Norme Tecniche di Attuazione

Art. 31 Generalità

1. Sono previsti i seguenti tipi di intervento: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ampliamento, Sostituzione edilizia, Demolizione senza ricostruzione, Nuova edificazione, Ristrutturazione urbanistica, Interventi pertinenziali.

2. Le norme contenute negli articoli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria (artt. 33, 34), riferite agli interventi sugli elementi di finitura degli edifici esistenti, si applicano e valgono anche nell'ambito degli interventi di Restauro e risanamento conservativo e Ristrutturazione edilizia (artt. 35, 36).

3. Gli interventi si articolano in un elenco di opere specifiche allo scopo di consentire una regolamentazione più precisa dei differenti casi, fermo restando il riferimento alle leggi regionali e statali in materia.

Gli interventi sugli edifici in muratura debbono fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel successivo Capo IV "Interventi sugli edifici in muratura".

4. Le norme dei piani attuativi che costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio del Piano Operativo dovranno riferirsi alle definizioni dei tipi di intervento contenute nel presente Capo.

Art. 32 Glossario

Nel presente articolo vengono elencate e definite alcune delle "voci" maggiormente utilizzate nel presente Capo:

  • - Consolidamento: insieme di operazioni finalizzate al recupero della resistenza e della efficienza statica, anche con miglioramento delle caratteristiche meccaniche originarie.
  • - Modifica: insieme di operazioni che comporta l'introduzione di nuovi elementi e l'eliminazione di elementi esistenti o di parti di essi.
  • - Protezione: insieme di operazioni finalizzate alla tutela e alla conservazione delle condizioni esistenti (di elementi architettonici o di parti di essi).
  • - Pulitura: insieme di operazioni finalizzate alla rimozione della patina superficiale di detriti, in genere riferito alle superfici lapidee (faccia a vista o di elementi decorativi), agli intonaci, alle superfici degli elementi metallici e lignei.
  • - Rifacimento: operazione di sostituzione che impiega gli stessi materiali e stesse tecnologie dell'elemento sostituito.
  • - Riparazione: insieme di operazioni finalizzate al recupero dell'efficienza funzionale, senza alterazioni delle caratteristiche esistenti.
  • - Sostituzione: insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera di nuovi elementi (o parti di essi) in sostituzione di quelli esistenti, anche con l'uso di materiali e tecnologie differenti.

Art. 33 Manutenzione ordinaria

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria (Mo) riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, senza alterarne la tipologia, e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria riferiti agli edifici non possono comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici e/o decorativi di valore.

Art. 34 Manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria (Ms) consistono in opere e modifiche necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché a integrare e realizzare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici, senza che ciò comporti mutamento della destinazione d'uso.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria comprendono anche il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria riferiti agli edifici non possono comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici e/o decorativi di valore, né configurarsi come un insieme sistematico di opere finalizzato alla trasformazione dell'intero organismo edilizio.

Art. 35 Restauro e risanamento conservativo

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo consistono in un insieme di opere rivolte a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, suddivisi in Rc1 e Rc2, devono comunque essere finalizzati al consolidamento, al ripristino e al rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, sempre nel rispetto delle tecniche costruttive e dei materiali esistenti.

Devono dunque garantire il mantenimento dei caratteri architettonici originali e non introdurre modifiche sostanziali all'aspetto esteriore dell'edificio, salvo ripristinare uno stato originario documentato.

3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono riguardare anche alcuni edifici realizzati con tecniche prevalentemente moderne, qualora siano stati vincolati o riconosciuti di notevole qualità architettonica.

4. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere preceduti da un rilievo dello stato di fatto (piante, sezioni, prospetti) e accompagnati da una documentazione fotografica dell'edificio e del contesto.

5. I progetti devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli immobili stessi e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi, come previsto al comma 1 dell'art. 138 della LR n.65/2014.

I progetti devono essere accompagnati da una relazione storico-critica che metta in evidenza:

  • - le caratteristiche d'interesse storico, morfologico e paesaggistico dell'edificio;
  • - la presenza di elementi decorativi e/o storicizzati;
  • - la presenza di eventuali dissesti, di carenze costruttive e tecnologiche per le quali possano rendersi necessari determinati interventi di progetto;
  • - la scelta dei materiali e le modalità d'intervento proposte per garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio.

La relazione deve inoltre contenere esplicite indicazioni sulle scelte effettuate per intervenire sugli elementi strutturali e di finitura dell'edificio, una dichiarazione sotto forma di elenco che descriva in forma sintetica le opere che interessano ogni elemento costitutivo dell'edificio: fondazioni, murature portanti, orizzontamenti, coperture, scale, aperture, intonaci, infissi, elementi accessori agli impianti, ecc.

Per gli edifici in muratura, la dichiarazione di cui sopra dovrà fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel Capo IV "Interventi sugli edifici in muratura" delle presenti norme.

6. Gli interventi sono suddivisi in:

Restauro e risanamento conservativo - Rc1, per gli edifici notificati ai sensi della parte II del Dlgs 42/2004, a dichiarata connotazione monumentale o per i quali è prioritaria l'istanza conservativa;

Restauro e risanamento conservativo - Rc2, per gli edifici nei quali l'istanza conservativa resta importante, ma sono ammesse alterazioni di alcuni elementi ai fini del risanamento e del recupero.

7. Restauro e risanamento conservativo - Rc1

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo Rc1 sugli elementi strutturali possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, sono cioè interventi che riguardano porzioni limitate del fabbricato e che mantengono le caratteristiche strutturali esistenti. Tali interventi comportano l'uso di materiali e tecnologie tradizionali e non possono apportare modifiche ai prospetti esterni principali dell'edificio. Il ricorso a materiali e tecnologie innovativi può essere ammesso solo nel caso in cui esso sia scientificamente avallato nell'ambito della teoria del restauro e previa esplicita motivazione da parte del progettista, che ne assevera la appropriatezza e l'efficacia. Gli interventi consistono in:

c1- consolidamento delle strutture di fondazione;

c2- consolidamento e sostituzione delle strutture verticali (continue e puntiformi), delle strutture orizzontali (piane e voltate) e delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane);

c3- realizzazione di sistemi di protezione volti alla impermeabilizzazione e all'isolamento termico e acustico (con un incremento complessivo dell'altezza del colmo non superiore a 15 cm);

c4- installazione di impianti tecnologici;

c5- modifiche distributive interne, anche con la riorganizzazione delle unità abitative, che non comportino variazioni nelle quote degli orizzontamenti esistenti;

c6- riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione;

c7- consolidamento e sostituzione degli elementi costituenti porticati e logge;

c8- eliminazione di elementi e parti che alterino l'edificio, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità (superfetazioni, soprelevazioni).

8. Restauro e risanamento conservativo - Rc2

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo Rc2 sugli elementi strutturali possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, sono cioè interventi che riguardano porzioni limitate del fabbricato e che in generale mantengono le caratteristiche strutturali esistenti. Tali interventi possono comportare anche il ricorso a materiali e tecnologie non tradizionali, nel rispetto della salvaguardia statica del fabbricato, e non possono apportare modifiche ai prospetti esterni principali dell'edificio. Gli interventi consistono in:

d1- consolidamento delle strutture di fondazione;

d2- consolidamento e sostituzione delle strutture verticali (continue e puntiformi), delle strutture orizzontali (piane e voltate), delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane);

d3- realizzazione di sistemi di protezione volti alla impermeabilizzazione e all'isolamento termico e acustico (con un incremento complessivo dell'altezza del colmo non superiore a 15 cm);

d4- realizzazione di tetto ventilato (con un incremento complessivo dell'altezza del colmo non superiore a 15 cm e con accorgimenti volti a ridurre l'impatto visivo delle griglie di aerazione in gronda e al colmo);

d5- installazione di impianti tecnologici;

d6- modifiche distributive interne, anche con frazionamento e riorganizzazione delle unità abitative;

d7- riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione;

d8- realizzazione di nuove aperture, eccetto che sui prospetti principali dell'edificio, per esigenze igienico-sanitarie legate a variazioni di destinazione d'uso o a variazioni distributive interne, nel rispetto di posizione, forma e proporzioni delle aperture esistenti e nel rispetto delle regole dell'impaginato architettonico del prospetto;

d9- modifica delle aperture esistenti, eccetto che sui prospetti principali dell'edificio, nel rispetto di posizione, forma e proporzioni delle stesse e nel rispetto delle regole dell'impaginato architettonico del prospetto;

d10- modifica delle aperture limitatamente ai piani terreni per adeguamento all'inserimento di attività diverse (commerciali, di deposito, di rimessa auto) nel rispetto dei caratteri architettonici della facciata e della riconoscibilità tipologica dell'edificio;

In riferimento ai punti d8,d9, d10:

per la realizzazione di nuove aperture e/o la modifica di quelle esistenti, quando ammesse, deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 135, comma 4, lettera c) della LR n.65/2014 (non necessario nel caso di riapertura di finestre tamponate).

d11- realizzazione di lucernari nelle falde della copertura;

d12- consolidamento e sostituzione degli elementi costituenti porticati e logge;

d13- realizzazione di elementi esterni di collegamento verticale (scale), eccetto che sui prospetti principali dell'edificio, nel rispetto di proporzioni e caratteri dell'impianto architettonico;

d14- eliminazione di elementi e parti che alterino l'edificio, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità (superfetazioni, soprelevazioni);

Art. 36 Ristrutturazione edilizia

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia consistono in un insieme sistematico di opere (rivolte a trasformare l'edificio conferendogli una differente sistemazione distributiva, architettonica e strutturale) che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Sono subordinati alla preventiva approvazione di un PA gli interventi di ristrutturazione edilizia che interessino:

  • - edifici con una superficie SE > 600 mq.
  • - edifici con una superficie SE > 2000 mq. nelle aree del sistema della produzione (P).

2. Gli interventi, con riferimento alla normativa regionale, sono suddivisi in:

Ristrutturazione edilizia conservativa - Ri1, per gli edifici nei quali sia possibile recuperare alcuni elementi del sistema costruttivo e tipologico originari (modificati da precedenti interventi edilizi) mediante il ripristino di materiali e tecniche compatibili con il valore storico-architettonico.

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Ri2, per gli edifici realizzati con sistemi costruttivi moderni e per quelli di scarso valore storico-architettonico o profondamente alterati nelle loro caratteristiche originarie.

Ricostruzione di ruderi - Ri3, per gli edifici realizzati con tecniche costruttive tradizionali, già presenti nel Catasto d'impianto, nei quali il valore storico testimoniale è importante, il cui stato di conservazione sia assimilabile a quello di "rudere".

3. Ristrutturazione edilizia conservativa - Ri1

Gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa Ri1 comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; comprendono inoltre gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR n.5/2010 (e delle eventuali condizioni indicate nel Regolamento Edilizio). L'insieme di queste opere non può comportare la demolizione dell'organismo edilizio, ma permette la sua complessiva riorganizzazione funzionale e quella delle singole unità immobiliari

Nel caso di interventi estesi all'intero edificio, o ad una sua parte significativa, sono ammessi l'aumento e la riduzione della superficie e del numero delle unità immobiliari, a condizione che tali interventi siano compatibili con la conservazione dei valori storico e architettonico dello stesso edificio. Non sono ammessi interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione né alterazione dei caratteri architettonici e decorativi di valore dell'edificio e di eventuali elementi di "arredo urbano". Sono ammesse modifiche delle facciate solo se coerenti con l'impaginato originario e i caratteri architettonici dell'edificio (posizione, forma e proporzioni). Nel caso i prospetti siano stati alterati in modo incongruo gli interventi di ristrutturazione devono prevedere il ripristino dei caratteri originari.

Non è consentita la realizzazione di tettoie in aderenza ai prospetti principali del fabbricato.

Negli interventi di rifacimento delle strutture di copertura è consentito il rialzamento del tetto per l'altezza strettamente necessaria all'adeguamento alle normative antisismiche (in ogni caso non superiore a 30 cm.), purché sia esteso all’intero fabbricato e a condizione che la struttura di gronda non presenti caratteristiche di particolare pregio; il rifacimento della struttura di gronda, in ogni caso, dovrà essere effettuato nel rispetto delle dimensioni, dei materiali e delle caratteristiche della gronda originaria. La maggiore altezza conseguente al rifacimento delle strutture di copertura e di gronda non determina un incremento di SE e a tale condizione non è valutata ai fini del calcolo delle distanze dei fabbricati.

In presenza di crolli e demolizioni parziali di un edificio, purché di modesta entità, sono ammessi interventi di ripristino delle porzioni crollate o demolite.

4. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Ri2

Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva Ri2 comprendono la demolizione con fedele ricostruzione degli edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dalle presenti norme (o dal Regolamento Edilizio), nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico; comprendono inoltre la demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti senza incremento di volume. Fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

5. Ricostruzione di ruderi - Ri3

Gli interventi sugli edifici che risultano presenti nel Catasto d'impianto, il cui stato di conservazione sia assimilabile a quello di "rudere", come di seguito definito, consistono nella demolizione con "fedele" ricostruzione (com'era e dov'era). Le ricostruzioni dovranno essere indirizzate al recupero dell'impianto tipologico e al rispetto dei caratteri paesistico-ambientali, utilizzando tecniche costruttive tradizionali e/o di edilizia bio-eco sostenibile.

Per "rudere" si intende una costruzione esistente non "abitata" o "abitabile", nella quale pur essendo chiaramente riconoscibili dimensioni, caratteri costruttivi e destinazione d'uso, risultano inesistenti e irrecuperabili gli orizzontamenti, le strutture di copertura e una parte anche consistente delle murature portanti.

Gli interventi di ricostruzione devono essere preceduti da un rilievo dello stato di fatto (piante, sezioni, prospetti) e accompagnati da una documentazione fotografica dell'edificio e del contesto; è necessario inoltre fornire una documentazione storica, fotografica e grafica volta a provare la consistenza originaria dell'edificio e i suoi caratteri architettonici (vedi successivo punto g1).

Valgono in ogni caso le seguenti disposizioni:

g1- affinché sia ammesso l'intervento di ricostruzione, deve essere prodotta una documentazione atta a dimostrare la consistenza originaria del fabbricato e a fornire indicazioni circa le caratteristiche costruttive e architettoniche del fabbricato medesimo;

g2- la ricostruzione deve avvenire sul perimetro (sedime) del rudere e con la stessa volumetria;

g3- non è ammessa la realizzazione di balconi.

La ricostruzione di ruderi con tecniche costruttive tradizionali dovrà fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel Capo IV "Interventi sugli edifici in muratura" delle presenti norme.

Eccezionalmente e solo nei casi in cui si dimostri la reale impossibilità di realizzare l'intervento di ricostruzione sul preesistente sedime (vedi punto g2), in considerazione del fatto che lo stesso si trovi in situazione di oggettiva difficoltà e/o impedimento (ad es. adiacente ad una strada, o in prossimità di un'area di frana, di un elettrodotto, ecc.), previa acquisizione di un preventivo parere di assenso da parte dell'Amministrazione Comunale (che si riserva la possibilità di richiedere l'elaborazione di un piano attuativo), l'intervento potrà essere realizzato con la stessa volumetria ad una distanza ≤ 50 ml. dalla posizione originaria.

Art. 37 Ampliamento

1. Gli interventi di ampliamento (Am) consistono nell'aggiunta di volumi nuovi a quelli esistenti e comportano un aumento della superficie edificabile dell'edificio.

2. L'ampliamento può comportare:

  • h1- ampliamenti in altezza (soprelevazioni);
  • h2- ampliamenti in aderenza;
  • h3- realizzazione di manufatti edilizi isolati strettamente complementari a quello principale.

3. Gli interventi di ampliamento devono configurarsi come sistemazione definitiva dell'edificio e del lotto di pertinenza.

4. Gli ampliamenti dovranno rispettare, con riferimento all'intero lotto di pertinenza, l'indice di edificabilità fondiaria e/o specifiche prescrizioni riferite a superficie coperta e altezza massima.

5. Sono ammessi ampliamenti una tantum, fino ad un max. del 5% della volumetria esistente alla data di adozione del presente PO, per la realizzazione di servizi igienici e vani accessori negli edifici con destinazione d'uso esclusiva "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" (S).

Art. 38 Sostituzione edilizia

1. Gli interventi di sostituzione edilizia (Se) consistono nella demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume calcolato nel rispetto e nei limiti delle presenti norme e del Regolamento Edilizio, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.

2. Nei Sottosistemi e negli Ambiti del Sistema ambientale (V), gli interventi di sostituzione edilizia, quando ammessi, dovranno prevedere la ricostruzione delle volumetrie all'interno delle aree di pertinenza come definite all'art. 65 delle presenti norme. Sono ammessi inoltre specifici interventi di riqualificazione ambientale, nel rispetto dei criteri generali e delle prescrizioni di cui al comma 4, dell'art. 91 delle presenti NTA.

Sono subordinati alla preventiva approvazione di un PA gli interventi di sostituzione edilizia che interessino:

  • - edifici con una superficie SE > 600 mq.;
  • - edifici con una superficie SE > 2000 mq. nelle aree del sistema della produzione (P).

Art. 39 Demolizione senza ricostruzione

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione (D) interessano in particolare le aree che il PO intende recuperare come spazi aperti.

Art. 40 Nuova edificazione

1. Gli interventi di nuova edificazione (Ne) interessano aree non edificate nelle quali la realizzazione degli edifici dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nelle NTA e nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" del PO.

2. Gli interventi di nuova edificazione possono essere realizzati sia all'interno di aree dotate di opere di urbanizzazione sia in aree di nuovo impianto da urbanizzare.

Art. 41 Ristrutturazione urbanistica

1. La ristrutturazione urbanistica (Ru) consiste in un insieme sistematico di interventi edilizi (compresa la demolizione parziale o totale degli edifici esistenti, con e senza ricostruzione) finalizzato a ridefinire il principio insediativo esistente; gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono subordinati alla preventiva approvazione di un PA.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono comportare la modifica, sostituzione e trasformazione:

  • i1- del tessuto urbanistico-edilizio;
  • i2- della suddivisione dei lotti;
  • i3- dei tracciati stradali;
  • i4- del rapporto tra spazi edificati e non;
  • i5- del rapporto tra spazio pubblico e privato.

Art. 42 Interventi pertinenziali

1. Gli interventi pertinenziali, di cui all'art.135, comma 2 lettera e) della LR n.65/2014, interessano manufatti di modesta dimensione (cantine, autorimesse, box, ecc.) e contemplano piccole opere accessorie a servizio dell'edificio principale o dell'unità immobiliare di riferimento; tali opere, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale e fatte salve le ulteriori disposizioni contenute negli articoli delle presenti norme, sono destinate esclusivamente ad una migliore utilizzazione dell'edificio di riferimento e non possono essere utilizzate in modo autonomo e/o separato.

2. Gli interventi pertinenziali, quando ammessi e previsti negli articoli dei diversi Sistemi e Sottosistemi delle presente NTA:

  • - possono comportare la realizzazione di un volume aggiuntivo ≤ 20% della volumetria complessiva dell'edificio principale esistente alla data di adozione del presente PO;
  • - devono essere realizzati all'interno del lotto o dell'area di pertinenza e configurarsi come sistemazione definitiva degli stessi e dell'edificio di riferimento; eventuali volumi secondari e manufatti esistenti comunque legittimati devono essere computati e detratti dal calcolo del volume in aggiunta;
  • - non possono determinare incremento del carico urbanistico.

3. Qualora gli interventi pertinenziali contemplino la realizzazione di una tettoia, la stessa dovrà avere una superficie SC ≤ 35 mq. per ciascuna unità immobiliare di riferimento.

4. Le opere accessorie a servizio delle unità immobiliari destinate a pubblici esercizi (coperture di spazi esterni di bar, ristoranti, ecc.), assimilabili agli interventi pertinenziali, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

  • - superficie SC ≤ a quella dell’unità immobiliare di riferimento e comunque ≤ 100 mq.;
  • - strutture di sostegno leggere e facilmente removibili, con eventuali chiusure in materiali non rigidi né autoportanti;
  • - divieto di installare impianti tecnologici e di collegamento ai “servizi urbani”;
  • - l’installazione del manufatto dovrà essere eseguita con idoneo titolo abilitativo edilizio; sarà inoltre obbligatorio sottoscrivere una convenzione (o atto d’obbligo unilaterale) in sede di approvazione del progetto, che preveda contestualmente alla cessazione delle attività la loro rimozione, con la sistemazione e il ripristino dei luoghi.

Le opere accessorie di cui al presente comma sono in deroga ai parametri urbanistici, dovranno in ogni caso essere garantite le distanze tra pareti finestrate, ferma restando la disciplina del Codice della Strada. Per gli interventi di copertura di spazi esterni deve essere acquisito un preventivo parere di assenso da parte dell’Amministrazione Comunale.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36