costo stimato necessario per l'acquisizione e la sistemazione a parcheggio, determinate tramite deliberazione del competente organo comunale: la monetizzazione, che sostituisce l'obbligo al quale non è possibile adempiere di realizzare i posti auto necessari, è ammessa solo fino a 2 posti auto o all'equivalente superficie di parcheggio.

Art. 24 Parcheggio per la sosta di relazione

1. Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni regionali in materia, la realizzazione di parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta in tutto il territorio comunale, salvo diversa disposizione specifica contenuta nella disciplina dei Sistemi, ogni qualvolta l'intervento per strutture commerciali di vendita al dettaglio preveda:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia;
  • - ristrutturazione edilizia che comporti incremento di SE e/o mutamento di destinazione d'uso con incremento di carico urbanistico;
  • - restauro e risanamento conservativo che comporti mutamento di destinazione d'uso.

2. La dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione richiesta in rapporto alle diverse superfici di vendita è di:

  • - 1 mq. per ogni 1 mq. di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato;
  • - 1,5 mq. per ogni 1 mq. di superficie di vendita per le medie strutture di vendita e 1 mq. per ogni 1 mq. di altre superfici coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali;
  • - 2 mq. per ogni 1 mq. di superficie di vendita per grandi strutture di vendita o strutture di vendita in forma aggregata quando assimilabili e 1,5 mq. per ogni 1 mq. di altre superfici coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.

I parcheggi per la sosta di relazione, adeguatamente alberati, devono essere realizzati sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.

I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private e sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

Una quota del 10% di tali parcheggi deve essere riservata al personale dipendente.

In caso di ampliamento di strutture di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.

I parcheggi per la sosta di relazione dovranno essere realizzati senza scomputo dagli oneri e a cura della struttura commerciale richiedente, che mantiene la proprietà e l'onere della manutenzione, comunque garantendo l'uso pubblico durante gli orari di apertura, impegno da sottoscrivere in un atto d'obbligo unilaterale (o una convenzione) in sede di approvazione del progetto.

3. Per gli esercizi di vicinato:

  • - i parcheggi per la sosta di relazione possono essere reperiti, in accordo con l'Amministrazione Comunale, anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali;
  • - i parcheggi richiesti per la sosta di relazione sono annullati nel caso di interventi di nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e/o soggetti alla categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), (ubicazione degli esercizi in aree già edificate);
  • - i parcheggi richiesti per la sosta di relazione sono annullati nel caso di mutamento di destinazione d'uso, ampliamento di superficie di vendita di strutture commerciali esistenti nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e/o soggetti alla categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), nei centri di Civitella (UTOE 3), Ciggiano (UTOE 4), Albergo, Oliveto, Pieve a Maiano Spoiano, Tuori (UTOE 5), nel Sistema ambientale (V), nel Sottosistema R4 "Nuclei rurali", nel Sottosistema L3 "Attrezzature turistiche" (ubicazione degli esercizi in aree già edificate).

4. Per le medie strutture di vendita:

  • - i parcheggi richiesti per la sosta di relazione sono annullati nel caso di mutamento di destinazione d'uso, ampliamento di superficie di vendita di strutture commerciali esistenti (con superficie di vendita inferiore a mq. 400) nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e/o soggetti alla categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), nei centri di Civitella (UTOE 3), Ciggiano (UTOE 4), Albergo, Oliveto, Pieve a Maiano Spoiano, Tuori (UTOE 5), nel Sistema ambientale (V), nel Sottosistema R4 "Nuclei rurali", nel Sottosistema L3 "Attrezzature turistiche" (ubicazione degli esercizi in aree già edificate).nel Sottosistema R4 "Nuclei rurali", nel Sottosistema L3 "Attrezzature turistiche" (ubicazione degli esercizi in aree già edificate);
  • - i parcheggi per la sosta di relazione, se localizzati in superficie, devono essere dotati di alberature di alto fusto con caratteristiche e quantità prescritte dalla normativa regionale vigente in materia; dovranno inoltre essere realizzati con le caratteristiche funzionali prescritte dalla normativa regionale vigente in materia;
  • - le medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 500 devono realizzare raccordi viari con i criteri costruttivi prescritti dalla normativa regionale vigente in materia.

5. Per le attività direzionali e turistico-ricettive, la dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione è di:

  • - 1 mq. per ogni 1 mq. di superficie edificabile (SE).

I parcheggi per la sosta di relazione possono essere reperiti, in accordo con l'Amministrazione Comunale, anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

Le dotazioni di parcheggio da garantire in caso di trasformazione del patrimonio edilizio esistente (con esclusione degli interventi di sostituzione, ristrutturazione urbanistica e addizione volumetrica), possono essere realizzate anche in aree attigue non facenti parte del lotto di pertinenza, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale, purché siano asservite con vincolo permanente di destinazione.

La dotazione minima non è richiesta nel caso di mutamento di destinazione d'uso sugli edifici ricadenti nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e/o soggetti alla categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs).

Qualora nell'ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (con esclusione degli interventi di sostituzione, ristrutturazione urbanistica e addizione volumetrica) non siano reperite le quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo dovrà essere corrisposto al Comune una somma pari al costo stimato necessario per l'acquisizione e la sistemazione a parcheggio, determinate tramite deliberazione del competente organo comunale.

Capo II Categorie di intervento

Art. 25 Interventi sugli spazi aperti

1. Le categorie di intervento sugli spazi aperti si riferiscono a specifiche parti del territorio comunale e ai materiali costitutivi che le caratterizzano: manufatti, impianti e vegetazione in esse compresi.

2. Per ognuna di queste, in relazione agli interventi di conservazione, mantenimento, adeguamento e trasformazione previsti, valgono le prescrizioni, i criteri e le indicazioni contenuti negli articoli di questo Capo.

3. Gli spazi aperti inclusi entro l'area perimetrata di un edificio sono soggetti alle categorie di intervento previste per l'edificio stesso, con riferimento allo Schema-guida del presente articolo. Per gli spazi aperti perimetrati ed evidenziati con la sola sigla del sottosistema di appartenenza, valgono i criteri e le indicazioni previsti in relazione al trattamento utilizzato per la sistemazione del suolo.

4. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" gli spazi aperti di valore storico e di notevole qualità ambientale e paesaggistica da tutelare, considerati invarianti strutturali, vengono perimetrati ed evidenziati con la sigla cv (quando non inclusi entro l'area perimetrata di una scheda Leopoldine, o di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs) e/o individuati attraverso appositi "simboli".

Schema-guida

categoria di interventosigla
conservazioneco/cs/cv(quando perimetrati)
mantenimentomc/ma/mr
adeguamentoad/ar
trasformazionetr

5. Le prescrizioni, i criteri e le indicazioni degli articoli di questo Capo relativi alle categorie di intervento sugli spazi aperti sono da intendersi a "cascata" (a partire dagli interventi di conservazione).

6. I terrazzamenti, indipendentemente dalla categoria di intervento e/o dalla collocazione all'interno di aree appositamente siglate per la loro tutela, dovranno essere comunque conservati e mantenuti in quanto considerati elementi costitutivi del paesaggio.

Art. 26 Conservazione degli spazi aperti

1. Gli interventi di conservazione riferiti agli spazi aperti consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato a conservare l'esistente nei suoi caratteri naturali, tipologici e formali, consentendo destinazioni d'uso con essi compatibili, anche attraverso l'inserimento di elementi che non alterino l'assetto storico e paesistico-ambientale, nel rispetto dei beni, delle strutture e delle aree che costituiscono invarianti strutturali per il territorio di Civitella in Val di Chiana.

Sono previste in prevalenza operazioni di: conservazione, riparazione e ripristino degli spazi aperti che presentano specifiche peculiarità naturalistiche, boschi e arbusteti, aree agricole di pregio e con coltura tradizionale a maglia fitta; recupero delle aree terrazzate e della viabilità fondativa; restauro e recupero di parchi, giardini e aree destinate a verde pubblico, con sostituzione e integrazione degli impianti tecnici esistenti, dei manufatti, degli impianti vegetazionali.

Tra gli interventi di riqualificazione previsti ed ammessi in queste aree potrà essere incentivata anche la realizzazione di nuove alberature e filari lungo strada.

In queste aree è vietato collocare depositi, serbatoi e contenitori di qualsiasi genere.

2. Parchi e giardini di interesse storico

Per i parchi, i giardini, le pertinenze di ville e complessi di interesse storico inseriti nell'elenco delle invarianti strutturali valgono le seguenti prescrizioni:

  • a. l'eventuale utilizzazione pubblica dovrà limitarsi ad attività compatibili, come la sosta o il passaggio, che non richiedono attrezzature particolari. Devono essere comunque esclusi da una frequentazione intensa gli ambienti particolarmente fragili;
  • b. per le modalità di intervento valgono le indicazioni della Carta del restauro dei giardini storici o Carta di Firenze, redatta dall'ICOMOS-IFLA nel 1981;
  • c. qualora una o più architetture vegetali presenti nella proprietà privata vengano riconosciute quali beni culturali e ambientali, il proprietario è tenuto a seguire le disposizioni di legge in ordine alla loro manutenzione, conservazione e sostituzione.

3. Spazi aperti, manufatti, impianti tecnici e vegetazionali

Per gli spazi aperti, i manufatti, gli impianti tecnici e vegetazionali i principali interventi previsti, nel rispetto delle presenze arboree, dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente, sono:

  • - riparazione, sostituzione e realizzazione di impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, illuminazione, fognario), con soluzioni finalizzate al risparmio energetico, senza che ciò comporti creazione di nuovi volumi e superfici o che modifichi elementi e parti significative dello spazio aperto, fatto salvo quanto previsto al comma 12, dell'art. 117, delle presenti norme;
  • - riparazione e ripristino di manufatti (pozzi, cisterne, vasche, fontane, chioschi, panche, ecc.); rimozione e sostituzione di elementi incongrui;
  • - riparazione e ripristino di recinzioni, parapetti, muretti, scale, rampe, senza modifica di materiali, posizione, forma, dimensioni; rimozione e sostituzione di elementi incongrui; sono ammesse modeste integrazioni, aggiustamenti e variazioni;
  • - eliminazione, rimozione ed eventuale sostituzione di elementi incongrui (pensiline, tettoie, verande, baracche, costruzioni precarie, ecc.);
  • - riparazione e ripristino delle pavimentazioni esistenti, senza modifica di materiali, posizione, forma, dimensioni; rimozione e sostituzione di elementi incongrui; sono ammesse modeste integrazioni, aggiustamenti e variazioni;
  • - riparazione e ripristino della rete di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie (canali, cunette, canalette, tombini, drenaggi superficiali), nonché delle opere di consolidamento dei terreni in pendio e delle scarpate (ciglionature, terrazzamenti) senza modifica di materiali, posizione, forma, dimensioni; rimozione e sostituzione di elementi incongrui; sono ammesse modeste integrazioni, aggiustamenti e variazioni;
  • - ricarica del terreno e sistemazione dei tappeti erbosi, reintegrazione di specie erbacee, tappezzanti e arbustive perenni;
  • - rimozione, previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale, di alberi di alto fusto nei casi di morte della pianta o di dimostrato pericolo e/o danneggiamento degli edifici adiacenti, con reimpianto delle alberature in pari numero;
  • - realizzazione di impianti vegetazionali e di recinzioni con siepi naturali, con specie arboree, arbustive, tappezzanti ed erbacee autoctone, comunque nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto;
  • - realizzazione di piscine e campi da gioco nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 95 delle presenti norme;
  • - realizzazione di fontanelle e piccole vasche decorative;
  • - realizzazione di parcheggi a raso (con superficie permeabile o semi-permeabile);
  • - realizzazione di spazi per il gioco e la sosta (con superficie permeabile o semi-permeabile).

4. Siti d'interesse archeologico

Per i siti d’interesse archeologico inseriti nell’elenco delle invarianti strutturali, con riferimento all’art. 4 delle presenti norme, valgono le disposizioni stabilite dalle leggi vigenti, oltre alle prescrizioni di cui all’art.16 delle Nta del PS e quanto riportato nella carta del “Potenziale Archeologico” del comune con la Relazione allegata che contiene le schede dei siti archeologici (a cui si rimanda), dove vengono introdotte le norme associate a ciascun “grado di rischio” potenziale, le definizioni e le prescrizioni come di seguito riportate:

  • • Grado 1:
    Assenza di informazioni di presenze archeologiche note.
    Non si prevedono comportamenti particolari di fronte a eventuali progetti che richiedano modifiche del territorio.
    La valutazione del grado di rischio in questo caso ha il compito di sottolineare come l’assenza di informazioni archeologiche note non escluda l’eventuale rinvenimento di depositi archeologici; in caso di rinvenimento restano ferme le disposizioni per la tutela stabilite dalle leggi vigenti.
  • • Grado 2:
    Presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche (ad esempio paleoalvei) note attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non distruttive; elementi morfologici del territorio che rivelino la possibile presenza di attività antropiche quali insediamenti, necropoli, attività produttive o altro; toponimi di particolare interesse.
    In similitudine al grado precedente è fondamentale che i piani recepiscano analoghe disposizioni di tutela.
  • • Grado 3:
    Attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d’archivio collocabile in modo generico all’interno di un areale definito; edifici restaurati, aggregati rurali, chiese, torri con possibile preesistenza antica.
    Per ogni eventuale intervento di movimentazione di terra ed escavazioni, dovrà essere data comunicazione di inizio dei lavori di scavo e movimentazione terra al Settore archeologico della Soprintendenza, affinché possano essere attivate le procedure per la sorveglianza archeologica da parte del personale tecnico dell’ufficio.
  • • Grado 4:
    Presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti; spargimenti di materiali consistenti e ben localizzabili; aree limitrofe a zone vincolate; aree indiziate collocate in zone nelle quali sono previste intense modifiche urbanistiche e di sfruttamento del suolo.
    E’ prevista la trasmissione degli elaborati progettuali in fase di studio di fattibilità alla Soprintendenza, la quale potrà motivatamente prescrivere indagini archeologiche preventive e/o assistenza in corso d’opera, effettuata da personale qualificato, a carico del committente. L’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l’imposizione di varianti progettuali finalizzate all’elaborazione di soluzioni compatibili con le esigenze di tutela fino anche, qualora non possibile diversamente, all’inibizione dei progetti edificatori, nonché l’effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche e ai relativi interventi di tutela.
  • • Grado 5:
    Beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (artt. 12, 13 e 142 c. 1, lettera M del D.Lgs. 42/04). Presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da: scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico. Centri storici.
    Oltre a recepire le prescrizioni specifiche contenute nei relativi decreti di vincolo, ogni intervento dovrà essere sottoposto all’approvazione della Soprintendenza (ai sensi delle disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs 42/2004 e dell’ art. 146 del medesimo D.Lgs.). E’ prevista la trasmissione degli elaborati progettuali in fase di studio di fattibilità alla Soprintendenza, la quale potrà richiedere motivatamente indagini archeologiche preventive e/o assistenza in corso d’opera, effettuata da personale qualificato, a carico del committente. L’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l’imposizione di varianti progettuali finalizzate all’elaborazione di soluzioni compatibili con le esigenze di tutela fino anche, qualora non possibile diversamente, all’inibizione di progetti edificatori, nonché l’effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

5. Aree terrazzate (At)

Per le aree terrazzate e i terrazzamenti inseriti nell'elenco delle invarianti strutturali, con riferimento all'art. 4 delle presenti norme e all'art.15 delle Nta del PS, il piano prescrive la conservazione, la tutela, il ripristino e la valorizzazione, oltre al divieto di nuova edificazione; valgono inoltre le prescrizioni di cui all'art. 94 delle presenti norme.

6. Boschi e arbusteti (Ab)

Per i territori coperti da foreste, boschi e arbusteti di elevato valore ambientale e paesistico inseriti nell'elenco delle invarianti strutturali, con riferimento all'art. 4 delle presenti norme e all'art.15 delle Nta del PS, il piano prescrive interventi orientati alla conservazione, alla tutela e al mantenimento dell'ecosistema, oltre al divieto di nuova edificazione.

Gli interventi sono comunque regolamentati dalla Legge Forestale della Toscana e la gestione delle aree boscate è assoggettata alle disposizioni della normativa di settore di cui alla LR 39/2000 e DPGR n.48/R/2003.

Per la salvaguardia di queste aree si rimanda anche alle prescrizioni contenute nel PIT, in particolare: all'art 12 dell'Allegato 8B.

7. Aree con coltura tradizionale a maglia fitta (Af)

Per le aree connotate da colture tradizionali a maglia fitta inserite nell'elenco delle invarianti strutturali, con riferimento all'art. 4 delle presenti norme e all'art.15 delle Nta del PS, il piano prescrive interventi orientati alla conservazione e al mantenimento degli assetti colturali esistenti, oltre al divieto di nuova edificazione.

8. Viabilità fondativa

Per il reticolo della viabilità fondativa inserito nell'elenco delle invarianti strutturali, con riferimento all'art. 4 delle presenti norme, valgono le prescrizioni di cui all'art.17 delle Nta del PS, con le seguenti specificazioni: l'obbligo di garantire la percorribilità e la continuità dei collegamenti vale per i tracciati individuati sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" come percorsi pedonali, ciclabili, sentieri, e per i tratti siglati Ms.

Per le pavimentazioni, oltre al recupero dei manufatti minori (banchine laterali, cigli erbosi o modellati a secco, fossi, canalette di scolo, muretti di delimitazione e protezione, muri di sostegno, gradoni e scalini in pietra), dovranno comunque essere impiegati materiali permeabili e consoni al contesto, in particolare nel territorio rurale: terra stabilizzata, asfalti o autobloccanti in cemento drenanti, massetti in cls architettonico.

Art. 27 Mantenimento degli spazi aperti

1. Gli interventi di mantenimento riferiti agli spazi aperti consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato alla loro riconfigurazione formale e funzionale, nel rispetto dell'impianto e dei caratteri originari. Sono previste in prevalenza operazioni di: riparazione, sostituzione, modifica e realizzazione dei manufatti, degli impianti tecnici, degli impianti vegetazionali.

2. Spazi aperti, manufatti, impianti tecnici e vegetazionali

Per gli spazi aperti, i manufatti, gli impianti tecnici e vegetazionali i principali interventi previsti, nel rispetto delle presenze arboree, dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente, sono:

  • - riparazione, sostituzione e realizzazione di impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, illuminazione, fognario), con soluzioni finalizzate al risparmio energetico, senza che ciò comporti creazione di nuovi volumi e superfici, fatto salvo quanto previsto al comma 12, dell'art. 117, delle presenti norme;
  • - riparazione, sostituzione, modifica e realizzazione di manufatti (vasche, fontane, recinzioni, scale, parapetti e muretti);
  • - eliminazione, rimozione ed eventuale sostituzione di elementi incongrui (pensiline, tettoie, verande, baracche, costruzioni precarie, ecc.);
  • - riparazione, sostituzione, modifica e realizzazione di pavimentazioni;
  • - riparazione, sostituzione, modifica e realizzazione della rete di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie (canali, cunette, canalette, tombini, drenaggi superficiali) con soluzioni finalizzate all'ottimizzazione della risorsa idrica (cicli chiusi, sistemi di autodepurazione), nonché delle opere di consolidamento dei terreni in pendio e delle scarpate (ciglionature, terrazzamenti);
  • - riparazione, sostituzione, modifica e realizzazione di impianti vegetazionali;
  • - realizzazione di parcheggi a raso (con superficie permeabile o semi-permeabile);
  • - realizzazione di spazi per il gioco e la sosta (con superficie permeabile o semi-permeabile).

Art. 28 Adeguamento degli spazi aperti

1. Gli interventi di adeguamento riferiti agli spazi aperti consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato alla riqualificazione ed al miglioramento delle loro condizioni d'uso. Sono previste in prevalenza operazioni di: sostituzione e trasformazione degli impianti tecnici e dei manufatti, realizzazione e riqualificazione degli impianti vegetazionali.

2. Spazi aperti, manufatti, impianti tecnici e vegetazionali

Per gli spazi aperti, i manufatti, gli impianti tecnici e vegetazionali i principali interventi previsti, valutate le presenze arboree esistenti sono:

  • - sostituzione e realizzazione di impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, illuminazione, fognario) e dei sistemi di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie, con soluzioni finalizzate al risparmio energetico e all'ottimizzazione della risorsa idrica (cicli chiusi, sistemi di autodepurazione);
  • - sostituzione e realizzazione di manufatti (vasche, fontane, recinzioni, scale, parapetti e muretti) e spazi pavimentati;
  • - sostituzione e realizzazione di impianti vegetazionali;
  • - realizzazione di parcheggi a raso (con superficie permeabile o semi-permeabile);
  • - realizzazione di spazi per il gioco e la sosta (con superficie permeabile o semi-permeabile).

Art. 29 Trasformazione degli spazi aperti

1. Gli interventi di trasformazione riferiti agli spazi aperti consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato alla modifica della loro struttura, con la realizzazione di nuove sistemazioni e destinazioni d'uso. La sistemazione degli spazi aperti dovrà essere prevista entro un disegno complessivo che comprenda l'articolazione di tutte le superfici pavimentate e non, gli impianti vegetazionali, quelli tecnici e di illuminazione, i sistemi di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie, gli eventuali manufatti e attrezzature di arredo, i parcheggi.

2. Spazi aperti, manufatti, impianti tecnici e vegetazionali

Per gli spazi aperti, i manufatti, gli impianti tecnici e vegetazionali i principali interventi previsti, valutate le presenze arboree esistenti sono:

  • - realizzazione di impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, illuminazione, fognario) e dei sistemi di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie, con soluzioni finalizzate al risparmio energetico e all'ottimizzazione della risorsa idrica (cicli chiusi, sistemi di autodepurazione);
  • - realizzazione di manufatti (vasche, fontane, recinzioni, scale, parapetti e muretti) e spazi pavimentati ed elementi di arredo;
  • - realizzazione di nuovi impianti vegetazionali con specie arboree, arbustive, tappezzanti ed erbacee autoctone, comunque nel rispetto delle presenze vegetazionali e delle caratteristiche paesistiche del contesto;
  • - realizzazione di parcheggi a raso (con superficie permeabile o semi-permeabile);
  • - realizzazione di spazi per il gioco e la sosta (con superficie permeabile o semi-permeabile).

Art. 30 Intervento sugli edifici

1. Le categorie di intervento sugli edifici, individuate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento", si riferiscono alle parti edificate o da edificare del territorio comunale e ai manufatti che le caratterizzano.

2. Per ognuna di queste, in relazione agli interventi di conservazione, mantenimento, adeguamento e trasformazione previsti, valgono le prescrizioni contenute negli articoli dei successivi Capi III e Sezioni, con riferimento al "pacchetto" di tipi di intervento compatibili indicati nello Schema-guida alla consultazione.
Per gli interventi sugli edifici che ricadono all’interno del perimetro dalle schede Leopoldine valgono le indicazioni contenute nelle stesse, in riferimento alle prescrizioni contenute nei corrispondenti articoli delle norme del PdP “Leopoldine in Val di Chiana” alle quali si rimanda.

3. Lo Schema-guida del presente articolo contiene i riferimenti normativi da applicare con le seguenti indicazioni:

  • - i tipi di intervento Manutenzione ordinaria (Mo) e Manutenzione straordinaria (Ms) sono sempre ammessi;
  • - il tipo di intervento Restauro e risanamento conservativo (suddiviso in Rc1/Rc2) è previsto in particolare per gli edifici ricadenti nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), che identifica i beni di valore storico testimoniale considerati invarianti strutturali;
  • - il tipo di intervento Ristrutturazione edilizia (suddiviso in Ri1/Ri2) è previsto in particolare per gli edifici ricadenti nelle categorie d'intervento "mantenimento" (siglati mc, ma) e "adeguamento" (siglati ad); per gli edifici di valore storico testimoniale che presentano condizioni assimilabili a quelle di "rudere", ricadenti nella categoria d'intervento "mantenimento" (siglati mr), si applica la specifica articolazione del tipo di intervento Ristrutturazione edilizia (Ri3).

4. Gli spazi aperti inclusi entro l'area perimetrata di un edificio sono soggetti alle categorie di intervento previste per l'edificio stesso.

5. I tipi di intervento definiti nel successivo Capo III sono: Manutenzione ordinaria (Mo), Manutenzione straordinaria (Ms), Restauro e risanamento conservativo (Rc1/Rc2), Ristrutturazione edilizia (Ri1/Ri2/Ri3), Ampliamento (Am), Sostituzione edilizia (Se), Demolizione senza ricostruzione (D), Nuova edificazione (Ne), Ristrutturazione Urbanistica (Ru).

Gli interventi pertinenziali costituiscono una specifica categoria degli interventi edilizi.

Schema-guida

categoria di intervento
riferimenti normativi
siglatipi di intervento ammessi
prevalenti / consentiti
conservazione
CambiaCapo III, CambiaCapo IV
co(Mo), (Ms), (Rc1).
conservazione
CambiaCapo III, CambiaCapo IV
cs(Mo), (Ms), (Rc1), (Rc2).
mantenimento
CambiaCapo III, CambiaCapo IV
mc(Mo), (Ms), (Ri1) / (Rc1),(Rc2).
mantenimento
CambiaCapo III, CambiaCapo IV
ma(Mo), (Ms), (Ri1), (Ri2) / (Rc1), (Rc2).
mantenimento
CambiaCapo III, CambiaCapo IV
mr(Mo), (Ms), (Ri3) / (Rc1), (Rc2).
adeguamento
CambiaCapo III CambiaCapo IV
ad(Mo), (Ms), (Ri1), (Ri2), (Am), (Se) / (Rc1), (Rc2).
adeguamento
CambiaCapo III
ar(Mo), (Ms), (Se), (D), (Ne).
trasformazione
CambiaCapo III
tr(Mo), (Ms), (Se), (D), (Ne), (Ru).

6. Negli interventi di recupero degli edifici ricadenti nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co e cs) è ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, quando il rispetto puntuale di tali disposizioni contrasti con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela del patrimonio edilizio esistente. In tali interventi è consentito dunque il mantenimento di valori inferiori a quelli previsti a condizione che non si determini un peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico-sanitario.

Il Regolamento Edilizio detta specifiche disposizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente comma.

7. Negli edifici siglati (co, cs) soggetti ad interventi di Restauro e risanamento conservativo (Rc1, Rc2) è ammessa la realizzazione di elementi di collegamento verticale interni alla sagoma dell'edificio (scale), impiegando tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue.

L'eventuale inserimento di vani ascensori o montacarichi può essere realizzato prevedendo un'attenta valutazione dell'impatto sugli elementi strutturali esistenti e senza compromettere il funzionamento statico del fabbricato. Per l'intervento deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 135, comma 4, lettera c) della LR n.65/2014. Non è consentita la realizzazione di tettoie in aderenza al fabbricato.

8. Negli edifici siglati (cs) soggetti ad interventi di Restauro e risanamento conservativo (Rc1, Rc2) e in quelli siglati (mr) soggetti ad interventi di Ricostruzione di ruderi (Ri3) è altres&igrave ammesso:

  • - l'abbassamento della quota di calpestio del piano terra fino ad un massimo di 30 cm., nei casi in cui si dimostri che ciò permette di raggiungere l'altezza necessaria ad ottenere l'abitabilità dello stesso, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie;
  • - la realizzazione di strutture orizzontali piane praticabili (soppalchi) interne alla sagoma dell'edificio;
  • - il tamponamento di logge e loggiati chiusi su tre lati e compresi nella sagoma dell'edificio con superfici vetrate (con infissi in legno o in ferro verniciato):
  • - il tamponamento del sottoscala di scale esterne all'involucro edilizio (ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello.

9. Le aree interessate dalla categoria d'intervento "adeguamento" siglate (ar) sono aree di completamento e saturazione riconfermate dal presente PO: esse comprendono anche quelle identificate negli elaborati del Quadro conoscitivo del Piano Strutturale classificate come già concessionate, convenzionate o convenzionate per le sole opere di urbanizzazione. Per le aree siglate (ar) e per quelle con edifici ricadenti nella categoria d’intervento “adeguamento” siglate (ad) si rimanda anche a quanto previsto all’art. 3, comma 4 punto b) delle presenti norme.

10. Per le prescrizioni minime di efficienza energetica richieste per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, per quelle relative alle prestazioni energetiche nell'edilizia, si rimanda al Decreto 26/06/2015.

Il Piano Operativo rimanda inoltre alle indicazioni, ai criteri e agli indirizzi contenuti nella Direttiva 2010/31/UE che stabilisce, tra l'altro, l'obiettivo di un consumo energetico "quasi zero" per i nuovi edifici entro il 2020 (il 2018 per gli edifici pubblici).

Capo III Tipi di intervento

Art. 31 Generalità

1. Sono previsti i seguenti tipi di intervento: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ampliamento, Sostituzione edilizia, Demolizione senza ricostruzione, Nuova edificazione, Ristrutturazione urbanistica, Interventi pertinenziali.

2. Le norme contenute negli articoli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria (artt. 33, 34), riferite agli interventi sugli elementi di finitura degli edifici esistenti, si applicano e valgono anche nell'ambito degli interventi di Restauro e risanamento conservativo e Ristrutturazione edilizia (artt. 35, 36).

3. Gli interventi si articolano in un elenco di opere specifiche allo scopo di consentire una regolamentazione più precisa dei differenti casi, fermo restando il riferimento alle leggi regionali e statali in materia.

Gli interventi sugli edifici in muratura debbono fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel successivo Capo IV "Interventi sugli edifici in muratura".

4. Le norme dei piani attuativi che costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio del Piano Operativo dovranno riferirsi alle definizioni dei tipi di intervento contenute nel presente Capo.

Art. 32 Glossario

Nel presente articolo vengono elencate e definite alcune delle "voci" maggiormente utilizzate nel presente Capo:

  • - Consolidamento: insieme di operazioni finalizzate al recupero della resistenza e della efficienza statica, anche con miglioramento delle caratteristiche meccaniche originarie.
  • - Modifica: insieme di operazioni che comporta l'introduzione di nuovi elementi e l'eliminazione di elementi esistenti o di parti di essi.
  • - Protezione: insieme di operazioni finalizzate alla tutela e alla conservazione delle condizioni esistenti (di elementi architettonici o di parti di essi).
  • - Pulitura: insieme di operazioni finalizzate alla rimozione della patina superficiale di detriti, in genere riferito alle superfici lapidee (faccia a vista o di elementi decorativi), agli intonaci, alle superfici degli elementi metallici e lignei.
  • - Rifacimento: operazione di sostituzione che impiega gli stessi materiali e stesse tecnologie dell'elemento sostituito.
  • - Riparazione: insieme di operazioni finalizzate al recupero dell'efficienza funzionale, senza alterazioni delle caratteristiche esistenti.
  • - Sostituzione: insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera di nuovi elementi (o parti di essi) in sostituzione di quelli esistenti, anche con l'uso di materiali e tecnologie differenti.

Art. 33 Manutenzione ordinaria

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria (Mo) riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, senza alterarne la tipologia, e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria riferiti agli edifici non possono comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici e/o decorativi di valore.

Art. 34 Manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria (Ms) consistono in opere e modifiche necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché a integrare e realizzare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici, senza che ciò comporti mutamento della destinazione d'uso.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria comprendono anche il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria riferiti agli edifici non possono comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici e/o decorativi di valore, né configurarsi come un insieme sistematico di opere finalizzato alla trasformazione dell'intero organismo edilizio.

Art. 35 Restauro e risanamento conservativo

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo consistono in un insieme di opere rivolte a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, suddivisi in Rc1 e Rc2, devono comunque essere finalizzati al consolidamento, al ripristino e al rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, sempre nel rispetto delle tecniche costruttive e dei materiali esistenti.

Devono dunque garantire il mantenimento dei caratteri architettonici originali e non introdurre modifiche sostanziali all'aspetto esteriore dell'edificio, salvo ripristinare uno stato originario documentato.

3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono riguardare anche alcuni edifici realizzati con tecniche prevalentemente moderne, qualora siano stati vincolati o riconosciuti di notevole qualità architettonica.

4. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere preceduti da un rilievo dello stato di fatto (piante, sezioni, prospetti) e accompagnati da una documentazione fotografica dell'edificio e del contesto.

5. I progetti devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli immobili stessi e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi, come previsto al comma 1 dell'art. 138 della LR n.65/2014.

I progetti devono essere accompagnati da una relazione storico-critica che metta in evidenza:

  • - le caratteristiche d'interesse storico, morfologico e paesaggistico dell'edificio;
  • - la presenza di elementi decorativi e/o storicizzati;
  • - la presenza di eventuali dissesti, di carenze costruttive e tecnologiche per le quali possano rendersi necessari determinati interventi di progetto;
  • - la scelta dei materiali e le modalità d'intervento proposte per garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio.

La relazione deve inoltre contenere esplicite indicazioni sulle scelte effettuate per intervenire sugli elementi strutturali e di finitura dell'edificio, una dichiarazione sotto forma di elenco che descriva in forma sintetica le opere che interessano ogni elemento costitutivo dell'edificio: fondazioni, murature portanti, orizzontamenti, coperture, scale, aperture, intonaci, infissi, elementi accessori agli impianti, ecc.

Per gli edifici in muratura, la dichiarazione di cui sopra dovrà fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel Capo IV "Interventi sugli edifici in muratura" delle presenti norme.

6. Gli interventi sono suddivisi in:

Restauro e risanamento conservativo - Rc1, per gli edifici notificati ai sensi della parte II del Dlgs 42/2004, a dichiarata connotazione monumentale o per i quali è prioritaria l'istanza conservativa;

Restauro e risanamento conservativo - Rc2, per gli edifici nei quali l'istanza conservativa resta importante, ma sono ammesse alterazioni di alcuni elementi ai fini del risanamento e del recupero.

7. Restauro e risanamento conservativo - Rc1

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo Rc1 sugli elementi strutturali possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, sono cioè interventi che riguardano porzioni limitate del fabbricato e che mantengono le caratteristiche strutturali esistenti. Tali interventi comportano l'uso di materiali e tecnologie tradizionali e non possono apportare modifiche ai prospetti esterni principali dell'edificio. Il ricorso a materiali e tecnologie innovativi può essere ammesso solo nel caso in cui esso sia scientificamente avallato nell'ambito della teoria del restauro e previa esplicita motivazione da parte del progettista, che ne assevera la appropriatezza e l'efficacia. Gli interventi consistono in:

c1- consolidamento delle strutture di fondazione;

c2- consolidamento e sostituzione delle strutture verticali (continue e puntiformi), delle strutture orizzontali (piane e voltate) e delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane);

c3- realizzazione di sistemi di protezione volti alla impermeabilizzazione e all'isolamento termico e acustico (con un incremento complessivo dell'altezza del colmo non superiore a 15 cm);

c4- installazione di impianti tecnologici;

c5- modifiche distributive interne, anche con la riorganizzazione delle unità abitative, che non comportino variazioni nelle quote degli orizzontamenti esistenti;

c6- riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione;

c7- consolidamento e sostituzione degli elementi costituenti porticati e logge;

c8- eliminazione di elementi e parti che alterino l'edificio, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità (superfetazioni, soprelevazioni).

8. Restauro e risanamento conservativo - Rc2

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo Rc2 sugli elementi strutturali possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, sono cioè interventi che riguardano porzioni limitate del fabbricato e che in generale mantengono le caratteristiche strutturali esistenti. Tali interventi possono comportare anche il ricorso a materiali e tecnologie non tradizionali, nel rispetto della salvaguardia statica del fabbricato, e non possono apportare modifiche ai prospetti esterni principali dell'edificio. Gli interventi consistono in:

d1- consolidamento delle strutture di fondazione;

d2- consolidamento e sostituzione delle strutture verticali (continue e puntiformi), delle strutture orizzontali (piane e voltate), delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane);

d3- realizzazione di sistemi di protezione volti alla impermeabilizzazione e all'isolamento termico e acustico (con un incremento complessivo dell'altezza del colmo non superiore a 15 cm);

d4- realizzazione di tetto ventilato (con un incremento complessivo dell'altezza del colmo non superiore a 15 cm e con accorgimenti volti a ridurre l'impatto visivo delle griglie di aerazione in gronda e al colmo);

d5- installazione di impianti tecnologici;

d6- modifiche distributive interne, anche con frazionamento e riorganizzazione delle unità abitative;

d7- riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione;

d8- realizzazione di nuove aperture, eccetto che sui prospetti principali dell'edificio, per esigenze igienico-sanitarie legate a variazioni di destinazione d'uso o a variazioni distributive interne, nel rispetto di posizione, forma e proporzioni delle aperture esistenti e nel rispetto delle regole dell'impaginato architettonico del prospetto;

d9- modifica delle aperture esistenti, eccetto che sui prospetti principali dell'edificio, nel rispetto di posizione, forma e proporzioni delle stesse e nel rispetto delle regole dell'impaginato architettonico del prospetto;

d10- modifica delle aperture limitatamente ai piani terreni per adeguamento all'inserimento di attività diverse (commerciali, di deposito, di rimessa auto) nel rispetto dei caratteri architettonici della facciata e della riconoscibilità tipologica dell'edificio;

In riferimento ai punti d8,d9, d10:

per la realizzazione di nuove aperture e/o la modifica di quelle esistenti, quando ammesse, deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 135, comma 4, lettera c) della LR n.65/2014 (non necessario nel caso di riapertura di finestre tamponate).

d11- realizzazione di lucernari nelle falde della copertura;

d12- consolidamento e sostituzione degli elementi costituenti porticati e logge;

d13- realizzazione di elementi esterni di collegamento verticale (scale), eccetto che sui prospetti principali dell'edificio, nel rispetto di proporzioni e caratteri dell'impianto architettonico;

d14- eliminazione di elementi e parti che alterino l'edificio, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità (superfetazioni, soprelevazioni);

Art. 36 Ristrutturazione edilizia

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia consistono in un insieme sistematico di opere (rivolte a trasformare l'edificio conferendogli una differente sistemazione distributiva, architettonica e strutturale) che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Sono subordinati alla preventiva approvazione di un PA gli interventi di ristrutturazione edilizia che interessino:

  • - edifici con una superficie SE > 600 mq.
  • - edifici con una superficie SE > 2000 mq. nelle aree del sistema della produzione (P).

2. Gli interventi, con riferimento alla normativa regionale, sono suddivisi in:

Ristrutturazione edilizia conservativa - Ri1, per gli edifici nei quali sia possibile recuperare alcuni elementi del sistema costruttivo e tipologico originari (modificati da precedenti interventi edilizi) mediante il ripristino di materiali e tecniche compatibili con il valore storico-architettonico.

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Ri2, per gli edifici realizzati con sistemi costruttivi moderni e per quelli di scarso valore storico-architettonico o profondamente alterati nelle loro caratteristiche originarie.

Ricostruzione di ruderi - Ri3, per gli edifici realizzati con tecniche costruttive tradizionali, già presenti nel Catasto d'impianto, nei quali il valore storico testimoniale è importante, il cui stato di conservazione sia assimilabile a quello di "rudere".

3. Ristrutturazione edilizia conservativa - Ri1

Gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa Ri1 comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; comprendono inoltre gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR n.5/2010 (e delle eventuali condizioni indicate nel Regolamento Edilizio). L'insieme di queste opere non può comportare la demolizione dell'organismo edilizio, ma permette la sua complessiva riorganizzazione funzionale e quella delle singole unità immobiliari

Nel caso di interventi estesi all'intero edificio, o ad una sua parte significativa, sono ammessi l'aumento e la riduzione della superficie e del numero delle unità immobiliari, a condizione che tali interventi siano compatibili con la conservazione dei valori storico e architettonico dello stesso edificio. Non sono ammessi interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione né alterazione dei caratteri architettonici e decorativi di valore dell'edificio e di eventuali elementi di "arredo urbano". Sono ammesse modifiche delle facciate solo se coerenti con l'impaginato originario e i caratteri architettonici dell'edificio (posizione, forma e proporzioni). Nel caso i prospetti siano stati alterati in modo incongruo gli interventi di ristrutturazione devono prevedere il ripristino dei caratteri originari.

Non è consentita la realizzazione di tettoie in aderenza ai prospetti principali del fabbricato.

Negli interventi di rifacimento delle strutture di copertura è consentito il rialzamento del tetto per l'altezza strettamente necessaria all'adeguamento alle normative antisismiche (in ogni caso non superiore a 30 cm.), purché sia esteso all’intero fabbricato e a condizione che la struttura di gronda non presenti caratteristiche di particolare pregio; il rifacimento della struttura di gronda, in ogni caso, dovrà essere effettuato nel rispetto delle dimensioni, dei materiali e delle caratteristiche della gronda originaria. La maggiore altezza conseguente al rifacimento delle strutture di copertura e di gronda non determina un incremento di SE e a tale condizione non è valutata ai fini del calcolo delle distanze dei fabbricati.

In presenza di crolli e demolizioni parziali di un edificio, purché di modesta entità, sono ammessi interventi di ripristino delle porzioni crollate o demolite.

4. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Ri2

Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva Ri2 comprendono la demolizione con fedele ricostruzione degli edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dalle presenti norme (o dal Regolamento Edilizio), nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico; comprendono inoltre la demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti senza incremento di volume. Fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

5. Ricostruzione di ruderi - Ri3

Gli interventi sugli edifici che risultano presenti nel Catasto d'impianto, il cui stato di conservazione sia assimilabile a quello di "rudere", come di seguito definito, consistono nella demolizione con "fedele" ricostruzione (com'era e dov'era). Le ricostruzioni dovranno essere indirizzate al recupero dell'impianto tipologico e al rispetto dei caratteri paesistico-ambientali, utilizzando tecniche costruttive tradizionali e/o di edilizia bio-eco sostenibile.

Per "rudere" si intende una costruzione esistente non "abitata" o "abitabile", nella quale pur essendo chiaramente riconoscibili dimensioni, caratteri costruttivi e destinazione d'uso, risultano inesistenti e irrecuperabili gli orizzontamenti, le strutture di copertura e una parte anche consistente delle murature portanti.

Gli interventi di ricostruzione devono essere preceduti da un rilievo dello stato di fatto (piante, sezioni, prospetti) e accompagnati da una documentazione fotografica dell'edificio e del contesto; è necessario inoltre fornire una documentazione storica, fotografica e grafica volta a provare la consistenza originaria dell'edificio e i suoi caratteri architettonici (vedi successivo punto g1).

Valgono in ogni caso le seguenti disposizioni:

g1- affinché sia ammesso l'intervento di ricostruzione, deve essere prodotta una documentazione atta a dimostrare la consistenza originaria del fabbricato e a fornire indicazioni circa le caratteristiche costruttive e architettoniche del fabbricato medesimo;

g2- la ricostruzione deve avvenire sul perimetro (sedime) del rudere e con la stessa volumetria;

g3- non è ammessa la realizzazione di balconi.

La ricostruzione di ruderi con tecniche costruttive tradizionali dovrà fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel Capo IV "Interventi sugli edifici in muratura" delle presenti norme.

Eccezionalmente e solo nei casi in cui si dimostri la reale impossibilità di realizzare l'intervento di ricostruzione sul preesistente sedime (vedi punto g2), in considerazione del fatto che lo stesso si trovi in situazione di oggettiva difficoltà e/o impedimento (ad es. adiacente ad una strada, o in prossimità di un'area di frana, di un elettrodotto, ecc.), previa acquisizione di un preventivo parere di assenso da parte dell'Amministrazione Comunale (che si riserva la possibilità di richiedere l'elaborazione di un piano attuativo), l'intervento potrà essere realizzato con la stessa volumetria ad una distanza ≤ 50 ml. dalla posizione originaria.

Art. 37 Ampliamento

1. Gli interventi di ampliamento (Am) consistono nell'aggiunta di volumi nuovi a quelli esistenti e comportano un aumento della superficie edificabile dell'edificio.

2. L'ampliamento può comportare:

  • h1- ampliamenti in altezza (soprelevazioni);
  • h2- ampliamenti in aderenza;
  • h3- realizzazione di manufatti edilizi isolati strettamente complementari a quello principale.

3. Gli interventi di ampliamento devono configurarsi come sistemazione definitiva dell'edificio e del lotto di pertinenza.

4. Gli ampliamenti dovranno rispettare, con riferimento all'intero lotto di pertinenza, l'indice di edificabilità fondiaria e/o specifiche prescrizioni riferite a superficie coperta e altezza massima.

5. Sono ammessi ampliamenti una tantum, fino ad un max. del 5% della volumetria esistente alla data di adozione del presente PO, per la realizzazione di servizi igienici e vani accessori negli edifici con destinazione d'uso esclusiva "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" (S).

Art. 38 Sostituzione edilizia

1. Gli interventi di sostituzione edilizia (Se) consistono nella demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume calcolato nel rispetto e nei limiti delle presenti norme e del Regolamento Edilizio, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.

2. Nei Sottosistemi e negli Ambiti del Sistema ambientale (V), gli interventi di sostituzione edilizia, quando ammessi, dovranno prevedere la ricostruzione delle volumetrie all'interno delle aree di pertinenza come definite all'art. 65 delle presenti norme. Sono ammessi inoltre specifici interventi di riqualificazione ambientale, nel rispetto dei criteri generali e delle prescrizioni di cui al comma 4, dell'art. 91 delle presenti NTA.

Sono subordinati alla preventiva approvazione di un PA gli interventi di sostituzione edilizia che interessino:

  • - edifici con una superficie SE > 600 mq.;
  • - edifici con una superficie SE > 2000 mq. nelle aree del sistema della produzione (P).

Art. 39 Demolizione senza ricostruzione

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione (D) interessano in particolare le aree che il PO intende recuperare come spazi aperti.

Art. 40 Nuova edificazione

1. Gli interventi di nuova edificazione (Ne) interessano aree non edificate nelle quali la realizzazione degli edifici dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nelle NTA e nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" del PO.

2. Gli interventi di nuova edificazione possono essere realizzati sia all'interno di aree dotate di opere di urbanizzazione sia in aree di nuovo impianto da urbanizzare.

Art. 41 Ristrutturazione urbanistica

1. La ristrutturazione urbanistica (Ru) consiste in un insieme sistematico di interventi edilizi (compresa la demolizione parziale o totale degli edifici esistenti, con e senza ricostruzione) finalizzato a ridefinire il principio insediativo esistente; gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono subordinati alla preventiva approvazione di un PA.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono comportare la modifica, sostituzione e trasformazione:

  • i1- del tessuto urbanistico-edilizio;
  • i2- della suddivisione dei lotti;
  • i3- dei tracciati stradali;
  • i4- del rapporto tra spazi edificati e non;
  • i5- del rapporto tra spazio pubblico e privato.

Art. 42 Interventi pertinenziali

1. Gli interventi pertinenziali, di cui all'art.135, comma 2 lettera e) della LR n.65/2014, interessano manufatti di modesta dimensione (cantine, autorimesse, box, ecc.) e contemplano piccole opere accessorie a servizio dell'edificio principale o dell'unità immobiliare di riferimento; tali opere, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale e fatte salve le ulteriori disposizioni contenute negli articoli delle presenti norme, sono destinate esclusivamente ad una migliore utilizzazione dell'edificio di riferimento e non possono essere utilizzate in modo autonomo e/o separato.

2. Gli interventi pertinenziali, quando ammessi e previsti negli articoli dei diversi Sistemi e Sottosistemi delle presente NTA:

  • - possono comportare la realizzazione di un volume aggiuntivo ≤ 20% della volumetria complessiva dell'edificio principale esistente alla data di adozione del presente PO;
  • - devono essere realizzati all'interno del lotto o dell'area di pertinenza e configurarsi come sistemazione definitiva degli stessi e dell'edificio di riferimento; eventuali volumi secondari e manufatti esistenti comunque legittimati devono essere computati e detratti dal calcolo del volume in aggiunta;
  • - non possono determinare incremento del carico urbanistico.

3. Qualora gli interventi pertinenziali contemplino la realizzazione di una tettoia, la stessa dovrà avere una superficie SC ≤ 35 mq. per ciascuna unità immobiliare di riferimento.

4. Le opere accessorie a servizio delle unità immobiliari destinate a pubblici esercizi (coperture di spazi esterni di bar, ristoranti, ecc.), assimilabili agli interventi pertinenziali, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

  • - superficie SC ≤ a quella dell’unità immobiliare di riferimento e comunque ≤ 100 mq.;
  • - strutture di sostegno leggere e facilmente removibili, con eventuali chiusure in materiali non rigidi né autoportanti;
  • - divieto di installare impianti tecnologici e di collegamento ai “servizi urbani”;
  • - l’installazione del manufatto dovrà essere eseguita con idoneo titolo abilitativo edilizio; sarà inoltre obbligatorio sottoscrivere una convenzione (o atto d’obbligo unilaterale) in sede di approvazione del progetto, che preveda contestualmente alla cessazione delle attività la loro rimozione, con la sistemazione e il ripristino dei luoghi.

Le opere accessorie di cui al presente comma sono in deroga ai parametri urbanistici, dovranno in ogni caso essere garantite le distanze tra pareti finestrate, ferma restando la disciplina del Codice della Strada. Per gli interventi di copertura di spazi esterni deve essere acquisito un preventivo parere di assenso da parte dell’Amministrazione Comunale.

Capo IV Interventi sugli edifici in muratura

Art. 43 Generalità

1. Gli edifici del territorio comunale realizzati prevalentemente o completamente con tecnologie tradizionali, ossia con murature portanti e orizzontamenti voltati o lignei o con murature portanti e orizzontamenti in acciaio e laterizio, devono fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel presente Capo.

2. La conservazione degli edifici in muratura e il conseguimento del massimo grado di sicurezza antisismica costituiscono un obiettivo fondamentale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico di Civitella in Val di Chiana: ciò implica una migliore conoscenza delle tecniche costruttive che appartengono al lessico originario di questo patrimonio e il necessario rispetto della "regola dell'arte" negli interventi di recupero.

In tal senso, gli interventi di Restauro e risanamento conservativo (Rc1, Rc2), Ristrutturazione edilizia (Ri1, Ri2), Ricostruzione di ruderi (Ri3), allo scopo di conservare, adeguare e/o sostituire in modo coerente gli elementi costitutivi dell'edificio, elementi strutturali e di finitura, dovranno fare ricorso all'uso di tecniche idonee e materiali di comprovata efficacia: compatibili con la regola costruttiva e i principi della conservazione, del recupero e della salvaguardia del patrimonio edilizio storico di Civitella in Val di Chiana e dei suoi caratteri architettonici.

3. In particolare, gli interventi sugli "elementi strutturali" dovranno essere finalizzati a garantire l'affidabilità delle strutture in caso di sisma: in tal senso, tenendo conto delle valutazioni derivate dall'osservazione dei danni subiti dagli edifici in muratura in occasione dei terremoti che hanno interessato alcune zone dell'Italia negli ultimi anni (danni spesso riconducibili a modalità di intervento non adeguate seppure assai diffuse come: l'uso di solai e coperture in laterocemento, l'eliminazione di pareti, la riduzione delle sezioni murarie mediante creazione o allargamento di aperture, la realizzazione di vani impiantistici, ecc.), tali interventi dovranno adottare tecnologie compatibili con quelle suggerite dalla "storia" e dal "linguaggio" dell'edificio (valore identitario, materiali e caratteristiche costruttive), oltre ad essere conformi con i principi e le disposizioni contenute nelle vigenti normative in materia; nel rispetto dei requisiti prestazionali, della salvaguardia e della sicurezza del patrimonio edilizio esistente.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36