Norme Tecniche di Attuazione

Art. 61 Generalità

1. Fanno parte del sistema ambientale: le aree e le connessioni territoriali destinate a verde, gli spazi per lo sport e il tempo libero; gli ecosistemi, i paesaggi e gli spazi aperti che costituiscono il territorio rurale di cui all'art. 64, Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65/2014, in particolare le aree agricole e forestali, le aree ad elevato grado di naturalità, che comprendono anche quelle destinate al recupero e alla salvaguardia ambientale (parchi e riserve, Rete Natura 2000, SIC, ZSC, ZPS, SIR).

La qualità del paesaggio rurale, con riferimento ai contenuti della Legge Regionale, dovranno essere assicurati tenendo conto delle "buone pratiche" di sistemazione paesaggistica, delle indicazioni e delle modalità di gestione cui attenersi.

Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" vengono individuati i sei Sottosistemi e gli Ambiti per i quali, nel rispetto del Piano Strutturale, il Piano Operativo ha previsto specifici obblighi, divieti, indirizzi finalizzati alla tutela del patrimonio territoriale e al mantenimento della sua struttura.

2. Il Sistema ambientale (V) si articola nei seguenti sottosistemi e ambiti:

Sottosistema V1: "Riserve di naturalità"

  • - Ambito V1.1: "Riserva di biodiversità delle colline di Civitella"
  • - Ambito V1.2: "Riserva di biodiversità dei pianalti dell'Arno"

Sottosistema V2: "Aree agricole coltivate"

  • - Ambito V2.1: "Aree collinari terrazzate"
  • - Ambito V2.2: "Aree di crinale"
  • - Ambito V2.3: "Aree di fondovalle"
  • - Ambito V2.4: "Aree di pianura ondulata"
  • - Ambito V2.5: "Aree di pianura"
  • - Ambito V2.6: "Aree con centri turistico-ricettivi"
  • - Ambito V2.7: "Aree del parco agri-urbano"

Sottosistema V3: "Aree periurbane di transizione"

Sottosistema V4: "Connessioni fluviali"

Sottosistema V5: "Capisaldi del verde territoriale"

  • - Ambito V5.1: "Centri di equitazione"
  • - Ambito V5.2: "Parchi archeologici"
  • - Ambito V5.3: "Aree attrezzate"
  • - Ambito V5.4: "Aree di pesca sportiva"
  • - Ambito V5.5: "Parco faunistico-naturalistico di Cornia"
  • - Ambito V5.6: "Aree di compensazione e mitigazione ambientale"

Sottosistema V6: "Capisaldi del verde urbano"

3. Le aree del sistema ambientale che ricadono all'interno del perimetro del territorio urbanizzato non sono considerate parti del territorio rurale: in tali aree dunque non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65/2014.

Il Piano Operativo stabilisce per queste aree specifiche norme in relazione agli indirizzi contenuti nel Piano Strutturale.

4. Le aree del sistema ambientale dove risultino già insediate alla data di adozione del Piano Strutturale attività di allevamento dei cavalli, possono essere classificate nel PO (perimetrate e siglate) come appartenenti all'Ambito V5.1: "Centri di equitazione", senza che ciò costituisca variante al Piano Strutturale.

Art. 62 Usi caratterizzanti, previsti ed esclusi

1. Il sistema ambientale è caratterizzato dagli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse", "Spazi scoperti di uso pubblico" e dalle infrastrutture per la "Mobilità": la caratterizzazione funzionale del sistema è garantita dalla presenza di questi usi principali in misura tendenzialmente esclusiva.

L'Ambito V2.7: "Aree del parco agri-urbano", tutti gli Ambiti del Sottosistema V5: "Capisaldi del verde territoriale", il Sottosistema V6: "Capisaldi del verde urbano" sono caratterizzati anche dall'uso principale "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico".

L'Ambito V2.6: "Aree con centri turistico-ricettivi" è caratterizzato anche dagli usi principali "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" e "Attività turistico-ricettive".

2. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali", le "Attività commerciali all'ingrosso e depositi", altre "Attività terziarie" ad eccezione di quanto previsto al successivo comma; le attività per la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici non strettamente collegate alla conduzione aziendale; allevamenti di carattere intensivo e impianti per la zootecnia industrializzata, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

3. Nel sistema ambientale sono altres&igrave previsti "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico", "Residenza" esclusivamente negli edifici esistenti o in quelli di nuova edificazione da realizzare attraverso il programma aziendale; "Attività commerciali al dettaglio", "Attività turistico-ricettive", "Attività direzionali e di servizio"; stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti solo nelle aree non destinate a standard.

Art. 63 Regole per gli usi

1. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" possono essere individuati come principali anche altri usi, comunque tra quelli ammessi nel sottosistema o nell'ambito di appartenenza, da attribuire a specifiche aree o edifici: in questi casi, la caratterizzazione funzionale individuata potrà garantire la presenza dell'uso indicato fino al 100% del totale dello spazio aperto e/o della superficie edificabile (SE).

2. Negli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola (nel territorio rurale o nelle aree del sistema ambientale che ricadono all’interno del perimetro del territorio urbanizzato) e in quelli dove sia stato modificato l'uso ai sensi dell'art. 69 delle presenti norme, compresi nelle aree del Sistema ambientale (V), la "Residenza" è ammessa in misura ≥ 60 % del totale della superficie edificabile (SE) e in misura ≤ al 40% per le seguenti destinazioni: attività direzionale, attività private di servizio, attrezzature turistico-ricettive, esercizi di vicinato, artigianato di servizio, pubblici esercizi.

3. L'eventuale installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (quando ammessa e fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale), la realizzazione di elettrodotti aerei o la modificazione di quelli esistenti (che produce effetti di notevole "criticità visuale" difficilmente mitigabili) dovranno tenere conto dei valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del sistema ambientale, dei "valori scenici" degli insediamenti storici e del loro rapporto con il territorio rurale, salvaguardando la morfologia e le condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze con i "coni" visivi e panoramici, con le aree agricole e i crinali di pregio paesistico-ambientale.

La compatibilità e le condizioni di visibilità nell'inserimento di queste infrastrutture nel paesaggio dovranno comunque essere appositamente valutate e documentate negli elaborati di progetto.

Per tutti gli impianti dovrà essere posta massima attenzione alla stabilità dei pendii e dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo, evitando modificazioni significative dell'andamento topografico con opere di movimento terra, salvo modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali all'installazione ed alla viabilità di accesso e di manutenzione; dovranno essere realizzate, ove necessario, opportune opere di drenaggio e di regimazione idraulica adottando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Le strade comprese all'interno del sistema ambientale, ad esclusione di quelle appartenenti al Sistema della Mobilità, sono individuate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" con la sigla (Ms).

Le strade di distribuzione all'interno del sistema ambientale, ad eccezione di quelle dei sottosistemi V6 (che possono avere caratteristiche assimilabili a quelle del sistema della residenza), sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata.

La carreggiata dovrà essere opportunamente sistemata per garantire una razionale gestione della mobilità in relazione alla presenza di attività agricole e alla valorizzazione di quelle turistico-ricettive.

Le caratteristiche della sezione, le sistemazioni dei bordi e delle alberature presenti, le pavimentazioni esistenti devono essere per quanto possibile mantenute e conservate.

E' ammessa l'apertura di strade di servizio connesse alle attività silvo-pastorali, da realizzare in ogni caso in terra battuta, con sezione adeguata, con l'obbligo di ripristinare lo stato originario dei luoghi dopo aver esaurito la coltivazione dei boschi.

E' ammessa altres&igrave l'apertura di sentieri in terra battuta e l'individuazione di percorsi di trekking e didattici lungo i quali è prevista la realizzazione di aree per la sosta attrezzata.

In ogni caso deve essere garantito l'uso pubblico delle strade vicinali.

Art. 64 Disposizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio

1. Nelle parti destinate ad usi agricoli del territorio rurale comprese nel sistema ambientale:

  • a) gli interventi di nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione, trasferimenti di volumetrie, quando ammessi e fatte salve le disposizioni contenute nelle presenti norme, con le modalità e le limitazioni individuate per i diversi Sottosistemi e Ambiti, dovranno essere realizzati secondo quanto previsto al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65/2014, nel rispetto delle invarianti strutturali del PTC della Provincia di Arezzo relative alle "Aree di tutela paesistica", degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal PIT, del Regolamento delle Riserve Naturali Regionali;
  • b) gli interventi di ampliamento, ristrutturazione, trasferimenti di volumetrie sono comunque esclusi negli edifici ricadenti nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), che identifica i beni di valore storico testimoniale considerati invarianti strutturali.

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e la costruzione di nuovi edifici rurali, in conformità con gli indirizzi e le disposizioni della LR, sono stati individuati e definiti nei corrispondenti Sottosistemi e Ambiti, di cui al Titolo VI, "Sistema ambientale" delle NTA del Piano Strutturale: nei successivi articoli se ne riporta il contenuto, integrato da alcune specifiche prescrizioni.

3. Il Piano Operativo definisce la classificazione di singoli edifici, nuclei, complessi edilizi e loro pertinenze sulla base di una valutazione combinata della qualità architettonica, del valore storico testimoniale, delle caratteristiche morfo-tipologiche, dello stato di conservazione e del rapporto con il contesto.

Negli interventi di recupero dovrà essere presentato un approfondito rilievo dell'edificio che metta in evidenza gli elementi architettonici della struttura edilizia, le forme di degrado fisico e tipologico esistenti, le eventuali superfetazioni (anche se consolidate con il condono edilizio).

Per indirizzare gli interventi secondo i seguenti obiettivi e criteri:

  • - conservazione dell'impianto tipologico;
  • - uso di tecniche costruttive e materiali tradizionali (anche per la sostituzione e il ripristino di parti danneggiate);
  • - mantenimento dei prospetti originali;
  • - divieto di demolizione di elementi architettonici rilevanti (archi, piattabande, mandolati, ecc.);
  • - evitare la suddivisione di spazi e corti comuni;
  • - limitare l'inserimento di scale esterne.

4. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" vengono specificati gli interventi ammissibili sui singoli edifici e spazi aperti compresi nelle aree del Sistema ambientale.

Gli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola e non agricola, sulla base delle diverse classi di valore attribuite, e con riferimento alle categorie di intervento definite all'art. 30 delle presenti norme, vengono suddivisi in:

  • - edifici considerati di valore storico testimoniale, contrassegnati da un "colore" (legenda) che individua una specifica categoria di intervento (co, cs, mc);
  • - edifici considerati di valore storico testimoniale, contrassegnati da un "colore" (legenda) che individua una specifica categoria di intervento (mr) che segnala uno stato di conservazione assimilabile a quello di "rudere";
  • - edifici considerati non di valore storico, privi di sigla o colore, per i quali è prevista la categoria d'intervento adeguamento (ad).
  • - edifici considerati di valore storico testimoniale, contrassegnati da un “colore” (legenda) che ricadono all’interno del perimetro dalle schede Leopoldine, per i quali valgono le indicazioni e le prescrizioni contenute nelle stesse.

Gli edifici esistenti del Sottosistema V6 e quelli compresi all’interno di alcune aree del Sottosistema V3, degli Ambiti V2.7, V5.6, qualora ricadano all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, vengono perimetrati e mantengono la sigla della categoria di intervento loro assegnata.

I "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" (S) e le Stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti (Td) vengono perimetrati e mantengono la sigla della categoria di intervento loro assegnata.

Gli spazi aperti di valore storico e di notevole qualità ambientale e paesaggistica vengono perimetrati e siglati (cv), quando non inclusi entro l'area perimetrata di una scheda Leopoldine o di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuati attraverso appositi "simboli", come previsto all'art.25, comma 4, delle presenti norme.

Art. 65 Area di pertinenza degli edifici

1. L'area di pertinenza individua uno spazio collegato all'edificio da relazioni di complementarietà e continuità fisica e formale: corti, aie, giardini, orti, aree pavimentate e piantumate, parcheggi, spazi di sosta e simili, funzionali e connessi alla destinazione d'uso dello stesso edificio.

2. Per gli interventi sugli spazi aperti eccedenti la manutenzione straordinaria è richiesta la redazione di un progetto dettagliato relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti gli interventi previsti.

3. I progetti edilizi dovranno definire il perimetro dell'area di pertinenza, prevedendo il mantenimento e il ripristino degli assetti originari, anche attraverso opere di demolizione di manufatti incongrui; dovrà inoltre essere preservata l'unitarietà degli spazi esterni, con le loro sistemazioni differenziate, i manufatti, i lastricati e le alberature di pregio.

4. In presenza di spazi unitari, nei progetti che suddividono un complesso rurale in più unità immobiliari non sono ammessi frazionamenti o separazioni fisiche di qualunque natura, né la costituzione di aree di pertinenza fondiaria distinte, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del contesto.

5. Per aree di pertinenza o resedi di riferimento, nel caso in cui i confini non siano riconducibili ad elementi certi (pavimentazioni, recinzioni, riferimenti cartografici e catastali), si assumerà convenzionalmente l'intorno fino a ml 50,00 dal perimetro dell'edificio principale.

Art. 66 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale

1. In assenza di programma aziendale, sono ammessi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola gli interventi di cui all'art.71 della LR n.65/2014, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale e non comportino il mutamento della stessa destinazione d'uso agricola, fatte salve le ulteriori disposizioni contenute negli elaborati grafici e/o negli articoli dei diversi Sottosistemi e Ambiti, nel rispetto delle categorie di intervento di cui all'art. 30 delle presenti norme.

Sono consentiti inoltre interventi di ampliamento una tantum fino a un massimo di 50 mc per ogni abitazione rurale, con esclusione degli edifici di valore storico (siglati co, cs).

2. Sono ammessi gli interventi pertinenziali di cui all'art. 42 delle presenti norme.

Questi interventi dovranno favorire anche il riordino delle aree di pertinenza dei singoli edifici: a tal fine, allo scopo di riqualificare situazioni di degrado ambientale, possono essere oggetto di demolizione volumi secondari e manufatti a carattere precario comunque legittimati (tipo box, ricoveri aperti o semiaperti per veicoli; piccole capanne, forni, porcilaie, pollai, ecc.); permettendo in questo modo di accorpare volumi esistenti di modeste dimensioni già presenti nella stessa unità poderale, fermo restando il divieto di demolire fabbricati e manufatti di valore storico testimoniale (siglati co, cs).

In tale ipotesi e a condizione che il proprietario si impegni ad eliminare tutti gli elementi di degrado presenti nello spazio aperto intorno all'edificio principale, garantendo il "recupero paesistico" dell'area e la sua riorganizzazione funzionale, il volume complessivo da realizzare in aggiunta (di norma ≤ 20% della volumetria complessiva dell'edificio principale esistente) potrà essere incrementato ri-utilizzando e accorpando il 100% del volume preesistente demolito (altrimenti da computare e detrarre interamente dal calcolo del volume in aggiunta come previsto).

L'insieme di questi interventi dovrà in ogni caso essere realizzato esclusivamente all'interno dell'area di pertinenza come definita all'art. 65 delle presenti norme, preferibilmente in aderenza all'edificio principale, con esclusione degli edifici di valore storico (siglati co, cs).

3. Per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), con esclusione degli edifici di valore storico (siglati co, cs), sono consentiti:

  • - interventi di ampliamento una tantum fino a un massimo di 100 mc per ogni abitazione rurale;
  • - interventi di ampliamento una tantum fino a un massimo del 10 % del volume esistente e comunque non oltre i 300 mc sugli annessi agricoli;
  • - trasferimenti di volumetrie nei limiti del 20% del volume degli edifici aziendali legittimamente esistenti. I volumi trasferiti non sono cumulabili e dunque non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di addizione volumetrica una tantum previsti nel presente comma.

4. Gli eventuali ampliamenti una tantum e gli interventi pertinenziali, qualora riguardino edifici posti in aderenza con altri soggetti alla categoria di intervento conservazione (co, cs) e/o mantenimento (mr), dovranno rispettare gli elementi decorativi e i caratteri dell'impaginato architettonico del fabbricato tutelato.

5. Gli interventi del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti negli artt. 68 e 69 delle presenti NTA.

Art. 67 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in presenza di programma aziendale

1. In presenza di programma aziendale, sono ammessi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola gli interventi di cui all'art.72 della LR n.65/2014, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, fatte salve le ulteriori disposizioni contenute negli elaborati grafici e/o negli articoli dei diversi Sottosistemi e Ambiti, nel rispetto delle categorie di intervento di cui all'art. 30 delle presenti norme, sono consentiti:

  • - trasferimenti di volumetrie e addizioni volumetriche come previsti al precedente art. 66 ad opera degli imprenditori agricoli non professionali (IA);
  • - interventi di ristrutturazione urbanistica.

Art. 68 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso non agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola di cui all'art.79 della LR n.65/2014, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, fatte salve le ulteriori disposizioni contenute negli elaborati grafici e/o negli articoli dei diversi Sottosistemi e Ambiti, nel rispetto delle categorie di intervento di cui all'art. 30 delle presenti norme, sono consentiti:

  • - tutti i tipi di intervento di cui al medesimo art. 30, con esclusione della ristrutturazione urbanistica, nel rispetto della classificazione degli edifici;
  • - interventi di ampliamento una tantum per unità abitativa esistente alla data di adozione del presente PO, fino a un massimo di 50 mq. di SE, con esclusione degli edifici di valore storico (siglati co, cs; e di quelli siglati mr) e di quelli che ricadono nel Sottosistema V5: "Capisaldi del verde territoriale", ad eccezione di quelli dell’Ambito V5.2: “Parchi archeologici” e dell’Ambito V5.6: “Aree di compensazione e mitigazione ambientale”. Le addizioni volumetriche non dovranno determinare una SE totale > 150 mq., né comportare l'aumento delle unità abitative; gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione tipologica e formale dell'organismo edilizio e attuati secondo appropriate regole di crescita o di aggregazione dello stesso.

In ogni caso, la realizzazione degli ampliamenti di cui sopra sarà subordinata alla correlazione tra l'edificio e/o unità immobiliare oggetto d'intervento e il mantenimento in coltura di una superficie fondiaria minima di pertinenza pari a 600 mq.; il relativo titolo abilitativo edilizio verrà rilasciato previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, che dovrà contenere impegni e obblighi dei proprietari a mantenere vincolata l'area agli usi e alle funzioni dichiarate per un periodo non inferiore a dieci anni.

2. Sono ammessi gli interventi pertinenziali di cui all'art. 42 delle presenti norme, con le caratteristiche e le condizioni di cui all'art. 66, comma 2.
Tali interventi non sono consentiti, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data del corrispondente titolo abilitativo edilizio rilasciato, nei casi in cui fabbricati e manufatti di pertinenza esistenti siano soggetti a mutamento della destinazione d’uso e/o a interventi assimilabili alla sostituzione edilizia (con o senza accorpamento dei volumi): in tali casi, fermo restando il divieto di demolire manufatti di valore storico testimoniale (siglati co, cs), il proprietario dovrà sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo in tal senso e impegnarsi a eliminare tutti gli elementi di degrado presenti nello spazio aperto intorno all’edificio principale, garantendo il “recupero paesistico” dell’area e la sua riorganizzazione funzionale.
L’insieme di questi interventi dovrà in ogni caso essere realizzato esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza come definita all’art. 65 delle presenti norme; e in caso di accorpamento interessare volumi esistenti posti al suo interno, assumendo convenzionalmente (qualora i confini non siano riconducibili ad elementi certi) l’intorno fino a ml 50,00 dal perimetro dell'edificio principale.

3. Gli ampliamenti una tantum e gli interventi pertinenziali del presente articolo, qualora riguardino edifici posti in aderenza con altri soggetti alla categoria di intervento conservazione (co, cs) e/o mantenimento (mr), dovranno rispettare gli elementi decorativi e i caratteri dell'impaginato architettonico del fabbricato tutelato.

4. Nelle trasformazioni del patrimonio residenziale, per le nuove unità immobiliari e/o per quel derivanti da eventuali frazionamenti è richiesta una SE ≥ 75 mq.

5. Gli interventi del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti negli artt. 66 e 69 delle presenti NTA.

Art. 69 Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti

1. Il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti presenti nel territorio rurale è ammesso alle condizioni indicate negli artt. 81, 82, 83 della LR n.65/2014, fatte salve le disposizioni contenute nelle presenti norme.

2. La perdita della destinazione agricola, quando ammessa, è consentita esclusivamente verso le destinazioni d'uso previste all'art. 63, comma 2 delle presenti norme, con le percentuali indicate.

3. Allo scopo di riqualificare situazioni di degrado ambientale, possono essere oggetto di mutamento della destinazione d’uso fabbricati e manufatti minori (comunque legittimati) a condizione che:

  • - tali interventi, assimilabili alla sostituzione edilizia, permettano di accorpare volumi esistenti di modeste dimensioni già presenti nella stessa unità poderale, fermo restando il divieto di demolire fabbricati e manufatti di valore storico testimoniale (siglati co, cs);
  • - il proprietario si impegni a eliminare tutti gli elementi di degrado presenti nello spazio aperto intorno all’edificio principale, garantendo il “recupero paesistico” dell’area e la sua riorganizzazione funzionale.

L’insieme di questi interventi dovrà in ogni caso essere realizzato esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza come definita all’art. 65 delle presenti norme; e in caso di accorpamento interessare volumi esistenti posti al suo interno, assumendo convenzionalmente (qualora i confini non siano riconducibili ad elementi certi) l’intorno fino a ml 50,00 dal perimetro dell'edificio principale.

4. Il mutamento di destinazione d'uso è inoltre consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a) l'uso richiesto sia compatibile con le principali caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie, e gli interventi di trasformazione edilizia, incluso il frazionamento in più unità immobiliari, siano coerenti con la classificazione di valore dell'immobile;
  • b) in caso di mutamento di destinazione d'uso verso la residenza, per le nuove unità immobiliari e/o per quelle derivanti da eventuali frazionamenti è richiesta una SE ≥ 75 mq.;
  • c) il mutamento di destinazione d'uso è ammesso solo per aree già dotate o che vengono contestualmente dotate dei servizi necessari (acquedotto o adeguato approvvigionamento idrico, depurazione, raccolta rifiuti, viabilità). Per l'accesso non è consentita la realizzazione di nuova viabilità, ma solo l'adeguamento di quella esistente con caratteristiche analoghe a quelle della viabilità poderale;
  • d) la superficie di pertinenza da collegare agli edifici dovrà essere definita tenendo conto della morfologia del terreno, del reticolo idrografico, della configurazione dell'ordinamento colturale e delle coperture vegetali, della configurazione particellare contenuta nei catasti storici: è richiesta una superficie di pertinenza minima di terreno ≥ 1.200 mq. (adiacente e accorpata al manufatto); pertinenze inferiori sono ammesse solo se adeguatamente motivate (mancanza di proprietà, resedi storicamente definiti o altre congrue motivazioni);
  • e) la sistemazione delle pertinenze dovrà preservare i caratteri rurali, evitando l'uso di materiali incongrui e introducendo esclusivamente alberature autoctone; l'eventuale introduzione di piscine e campi da gioco dovrà prevedere un impatto visivo che non interferisca con la percezione del complesso rurale principale. Nel caso di formazione di più unità immobiliari nello stesso complesso rurale non è ammessa la costituzione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del contesto.

5. Gli interventi previsti, ai sensi della LR, sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spese del richiedente, nella quale, oltre a impegni e obblighi dei proprietari, dovrà essere individuata l'area di pertinenza di cui al precedente comma 3, fermo restando l'impegno a salvaguardare e mantenere l'uso agricolo di eventuali altre superfici di terreno esistenti oltre la pertinenza.

6. Il mutamento della destinazione d'uso di edifici che interessi volumetrie superiori a 1000 mc. con un aumento del numero delle unita immobiliari, anche se frazionato in successivi interventi, è soggetto all'approvazione di un Piano di Recupero, con le procedure e gli elaborati previsti dalla Legge Regionale.

7. Per la realizzazione e le caratteristiche costruttive degli interventi valgono i criteri generali e le prescrizioni di cui all'art. 92, comma 2, 3, 4 delle presenti norme.

8. Gli interventi del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti negli artt. 66 e 68 delle presenti NTA.

Art. 70 Sottosistema V1: "Riserve di naturalità"

1. Costituiscono Riserva di naturalità le aree collinari prevalentemente boscate del territorio di Civitella in Val di Chiana e quelle caratterizzate da continuità vegetazionale e idro-geomorfologica; ricche di masse arboree, cespuglieti, prati-pascolo e seminativi interclusi nelle aree boscate, esse assumono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l'intero territorio, costituendo nell'insieme un complesso ecosistema caratterizzato da elevata naturalità.

2. Le parti di territorio comprese nel sottosistema V1 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare, dove il Piano Strutturale prevede interventi finalizzati: alla diversificazione del paesaggio, elemento essenziale per la conservazione della biodiversità animale e vegetale, garantendo il mantenimento dei corridoi ecologici e la presenze di impianti arborei e vegetazionali non colturali (siepi, filari residui, alberi isolati); alle sistemazioni idrauliche superficiali, in particolare per le aree a rischio di accelerazione dell'erosione dei versanti; all'impiego di colture stabilizzanti, che favoriscano lo sviluppo della vegetazione naturale lungo i corsi d'acqua e nei versanti più acclivi riducendo le azioni erosive.

3. Nelle parti di territorio ricadenti nel sottosistema V1 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati:

  • - alla salvaguardia e al recupero dei boschi e degli arbusteti mediante interventi di ri-naturalizzazione e riforestazione guidata;
  • - alla ri-colonizzazione vegetazionale delle aree denudate;
  • - al recupero delle aree agricole abbandonate;
  • - alla riconversione di aree di prato-pascolo in forte pendenza in aree boscate;
  • - alla riconversione di aree a seminativi in forte pendenza in aree boscate o a prato-pascolo;
  • - al recupero e mantenimento dei terrazzamenti;
  • - alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione);
  • - al mantenimento e ripristino del sistema insediativo antico (edifici e manufatti rurali, opifici, percorsi, terrazzamenti, assetti colturali, elementi vegetazionali, ecc);
  • - all'apertura di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo naturalistico.

4. Per gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola si vedano le prescrizioni contenute nei diversi ambiti del sottosistema:

  • - V1.1 "Riserva di biodiversità delle colline di Civitella"
  • - V1.2 "Riserva di biodiversità dei pianalti dell'Arno"

Art. 71 Ambito V1.1 "Riserva di biodiversità delle colline di Civitella"

1. L'ambito è caratterizzato dalla presenza di estese aree boscate e arbustate, rispettivamente della serie delle querce e della macchia mediterranea, distese su morfologie molto acclivi, con soprassuoli di esiguo spessore. L'orientamento dei versanti definisce una migliore o peggiore qualità del bosco e conseguentemente l'integrità del suo ecosistema. All'interno delle aree boscate, sui pendii meno acclivi, sono presenti appezzamenti coltivati ad oliveti e vigneti, prati-pascoli; aree in abbandono o in fase di colonizzazione naturale, testimonianze di usi agricoli non più riproposti.

2. Gli interventi dovranno essere coerenti con le indicazioni di mantenere e potenziare le caratteristiche di biodiversità presenti nel territorio, cos&igrave come previsto dal PTC della Provincia di Arezzo e dalla Scheda ambito di paesaggio 15 del PIT - Piana di Arezzo e Valdichiana -.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse" e "Spazi scoperti di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di serre temporanee e permanenti (comma 1, 2, 3) e dei manufatti necessari all'attività agricola amatoriale (comma 4) di cui all'art. 93 delle presenti norme.

Art. 72 Ambito V1.2: "Riserva di biodiversità dei pianalti dell'Arno"

1. L'ambito, compreso tra il fiume Arno e il tracciato della linea ferroviaria Firenze-Roma, è connotato da un territorio che presenta elevati valori paesaggistici e naturalistici: prati pascolati e seminativi, boschi, vegetazione ripariale arborea e arbustiva. Il sito presenta inoltre un notevole interesse faunistico: svernamento, sosta e nidificazione per uccelli acquatici, luogo di caccia e nidificazione per numerose specie di rapaci legati ad ambienti agricoli tradizionali; presenza di numerosi invertebrati acquatici e anfibi di notevole interesse conservazionistico.

2. Una parte consistente di territorio compreso nell’ambito è già classificata come “Riserva naturale regionale Ponte e Buriano e Penna”, Siti della Rete Natura 2000, Siti di interesse comunitario (SIC) e regionale (SIR).
Gli interventi previsti nell’ambito saranno disciplinati sulla base del Regolamento delle Riserve Naturali Regionali “Valle dell'Inferno e Bandella e Ponte Buriano Penna” e dalla LR n.30/2015.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse" e "Spazi scoperti di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli; la realizzazione di manufatti e annessi di cu all'art. 93 delle presenti norme.

Per gli interventi sulle aree e gli edifici dell’Ambito è necessario adottare le misure di conservazione del sito per contenute nell’allegato C della DGR 1223/2015 della Regione Toscana.

Art. 73 Sottosistema V2: "Aree agricole coltivate"

1. Sono aree dislocate su differenti partizioni morfologiche, prevalentemente coltivate a oliveti e vigneti, con impianti di tipo tradizionale o di nuovo impianto (nelle zone collinari); prati, seminativi asciutti e irrigui (nelle zone pianeggianti); caratterizzate da assetti agricoli generalmente a media redditività, queste parti sono connotate dalla permanenza dei caratteri tipici del paesaggio Civitellino.

La pianificazione degli assetti produttivi agricoli dovrà avere come riferimento territoriale i sottobacini idrografici presenti nel territorio di Civitella in Val di Chiana: in tal senso, i programmi aziendali dovranno valutare e individuare criteri di "compensazione e miglioramento ambientale" cui attenersi in relazione alle diverse caratteristiche degli stessi.

2. Le parti di territorio comprese nel sottosistema V2 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare, dove il Piano Strutturale prevede interventi finalizzati: al mantenimento e all'incentivazione della funzione agricola, alla salvaguardia ed al potenziamento dei caratteri agricoli tradizionali (trame e modalità insediative del paesaggio agrario); al mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale; alla riqualificazione delle situazioni di degrado e di "incongruenza" tipologica, al recupero del patrimonio edilizio presente.

Gli interventi dovranno essere coerenti con le indicazioni di "conservazione attiva" delle risorse agroambientali, paesaggistiche, sociali ed economiche del territorio rurale, cos&igrave come previsto dal PTC della Provincia di Arezzo e dalla Scheda ambito di paesaggio 15 del PIT- Piana di Arezzo e Valdichiana -.

3. Nelle parti di territorio ricadenti nel sottosistema V2 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati:

  • - a riconfigurare la qualità paesistico-ambientale delle aree agricole compromesse, favorendo il ripristino degli elementi tradizionali di struttura del paesaggio (siepi, piccoli boschi, ragnaie, percorsi, impianti vegetazionali di segnalazione, filari alberati, specchi d'acqua, ecc.) come parte integrante dei programmi aziendali;
  • - a individuare le operazioni preventive di sistemazione dei versanti e di regimazione delle acque superficiali, evitando di compromettere, alterare o procurare dissesti alla stabilità dei suoli;
  • - a ripristinare, piantumare e mantenere gli impianti vegetazionali, in particolare: i filari alberati e le siepi che delimitano i fondi agricoli e i percorsi;
  • - a mantenere e ripristinare gli invasi lacuali e salvaguardare le fasce di vegetazione limitrofe;
  • - a favorire la messa a coltura dei campi abbandonati.

4. Per gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola si vedano le prescrizioni contenute nei diversi ambiti del sottosistema:

  • - Ambito V2.1: "Aree collinari terrazzate"
  • - Ambito V2.2: "Aree di crinale"
  • - Ambito V2.3: "Aree di fondovalle"
  • - Ambito V2.4: "Aree di pianura ondulata"
  • - Ambito V2.5: "Aree di pianura"
  • - Ambito V2.6: "Aree con centri turistico-ricettivi"
  • - Ambito V2.7: "Aree del parco agri-urbano"

Art. 74 Ambito V2.1 "Aree collinari terrazzate"

1. Comprende le parti di territorio poste nei bassi versanti del sistema collinare, i meno acclivi, quelli di transizione tra le aree agricole produttive della pianura e le masse boscate della collina; queste aree sono caratterizzate da coltivazioni a uliveto e vigneto, condotte prevalentemente da aziende medie e piccole che, nella riorganizzazione degli assetti agrari recenti, hanno operato in parte una sostituzione dell'oliveto tradizionale con nuovi impianti colturali.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.1 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: alla conservazione e manutenzione degli elementi di struttura dei paesaggi e degli assetti agricoli tradizionali; in particolare dei terrazzi, delle ciglionature e dei sistemi di regimazione e collettamento delle acque superficiali; degli impianti vegetazionali esistenti; di edifici e manufatti storici, delle loro pertinenze pavimentate; della trama dei percorsi di accesso ai fondi e della viabilità minore.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse" e "Spazi scoperti di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, qualora vi siano altre disponibilità di superficie aziendale in aree ricadenti nel negli ambiti V2.3, V2.4 che consentano collocazione e inserimento adeguati;
  • - la realizzazione di serre temporanee e permanenti (comma 1, 2, 3) e dei manufatti necessari all'attività agricola amatoriale (comma 4) di cui all'art. 93 delle presenti norme.

Art. 75 Ambito V2.2: "Aree di crinale"

1. L'ambito, caratterizzato da elevate qualità paesaggistiche, anche connesse alla visibilità ed intervisibilità dei luoghi, è variamente connotato dal sistema delle relazioni che si è stabilito tra morfologia dei crinali, principi insediativi, accessi, aree boscate e agricole che ne delimitano le aree.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.2 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: a preservare le regole insediative storiche, mantenere le trame del paesaggio agrario tradizionale, creare una fascia di tutela e conservazione delle aree boscate e delle qualità panoramiche dei luoghi.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse" e "Spazi scoperti di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli;
  • - la realizzazione di serre temporanee e permanenti (comma 1, 2, 3) e dei manufatti necessari all'attività agricola amatoriale (comma 4) di cui all'art. 93 delle presenti norme.

Art. 76 Ambito V2.3: "Aree di fondovalle"

1. La configurazione fisica dell'ambito comprende ampie aree di fondovalle, pianificate della bonifica idraulica e fondiaria, che si incuneano nei sistemi collinari, che presentano nelle parti centrali una rete di canali di drenaggio, evidenziata da formazioni boschive lineari.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.3 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: a incentivare assetti agricoli che ripropongano usi del suolo, trame e orditure agricole coerenti con le specificità fisico- paesaggistiche dei luoghi; garantendo il funzionamento della rete dei canali di drenaggio; tutelando gli impianti vegetazionali, naturali ed artificiali, tipici degli ambienti umidi.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse" e "Spazi scoperti di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle NTA del Piano Strutturale, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - la realizzazione di serre permanenti (comma 2, 3) di cui all'art. 93 delle presenti norme.

Art. 77 Ambito V2.4: "Aree di pianura ondulata"

1. Sono aree contraddistinte da lievi pendenze, coltivate ad oliveti, vigneti e seminativi, connotate dalla presenza di numerosi impianti arborei a macchia e filari; sono caratterizzate da un uso agricolo fortemente frazionato, che nel tempo non ha subito evidenti cambiamenti; la maglia rurale, organizzata intorno a complessi architettonici, è servita da una viabilità rurale ramificata di notevole qualità paesaggistica.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.4 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: alla conservazione e manutenzione degli elementi di struttura dei paesaggi e degli assetti agricoli tradizionali; in particolare, dei diversi assetti colturali connotati da una maglia fitta, dei sistemi di regimazione e collettamento delle acque superficiali, degli impianti vegetazionali esistenti, degli edifici e manufatti storici, delle pertinenze pavimentate, della trama della viabilità minore.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse" e "Spazi scoperti di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi

  • - la realizzazione di serre permanenti (comma 2, 3) di cui all'art. 93 delle presenti norme.

Art. 78 Ambito V2.5: "Aree di pianura"

1. Sono aree caratterizzate dalla presenza di grandi e medie proprietà fondiarie, connotate da una agricoltura specializzata di tipo monoculturale, organizzata da una fitta rete di canali artificiali che regola il funzionamento idraulico del territorio. La trama degli insediamenti, originariamente fondata sulle grandi fattorie agricole e sul reticolo stradale funzionale al loro collegamento, si è modificata a seguito di una certa densificazione degli insediamenti rurali ed una frammentazione dei fondi agricoli.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.5 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: a regolamentare gli assetti colturali, escludendo la possibilità di incrementare ulteriormente gli insediamenti abitativi e l'infrastrutturazione. Obiettivo prioritario è la tutela della struttura storica della bonifica, del sistema insediativo delle fattorie, dei borghi rurali e della maglia viaria della bonifica; degli impianti idraulici, con la rete dei canali e le aree delle colmate.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse" e "Spazi scoperti di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il “centro aziendale” nel territorio dell’ambito alla data di adozione del Piano Strutturale e ricadano all’interno della fascia denominata “Aree agricole speciali” (As), previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, ad eccezione della fascia denominata "Aree agricole speciali" (As);
  • - la realizzazione di serre temporanee e permanenti (comma 1, 2, 3) e dei manufatti necessari all'attività agricola amatoriale (comma 4) di cui all'art. 93 delle presenti norme.

Art. 79 Ambito V2.6: "Aree con centri turistico-ricettivi"

1. Sono aree coltivate prevalentemente a vigneto-oliveto, caratterizzate dalla presenza di ville e fattorie (aziende agricole di medio-grandi dimensioni), dotate di servizi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che si prefiggono di integrare l'attività agricola con quella turistica e ricettiva.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.6 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: al mantenimento dell'attività agricola ed alla creazione di centri turistico-ricettivi. Il programma aziendale può prevedere le destinazioni d'uso turistico-ricettiva, servizi e attrezzature di uso pubblico negli edifici ricadenti all'interno dell'Ambito: fermo restando che, seppure deruralizzati e trasferiti a questi utilizzi, essi non possono essere scorporati dalla sommatoria dei volumi presenti e necessari alla conduzione dell'azienda agricola; in tal senso restano quota parte delle volumetrie aziendali e devono essere computati nello stesso programma o nei successivi programmi aziendali. Gli interventi sono di norma subordinati all'approvazione di un Piano Attuativo.

Le aree che appartengono all'ambito sono perimetrate e contrassegnate dalla sigla V2.6 sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento".

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse", "Spazi scoperti di uso pubblico", "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" e "Attività turistico-ricettive" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di serre temporanee e permanenti (comma 1, 2, 3) e dei manufatti necessari all'attività agricola amatoriale (comma 4) di cui all'art. 93 delle presenti norme.

Art. 80 Ambito V2.7: "Aree del parco agri-urbano"

1. L'ambito comprende una parte di territorio collocata entro una zona di transizione tra le aree urbanizzate di Badia al Pino, Pieve al Toppo, Tegoleto e un'ampia porzione di campagna caratterizzata da aree prevalentemente coltivate, attraversate da una maglia viaria d'interesse comunale, con percorsi che si dirigono verso i centri abitati, la collina e la pianura circostante. In alcune di queste aree permangono interessanti elementi del paesaggio agrario tradizionale, trame e insediamenti rurali di buona qualità architettonica. La struttura morfologica, gli impianti vegetali, le giaciture dei percorsi e dei canali di bonifica, caratterizzano il carattere di questi luoghi in relazione ai contesti urbani che li circondano, e costituiscono il punto di partenza per la costruzione di un nuovo progetto di paesaggio.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.7 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: a garantire il mantenimento degli elementi e degli assetti agricoli di valore paesaggistico, attraverso un progetto di riqualificazione ambientale che contempli il recupero delle aree che presentano criticità, una libera e migliore fruizione: con l'obiettivo di realizzare un "parco" nel quale i caratteri del paesaggio agrario tradizionale e le attività agro-colturali siano salvaguardati, mantenuti, valorizzati e allo stesso tempo, resi compatibili con nuove funzioni.

Alcune aree del Ambito V2.7 che ricadono all'interno del perimetro del territorio urbanizzato non sono considerate parti del territorio rurale. In tali aree non si applicano le disposizioni dei cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65/2014.

3. Il Piano Operativo individua il perimetro del "progetto guida" siglato PG che dovrà essere elaborato per definire le prescrizioni e gli strumenti d'attuazione necessari alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, come previsto nel PS (con riferimento allo schema direttore SD 5: Il parco agri-urbano); in tal senso, l'amministrazione dovrà predisporre un progetto di massima unitario che comprenda la fattibilità economica degli interventi, il dimensionamento dei servizi necessari allo svolgimento delle attività previste nel parco, le modalità di intervento finalizzate al recupero e alla valorizzazione delle aree agricole. Per il buon esito del "progetto guida" sarà determinante attivare processi partecipativi, in modo da ottenere proposte, osservazioni e pareri inerenti la gestione del parco stesso. L'Amministrazione Comunale provvederà a dare avvio alla elaborazione del PG entro un anno dalla data di approvazione del Piano Operativo.

4. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse", "Spazi scoperti di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

5. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle NTA del Piano Strutturale, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle NTA del Piano Strutturale, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - la realizzazione di serre permanenti (comma 2, 3) di cui all'art. 93 delle presenti norme, ad eccezione delle aziende che svolgono attività floro-vivaistiche e abbiano già realizzato il “centro aziendale” nel territorio dell’ambito alla data di adozione del Piano Strutturale.

6. Per gli edifici dell’Ambito che ricadono all’interno del perimetro del territorio urbanizzato (perimetrati e siglati con la categoria di intervento loro assegnata) sono ammessi:

  • - interventi di ampliamento una tantum per unità abitativa esistente alla data di adozione del presente PO, fino a un massimo di 50 mq. di SE, con esclusione degli edifici di valore storico (siglati co, cs; e di quelli siglati mr). Le addizioni volumetriche non dovranno determinare una SE totale > 150 mq., né comportare l’aumento delle unità abitative; gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione tipologica e formale dell’organismo edilizio e attuati secondo appropriate regole di crescita o di aggregazione dello stesso.
  • - gli interventi pertinenziali di cui all’art. 42 delle presenti norme, con le caratteristiche e le condizioni di cui all’art. 66, comma 2 e 4.

Gli interventi pertinenziali non sono cumulabili con quelli previsti nell’art.20 delle presenti NTA.

Art. 81 Sottosistema V3: "Aree periurbane di transizione"

1. Ubicate prevalentemente a ridosso dei centri abitati, comprendono situazioni diverse ed eterogenee: residui di bosco, orti e colture a vite-olivo, aree agricole intercluse o abbandonate, aree agricole di rilevante pregio paesaggistico e ambientale. Queste aree, storicamente vocate a funzioni e attività miste (legate alle esigenze dell'adiacente tessuto urbano), sono contraddistinte da un paesaggio agricolo a trame minute, fortemente antropizzato.

2. Le parti di territorio comprese nel sottosistema V3 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare, dove il Piano Strutturale prevede interventi finalizzati: alla salvaguardia degli elementi del paesaggio rurale, con particolare attenzione al recupero degli spazi aperti e dei principali elementi caratterizzanti (siepi, boschi, arbusteti), al mantenimento degli assetti agricoli di tipo tradizionale, al ripristino dei percorsi storici, degli impianti vegetazionali (filari alberati, alberature isolate o a macchia), alla rinaturalizzazione delle aree abbandonate o degradate.

Alcune aree del sottosistema V3 che ricadono all'interno del perimetro del territorio urbanizzato non sono considerate parti del territorio rurale. In tali aree non si applicano le disposizioni dei cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65/2014.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse" e "Spazi scoperti di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle NTA del Piano Strutturale, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle NTA del Piano Strutturale, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - la realizzazione di serre temporanee e permanenti (comma 1, 2, 3) di cui all'art. 93 delle presenti norme.

5. Per gli edifici dell’Ambito che ricadono all’interno del perimetro del territorio urbanizzato (perimetrati e siglati con la categoria di intervento loro assegnata) sono ammessi:

  • - interventi di ampliamento una tantum per unità abitativa esistente alla data di adozione del presente PO, fino a un massimo di 50 mq. di SE, con esclusione degli edifici di valore storico (siglati co, cs; e di quelli siglati mr). Le addizioni volumetriche non dovranno determinare una SE totale > 150 mq., né comportare l’aumento delle unità abitative; gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione tipologica e formale dell’organismo edilizio e attuati secondo appropriate regole di crescita o di aggregazione dello stesso.
  • - gli interventi pertinenziali di cui all’art. 42 delle presenti norme, con le caratteristiche e le condizioni di cui all’art. 66, comma 2 e 4.

Gli interventi pertinenziali non sono cumulabili con quelli previsti nell’art.20 delle presenti NTA.

Art. 82 Sottosistema V4: "Connessioni fluviali"

1. Le connessioni fluviali si configurano come componente primaria della rete ecologica del territorio Civitella in Val di Chiana: per le caratteristiche degli ecosistemi presenti e per la continuità ambientale che garantiscono alle diverse parti del territorio (riserve di biodiversità, aree agricole, spazi verdi urbani e territoriali); costituite da aree tra le più sensibili dal punto di vista idrologico ed ambientale, sono organizzate lungo i corsi d'acqua principali: Torrente Trove, borro della Trove, Torrenti Esse, Fosso del Corniola, Torrente Lota, Borro del Lota, Fosso Costone, Borro del Canascione, Borro della Lodola, Borro del Fimaggio; e sulla rete degli affluenti minori, che costituiscono un reticolo ritenuto indispensabile nel supportare la rete ecologica di livello territoriale.

2. Le parti di territorio comprese nel sottosistema V4 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare, dove il Piano Strutturale prevede interventi finalizzati: alla salvaguardia e al riequilibrio degli ecosistemi fluviali, all'eliminazione delle attività non compatibili con i caratteri paesaggistici e le prestazioni ambientali di questi luoghi, favorendo la continuità del reticolo idrografico, la tutela degli alvei e di tutte le aree di divagazione delle acque, delle fasce vegetazionali riparali, delle presenze faunistiche; al controllo dei fenomeni di esondazione che determinano situazioni di pericolosità idraulica e alla riduzione della pericolosità idrogeologica; alla salvaguardia degli assetti agricoli tradizionali, alla riconversione delle colture non compatibili, alla creazione di un sistema di fruizione di tipo naturalistico per le attività di tempo libero.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse" e "Spazi scoperti di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di manufatti e annessi di cu all'art. 93 delle presenti norme.
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli.

Art. 83 Sottosistema V5: "Capisaldi del verde territoriale"

1. Il sottosistema è connotato da un insieme di "luoghi verdi" per il tempo libero, caratterizzati da diversi tipi di spazi e attrezzature; essi comprendono aree di compensazione ambientale, parti di territorio agricolo, aree boscate, nelle quali è possibile svolgere anche attività ricreative e culturali.

2. Le parti di territorio comprese nel sottosistema V5 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare, dove il Piano Strutturale prevede interventi finalizzati: alla realizzazioni di aree e strutture da destinare a servizi per le attività di tempo libero, percorsi didattici, servizi culturali di interesse territoriale; valorizzando e salvaguardando i caratteri ambientali e storici del territorio.

Il Piano Operativo fornisce prescrizioni e indicazioni per le modalità di intervento e i relativi strumenti d'attuazione nelle singole aree.

3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola si vedano le prescrizioni contenute nei diversi ambiti del sottosistema:

  • - Ambito V5.1: "Centri di equitazione"
  • - Ambito V5.2: "Parchi archeologici"
  • - Ambito V5.3: "Aree attrezzate"
  • - Ambito V5.4: "Area di pesca sportiva"
  • - Ambito V5.5: "Parco faunistico-naturalistico di Cornia"
  • - Ambito V5.6: "Aree di compensazione e mitigazione ambientale"

Art. 84 Ambito V5.1: "Centri di equitazione"

1. L'ambito comprende aree dove sono già insediate attività di allevamento dei cavalli, situate prevalentemente in zone di fondovalle, pianura e lungo la via Vecchia Senese, che si prestano a svolgere anche a livello territoriale un ruolo di servizio per attività sportive e ricreative.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V5.1 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: alla riqualificazione delle strutture esistenti e all'integrazione con altre attività: scuola di equitazione, ippoterapia, maneggio coperto, escursioni di trekking a cavallo. In relazione a queste attività potranno essere realizzate piste e piccoli circuiti; dei "paddock" per lo stazionamento degli animali e una club-house con relativi servizi, da realizzare con strutture provvisorie e removibili, non più alte di un piano. Per queste strutture sarà obbligatorio sottoscrivere una convenzione (o atto d'obbligo unilaterale) in sede di approvazione del progetto, che preveda contestualmente alla cessazione delle attività la loro rimozione, la bonifica delle aree, il ripristino dei luoghi.

Per le aree dell’ambito interessate da interventi di trasformazione previsti dal Piano Strutturale, è inteso che gli interventi per i quali non è prevista l’attuazione nel presente PO sono solo quelli riferibili alla realizzazione di strutture e attrezzature funzionali alle attività “integrative” di cui sopra.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse", "Spazi scoperti di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di serre temporanee e permanenti (comma 1, 2, 3) e dei manufatti necessari all'attività agricola amatoriale (comma 4) di cui all'art. 93 delle presenti norme.

Art. 85 Ambito V5.2: "Parchi archeologici"

1. L'ambito comprende alcune aree di particolare interesse storico-culturale collocate in contesti di riconosciuto valore paesaggistico, caratterizzate dalla presenza di beni archeologici importanti da salvaguardare, tutelare e valorizzare. Queste aree, che hanno assunto un significato rilevante nella struttura identitaria e testimoniale della comunità locale, potranno essere, meglio individuate e classificate di concerto con gli Enti competenti, secondo quanto previsto dalla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V5.2 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: alla migliore sistemazione e fruizione delle aree archeologiche, attraverso opportune campagne di scavo e la realizzazione di servizi e percorsi per attività didattiche e ricreative.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse", "Spazi scoperti di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di manufatti e annessi di cu all'art. 93 delle presenti norme;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli.

Art. 86 Ambito V5.3: "Aree attrezzate"

1. L'ambito comprende poggi e aree boscate che assumono un particolare rilievo dal punto di vista paesaggistico e morfologico, con ancora evidenti in alcuni casi memorie e manufatti di siti fortificati, cave dismesse e archeologia industriale.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V5.3 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: alla realizzazione di aree attrezzate per attività culturali, tempo libero, didattica ambientale e view-point, alla valorizzazione dei manufatti di interesse storico e archeologico e dei loro spazi di pertinenza, alla sistemazione delle aree boscate e al miglioramento della loro fruizione attraverso il ripristino dei tracciati esistenti.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse", "Spazi scoperti di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di manufatti e annessi di cu all'art. 93 delle presenti norme;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli.

Art. 87 Ambito V5.4: "Aree di pesca sportiva"

1. L'ambito comprende aree con laghetti che si prestano a svolgere a livello territoriale un ruolo di servizio per attività sportive e ricreative.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V5.4 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: alla realizzazione di un'area di pesca sportiva con relative attrezzature in prossimità del lago esistente.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse", "Spazi scoperti di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di manufatti e annessi di cu all'art. 93 delle presenti norme;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli.

Art. 88 Ambito V5.5: "Parco faunistico-naturalistico di Cornia"

1. L'ambito comprende una porzione di territorio classificata ad alto valore naturalistico-paesaggistico, situata alle quote più elevate della collina di Civitella e caratterizzata dalla presenza di impianti vegetazionali di notevole interesse botanico, oltre che dallo stazionamento di specie nidificanti di avifauna legate a questo habitat.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V5.5 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: a favorire la realizzazione di percorsi e piccole attrezzature per la fruizione delle aree boscate ed arbustate, per attività didattiche e di ricerca, itinerari faunistici e punti per attività di bird-watching. Con l'obiettivo di conservare e gestire le risorse e le specificità dell'area naturalistica, che ricade nel perimetro proposto per la “Riserva naturale regionale di Cornia” (con riferimento all’art.4 della LR n.30/2015).

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse", "Spazi scoperti di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di manufatti e annessi di cu all'art. 93 delle presenti norme;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli.

Art. 89 Ambito V5.6: "Aree di compensazione e mitigazione ambientale"

1. Le aree che ricadono nell'ambito sono porzioni di territorio nelle quali si prevede la realizzazione di particolari impianti boschivi ed arbustivi, radure, barriere vegetali e artificiali in prossimità degli insediamenti industriali, residenziali e delle infrastrutture viarie, con l'obiettivo mitigare e compensare il loro impatto sul paesaggio e sull'aria.

Nelle parti di territorio ricadenti nell’ambito V5.6 il Piano Operativo prevede e consente interventi finalizzati: a migliorare la qualità dell’ambiente nei diversi contesti paesaggistici, attraverso opportune sistemazioni del suolo e riconfigurazioni dello spazio aperto che garantiscano il potenziamento degli ecosistemi urbani e territoriali, la realizzazione di spazi verdi, liberi o attrezzati per le attività di tempo libero, percorsi ed eventuali parcheggi alberati.
Per gli impianti vegetali dovranno essere utilizzate specie arboree ed arbustive di tipo autoctono (con riferimento alle disposizioni di cui all’art.80, comma 7 e 9, della LR n.30/2015), le cui dinamiche di crescita favoriscano la formazione di “boschi naturali”, privilegiando nei casi opportuni la piantumazione di quelle con buona capacità di assorbimento degli inquinanti (per la scelta si può consultare un’apposita applicazione al seguente indirizzo web: https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/), con riferimento agli interventi previsti dal PRQA (Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente).
Alcune aree dell’Ambito V5.6 che ricadono all’interno del perimetro del territorio urbanizzato non sono considerate parti del territorio rurale. In tali aree non si applicano le disposizioni dei cui al Titolo IV, Capo III “Disposizioni sul territorio rurale” della LR n.65/2014.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse", "Spazi scoperti di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, costruzione di nuovi edifici rurali, manufatti e altri annessi.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di manufatti e annessi di cu all'art. 93 delle presenti norme;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli.

5. Per gli edifici dell’Ambito che ricadono all’interno del perimetro del territorio urbanizzato (perimetrati e siglati con la categoria di intervento loro assegnata) sono ammessi:

  • - interventi di ampliamento una tantum per unità abitativa esistente alla data di adozione del presente PO, fino a un massimo di 50 mq. di SE, con esclusione degli edifici di valore storico (siglati co, cs; e di quelli siglati mr). Le addizioni volumetriche non dovranno determinare una SE totale > 150 mq., né comportare l’aumento delle unità abitative; gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione tipologica e formale dell’organismo edilizio e attuati secondo appropriate regole di crescita o di aggregazione dello stesso.
  • - gli interventi pertinenziali di cui all’art. 42 delle presenti norme, con le caratteristiche e le condizioni di cui all’art. 66, comma 2 e 4.

Gli interventi pertinenziali non sono cumulabili con quelli previsti nell’art.20 delle presenti NTA.

Art. 90 Sottosistema V6: "Capisaldi del verde urbano"

1. Sono capisaldi del verde urbano i parchi e i giardini storici, i parchi urbani attrezzati, le aree sportive e gli spazi aperti e scoperti (pubblici e privati) che si configurano come parti qualificate della rete ecologica: posti all'interno o in prossimità delle aree urbanizzate, sono elementi di continuità tra queste ultime e il territorio aperto; aree, elementi puntuali e lineari (diversi per carattere, destinazione, dimensione) funzionali alla costruzione e all'organizzazione di connessioni utili al riequilibrio dell'ecosistema urbano e ambientale (rispetto all'irraggiamento solare e all'impermeabilizzazione dei suoli), con un ruolo e un valore paesaggistico irrinunciabili.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nel sottosistema V6 il Piano Strutturale prevede interventi finalizzati: alla salvaguardia e al potenziamento di tutti quegli elementi che formano la rete ecologica urbana e territoriale, alla realizzazione di spazi verdi, liberi o attrezzati, per le attività di tempo libero; con l'obiettivo di migliorare l'ambiente urbano e la qualità dei differenti "materiali" che lo caratterizzano.

Tutte le aree del sottosistema V6 ricadono all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e non sono considerate parti del territorio rurale. In tali aree non si applicano le disposizioni dei cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65/2014.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Per gli edifici dell’Ambito che ricadono all’interno del perimetro del territorio urbanizzato (perimetrati e siglati con la categoria di intervento loro assegnata) sono ammessi:

  • - interventi di ampliamento una tantum per unità abitativa esistente alla data di adozione del presente PO, fino a un massimo di 50 mq. di SE, con esclusione degli edifici di valore storico (siglati co, cs; e di quelli siglati mr). Le addizioni volumetriche non dovranno determinare una SE totale > 150 mq., né comportare l’aumento delle unità abitative; gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione tipologica e formale dell’organismo edilizio e attuati secondo appropriate regole di crescita o di aggregazione dello stesso.
  • - gli interventi pertinenziali di cui all’art. 42 delle presenti norme, con le caratteristiche e le condizioni di cui all’art. 66, comma 2 e 4.

Gli interventi pertinenziali non sono cumulabili con quelli previsti nell’art.20 delle presenti NTA.

5. Le strade all'interno dell'ambito V6 possono avere caratteristiche assimilabili a quelle del sistema della residenza.

Art. 91 Disciplina degli interventi nel territorio rurale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale e nuova edificazione nelle aree ad uso agricolo del territorio rurale, ovvero la realizzazione di abitazioni, annessi, manufatti temporanei e non temporanei per lo svolgimento delle attività agricole, fatte salve le prescrizioni e le limitazioni contenute nelle presenti norme, fanno riferimento ai contenuti, alle modalità e alle procedure di cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65/2014 e alle disposizioni del Regolamento di attuazione n.63/R/2016.

2. Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) di cui all'art. 74 della LR 65/2014.

Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrive la situazione e individua gli interventi (agronomici, ambientali, edilizi), le fasi e i tempi di realizzazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale, come meglio specificato all'art. 7 (e artt. 8, 9, 10) del Regolamento di attuazione 63R/2016.

Il Programma Aziendale assume valore di Piano Attuativo nel caso in cui si preveda:

  • - la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di nuove costruzioni, annessi o ampliamenti con SE ≥ a 400 mq.
  • - interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.

In questi casi, gli elaborati del programma aziendale dovranno essere integrati con quelli del piano attuativo.

3. Superfici fondiarie minime di cui all'art. 73, comma 2 e 4 e art. 82, comma 1, LR n.65/2014.

Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, oppure in caso di mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali sono quelle definite dalle disposizioni in materia contenute nel PTC dalla Provincia di Arezzo, come specificato all'art. 5 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016.

Per la dimostrazione dell'utilizzo produttivo dei terreni, si assumono le tipologie colturali effettivamente presenti al momento della presentazione del programma aziendale, che dovranno risultare da un'apposita relazione tecnica e/o dal classamento catastale riscontrabile alla data dell'istanza.

4. Buone pratiche e opere di sistemazione ambientale

La qualità del paesaggio rurale, la tutela del patrimonio territoriale e il mantenimento della sua struttura, con riferimento ai contenuti dell'art. 68 della LR n.65/2014, dovranno essere assicurati tenendo conto delle indicazioni e delle modalità di gestione cui attenersi individuate per ciascun Sottosistema e Ambito, delle "buone pratiche" di sistemazione ambientale e paesaggistica in virtù delle quali dovranno essere previste opere di riqualificazione ambientale finalizzate:

  • - al mantenimento e/o alla ricostituzione di ecosistemi naturali, vegetazione ripariale, filari e sistemazioni arboree di pregio;
  • - alla tutela e al mantenimento della viabilità minore, dei terrazzamenti collinari e degli altri elementi storici del paesaggio agrario consolidato.
  • - al recupero e alla valorizzazione di parti del territorio dove consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agro-silvo-pastorali.

Gli interventi di miglioramento e tutela ambientale sono obbligatori e devono costituire una adeguata compensazione in termini di "benefici collettivi", da associare agli interventi "ordinari" assoggettati al PAPMAA (che per quanto possano produrre anche benefici di tipo ambientale, non possono essere considerati di miglioramento ma piuttosto di manutenzione, riconducibili ad una corretta conduzione aziendale): la mancata previsione di queste opere impedisce l'approvazione dei programmi aziendali.

Possono essere considerate opere di miglioramento e sistemazione ambientale, ad esempio:

  • - gli interventi di messa in sicurezza idraulica e geomorfologica;
  • - il ripristino di aree degradate o interessate da fenomeni di erosione con la rimessa a coltura;
  • - i progetti connessi di rimboschimento e piantumazione di essenze autoctone;
  • - il recupero di manufatti di valore storico testimoniale come mulini, tabernacoli, fonti, vasche e cisterne, ponti, terrazzamenti.

Nel caso le caratteristiche aziendali non consentano la realizzazione di adeguate opere di miglioramento ambientale, le stesse, sulla base di adeguate e motivate proposte dell'imprenditore, potranno essere previste all'esterno dall'ambito aziendale e finalizzate alla realizzazione e/o gestione di aree a verde pubblico.

Il Piano Aziendale deve contenere una esauriente descrizione di queste opere (elencate e quantificate in un'apposita "relazione", con allegati un computo metrico estimativo e un quadro economico di riferimento).

Art. 92 Nuove costruzioni nel territorio rurale (programma aziendale)

1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo, previa approvazione del programma aziendale, soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere realizzati secondo la regola insediativa locale, preferibilmente con tecniche costruttive tradizionali e impianti planivolumetrici caratterizzati da volumi semplici, che per forma, dimensione e localizzazione assicurino un inserimento coerente nel paesaggio, senza interferire negativamente con le visuali panoramiche, gli elementi e le relazioni significative con i contesti e gli insediamenti di valore storico ambientale; soluzioni progettuali e materiali riconducibili ai linguaggi dell'architettura contemporanea potranno essere ammessi nella logica della reinterpretazione dell'edilizia rurale, dello sviluppo della bioedilizia e del risparmio energetico.

Nell'ambito del PAPMAA dovrà essere redatto uno specifico studio sull'inserimento paesaggistico ambientale della nuova costruzione: elaborando una comparazione tra più ipotesi, una puntuale rappresentazione dello stato dei luoghi e degli effetti prodotti dalla nuova costruzione.

2. I nuovi edifici rurali ad uso abitativo di cui all'art. 73, comma 2, LR n.65/2014 e all'art. 4 del Regolamento di attuazione 63R/2016, ove ammessi, devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

  • - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola, come da programma aziendale, fermo restando che le dimensioni massime ammissibili dovranno essere:
  • - SE ≤ 150 mq. ;
  • - HMax ≤ 6,50 m.; sono ammessi locali seminterrati e interrati non destinati alla presenza continuativa di persone, purché con altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40 e contenuti entro il perimetro dell'edificio (con eventuali accessi o rampe posizionati correttamente rispetto alla morfologia del terreno e/o del terrazzamento).

Per gli interventi valgono inoltre i seguenti criteri generali:

  • - ridurre al minimo sbancamenti e movimenti terra ed evitare abbattimento di alberi, siepi, muri di contenimento e altri elementi che caratterizzano in modo significativo il paesaggio rurale;
  • - limitare l'apertura di nuove strade, salvaguardare i terrazzamenti e non pregiudicare la conservazione delle sistemazioni agrarie di pregio;
  • - negli insediamenti di crinale, in particolare, dovrà essere privilegiata la collocazione "lungo strada", osservando e mantenendo la regola esistente quando il nuovo edificio si accosti ad altri;
  • - accessi carrabili e area di sosta (parcheggio), da realizzare preferibilmente con pavimentazione tradizionali (pietra o mattoni), in terra battuta o con materiali semi-permeabili e cromaticamente idonei;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità, evitando l'uso dell'asfalto, riducendo le aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone;
  • - recinzione della pertinenza, da realizzare preferibilmente con "materiali vegetali" (alberi e arbusti), reti metalliche con siepi senza muretto o cordolo emergente dal piano di campagna, elementi in legno, muretti in pietra o intonacati;
  • - evitare la suddivisione di spazi e corti comuni;
  • - limitare le opere di contenimento, da realizzare quando indispensabili con scarpate inerbite e piantumate, muri in pietrame realizzati o rivestiti a conci regolari faccia a vista.

3. I nuovi annessi agricoli di cui all'art 73, comma 4, LR n.65/2014, ove ammessi, devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

  • - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola, come da programma aziendale;
  • - HMax ≤ 4,50 m.; è ammessa la costruzione di porzioni e dell'intero volume seminterrato o interrato (con eventuali accessi o rampe posizionati correttamente rispetto alla morfologia del terreno e/o del terrazzamento);
  • - nel caso il volume venga realizzato interamente sotto la linea di terra e con un solo piano di calpestio, viene computato all'80% ed è ammesso che una delle pareti perimetrali sia utilizzata come prospetto frontale (simile ad una porzione di un terrazzamento);
  • - in presenza di particolari e comprovate esigenze tecnico-produttive è consentita la costruzione di annessi con un'altezza maggiore: in questi casi, l'HMax di norma non dovrà essere superiore a 9 m. Per l'intervento deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 135, comma 4, della LR n.65/2014.

Per gli interventi valgono inoltre i seguenti criteri generali:

  • - non interferire fisicamente e visivamente paesaggi, edifici e complessi di valore storico culturale;
  • - ridurre al minimo sbancamenti e movimenti terra ed evitare abbattimento di alberi, siepi, muri di contenimento e altri elementi che caratterizzano in modo significativo il paesaggio rurale;
  • - limitare l'apertura di nuove strade, salvaguardare i terrazzamenti e non pregiudicare la conservazione delle sistemazioni agrarie di pregio.

4. Per gli interventi di cui ai precedenti comma 2 e 3 valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

  • - copertura da realizzare preferibilmente a due falde (tetto a capanna), con elementi in laterizio e pendenza ≤ al 30%; sono ammesse coperture ricoperte di vegetazione (tetto verde) secondo i principi dell'architettura sostenibile;
  • - gronde con aggetto ridotto;
  • - limitare l'inserimento di scale esterne;
  • - infissi e sistemi di oscuramento (persiane e portelloni) preferibilmente in legno naturale o verniciato, ammessi anche in pvc, alluminio o metallo verniciati, con colori tradizionali;
  • - tinteggiatura esterna con intonaci traspiranti, preferibilmente a calce, con colori tradizionali;

Sono vietati:

  • - balconi;
  • - uso di elementi di arredo, parapetti e buttafuori in c.a. o in calcestruzzo prefabbricati;
  • - uso di canali di gronda e pluviali in materiale diverso dal rame o dalla lamiera zincata;
  • - uso di canali di gronda o pluviali a sezione quadra o rettangolare;
  • - uso di comignoli prefabbricati in cls o in materiale plastico.
  • - lasciare a vista elementi strutturali in c.a., quali cordolature o travi di bordo, architravi e telai, brani di muratura.
  • - esecuzione di intonaci "falso rustico" (lacrimato, graffiato, a buccia di arancia) e di rivestimenti plastici.

5. I nuovi annessi agricoli a servizio di aziende che non raggiungono i requisiti per la presentazione del programma aziendale di cui all'art. 73, comma 5, LR n.65/2014 e all'art. 6 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

L'installazione di questi annessi è consentita alle seguenti condizioni e criteri generali:

  • - costruzione da realizzare in legno o con materiali leggeri, priva di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
  • - non interferire fisicamente e visivamente paesaggi, edifici e complessi di valore storico culturale;
  • - ridurre al minimo sbancamenti e movimenti terra ed evitare abbattimento di alberi, siepi, muri di contenimento e altri elementi che caratterizzano in modo significativo il paesaggio rurale;
  • - limitare l'apertura di nuove strade, salvaguardare i terrazzamenti e non pregiudicare la conservazione delle sistemazioni agrarie di pregio.

Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

a. Caratteristiche tipologiche e costruttive

  • - struttura, materiali ed elementi caratterizzanti debbono risultare idonei ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale;
  • - dovranno essere previste fasce verdi di ambientazione e mitigazione dell'impatto visivo (filari alberati, alberature isolate o a macchia), con specie vegetali autoctone;
  • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;
  • - distanza minima dagli edifici residenziali esistenti non di proprietà ≥ 50 m. e ≥ 5 m. dal confine di proprietà.

b. Caratteristiche dimensionali

  • - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola, rapportandola ai parametri aziendali previsti dal PTCP, fermo restando che sono comunque ammesse SE ≤ 70 mq. e HMax ≤ 2,60 m.;
  • - in presenza di particolari e comprovate esigenze tecnico-produttive è consentita la costruzione di annessi con un'altezza maggiore: in questi casi, l'HMax di norma non dovrà essere superiore a 3 m. Per l'intervento deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 135, comma 4, della LR n.65/2014.
  • - ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti regole è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (tettoie, baracche, manufatti precari, condonati e simili), la realizzazione del nuovo annesso è subordinata alla loro definitiva rimozione.

Art. 93 Manufatti temporanei / non temporanei e altri annessi (senza programma aziendale)

1. I manufatti aziendali temporanei e le serre temporanee da installare per un periodo non superiori ai due anni, di cui all'art. 70, comma 1, LR n.65/2014 e all'art. 1 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

  • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

2. I manufatti aziendali e le serre da installare per un periodo superiori ai due anni, di cui all'art. 70, LR n.65/2014 e all'art. 2 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

  • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

3. I manufatti aziendali non temporanei che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, di cui all'art. 70, LR n.65/2014 e all'art. 3 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento. L'installazione di questi manufatti è consentita alle sole aziende agricole.

Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

  • a. Caratteristiche tipologiche e dimensionali

Silos, serbatoi e contenitori in acciaio inox per vino, olio o altri alimenti, quando strettamente collegati alla conduzione aziendale, in presenza di particolari e comprovate esigenze tecnico-produttive e in assenza di spazi disponibili all'interno di edifici e annessi con destinazione d'uso agricola, potranno essere istallati all'esterno negli spazi di pertinenza dell'azienda, con esclusione delle aree di valore storico considerate invarianti strutturali (siglate cv o incluse entro il perimetro di una scheda Leopoldine, o di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuate attraverso appositi "simboli"):

  • - Hmax ≤ 6,5 m.
  • - distanza dagli edifici ≤ 10 m.
  • - numero massimo di contenitori istallabili all'esterno = 6.

La localizzazione di questi manufatti dovrà tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze con i "coni" visivi e panoramici e dovranno essere collocati di norma in prossimità dei prospetti secondari degli edifici.

A tal fine dovranno essere realizzate fasce verdi di ambientazione e mitigazione dell'impatto visivo con specie vegetali autoctone, o "pareti verdi" montate sul perimetro, da realizzare mediante installazione di supporti con apposite griglie (plastiche o metalliche), destinate a ricoprire la struttura con vegetazione rampicante.

Qualora questi manufatti non siano più funzionali alla produzione aziendale dovranno essere rimossi.

I criteri generali sopra descritti valgono anche per la realizzazione di altri manufatti e volumi tecnici.

Le tettoie e le strutture a tunnel dovranno essere realizzate in legno o con materiali ed elementi leggeri che risultino idonei ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale.

In ogni caso, la compatibilità e le condizioni di visibilità nell'inserimento degli impianti nel paesaggio, cos&igrave come la dimostrazione dell'effettiva necessità di installazione dei contenitori all'esterno, dovranno essere appositamente valutate e documentate negli elaborati di progetto.

4. Gli annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali, ovvero i manufatti necessari all'attività agricola amatoriale di cui all'art. 78, LR n.65/2014 e all'art. 12 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

Sono abilitati all'installazione di tali annessi coloro che praticano l'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

L'installazione di questi annessi, destinati al solo rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, è consentita alle seguenti condizioni generali: costruzione da realizzare in legno o con materiali leggeri, semplicemente ancorata al suolo, priva di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo.

Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

  • a. Caratteristiche tipologiche e costruttive
    • - per ciascun fondo è consentita la realizzazione di un solo manufatto, posizionato nel rispetto dell'assetto agrario esistente;
    • - struttura, materiali ed elementi caratterizzanti debbono risultare idonei ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale;
    • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.
  • b. Superfici fondiarie e caratteristiche dimensionali
    • La realizzazione di questi annessi è consentita nel rispetto delle seguenti disposizioni:
    • - superficie fondiaria
      ≥ 2.000 mq. / SC ≤ 15 mq.
    • - superficie fondiaria
      ≥ 5.000 mq. / SC ≤ 20 mq.
    • - superficie fondiaria
      ≥ 7.500 mq. / SC ≤ 25 mq.
    • - superficie fondiaria
      ≥ 10.000 mq. / SC ≤ 30 mq.
    • - locale unico, con HMax ≤ 2,40 m.
    • - copertura da realizzare preferibilmente a due falde (tetto a capanna), con pendenza ≤ al 30%;
    • - ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti regole è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (tettoie, baracche, manufatti precari, condonati e simili), la realizzazione del nuovo annesso è subordinata alla loro definitiva rimozione.
  • c. Ulteriori disposizioni
    • Le superfici di cui al precedente punto b) devono essere contigue e non derivate da frazionamenti parziali di fondi agricoli posti in essere successivamente alla data di adozione del presente PO.
    • La realizzazione dei manufatti di cui al presente comma, è consentita previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà.
    • L'atto d'obbligo dovrà contenere anche: l'impegno a mantenere in produzione i terreni cui il manufatto è riferito; l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o ovvero nel caso vengano meno le superfici fondiarie minime previste.
    • L'atto d'obbligo contiene la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.
    • I manufatti costruiti ai sensi del presente comma non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola.

5. I manufatti per il ricovero degli animali domestici, di cui all'art. 78, LR n.65/2014 e all'art. 13 del Regolamento di attuazione n.63/R/2016, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

L'installazione di questi manufatti è consentita alle seguenti condizioni generali: costruzione da realizzare in legno o con materiali leggeri, priva di opere di fondazione, semplicemente ancorata al suolo e senza opere murarie.

Per gli interventi valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

h.1 Superfici massime

Tipo di allevamenton.max capi SC max
- apicoltura15 arnie12 mq
- avicoltura1212 mq
- cunicoltura10 riproduttori12 mq
- ovini/caprini1020 mq
- suini2 adulti12 mq
- bovini2 adulti20 mq
- equini o camelidi2 adulti20 mq
- cani6 adulti20 mq

h.2 Altezza massima

  • - 3,00 m. per ricoveri di cavalli e bovini
  • - 2,40 m. per tutti gli altri ricoveri.

h.3 Distanze minime (in relazione al tipo di allevamento)

  • - distanza dalla propria abitazione: 10 m. per avicoltura e cunicoltura; 20 m. per ovini /caprini, bovini, equini e cani; 25 m. per suini;
  • - distanza da altre abitazioni: 20 m. per avicoltura e cunicoltura; 25 m. per ovini/caprini e cani; 50 m. per bovini, equini e suini;
  • - distanza dal confine: 10 m. per avicoltura e cunicoltura; 20 m. per ovini/caprini, bovini, equini e cani; 25 m. per suini;
  • - distanza dalle strade: 10 m. per avicoltura e cunicoltura; 20 m. per ovini/caprini, bovini, equini e cani; 25 m. per suini.

h.4 Ulteriori disposizioni

  • - per un numero di arnie/capi inferiore a quello precedentemente indicato si dovrà dimensionare la superficie coperta massima del manufatto con le opportune proporzioni; - la superficie fondiaria minima prescritta è di: 1.500 mq. per apicoltura e avi-cunicoltura; 3.000 mq. per cani; 5.000 mq. per ovini/caprini, suini e bovini; 6.000 mq. per equini;
  • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;
  • - i manufatti dovranno essere realizzati in un unico corpo di fabbrica, di forma semplice e regolare, preferibilmente rettangolare con copertura a capanna e linea di colmo parallela al lato lungo della costruzione;
  • - non è ammessa la realizzazione di piazzali e recinzioni in muratura, sono consentite esclusivamente staccionate e/o pali di legno e rete a maglia sciolta;
  • - sui fondi per l'attività agricola amatoriale di cui al precedente comma 4 è consentita anche la realizzazione di ricoveri per animali, secondo le disposizioni e con le caratteristiche di cui al presente comma;
  • - l'installazione è subordinata alla sottoscrizione di un impegno, con il quale il proprietario o i proprietari del fondo si obbligano a rimuovere o a demolire il manufatto al cessare delle esigenze di ricovero degli animali.

Art. 94 Terrazzamenti

1. I terrazzamenti realizzati con tecniche e materiali tradizionali dovranno essere conservati in quanto elementi costitutivi del paesaggio di Civitella in Val di Chiana: gli interventi sui terrazzamenti esistenti dovranno essere finalizzati a mantenere la loro piena efficienza mediante opportune opere di ripristino di parti lesionate e di manutenzione degli elementi caratterizzanti (muri a secco e scale in pietra, sistemi di drenaggio delle acque superficiali).

2. Per la conservazione dei terrazzamenti è fondamentale monitorare e prevenire il degrado dei muri a secco, garantendone il corretto funzionamento e limitandone il deterioramento con una serie di operazioni di manutenzione periodica:

  • - ripulitura delle "scoline" per la raccolta delle acque;
  • - manutenzione ed eventuale ricostruzione del coronamento (come intervento preventivo per contenere il degrado della sottostante struttura muraria);
  • - ritassellatura periodica delle parti di muratura che presentano principi di degrado con materiali locali;
  • - rimozione della vegetazione cresciuta negli interstizi dei muri, evitando di rimuovere i cespugli di notevole dimensione con apparato radicale diffuso, per evitare danneggiamenti alla struttura muraria (in questi casi è preferibile procedere ad una semplice potatura);
  • - sfalcio periodico del manto erboso, con particolare attenzione per le specie arboree infestanti.

3. Nei casi in cui si evidenzino scivolamenti al piede della struttura, spanciamenti, crolli totali o parziali, si potrà procedere al ripristino delle murature degradate attraverso la ricostruzione, utilizzando materiali e tecniche costruttive tradizionali, secondo le seguenti indicazioni:

  • - demolizione della parte di muro danneggiata, fino a rimuovere tutta la porzione instabile;
  • - selezione del materiale di risulta, dividendo le pietre secondo la forma: quelle con un lato piatto da utilizzare per la parte esterna; quelle di forma irregolare, da destinarsi al riempimento; quelle con maggiore dimensione adatte a costituire la base del muro (qualora il pietrame riutilizzabile non sia sufficiente alla ricostruzione, è necessario integrarlo con materiali locali con le medesime caratteristiche);
  • - ripristino della base del muro, attraverso la costituzione del piano per la fondazione con uno scavo che dovrà avere una profondità di circa 70 cm.;
  • - fondazione realizzata con il materiale lapideo di maggiori dimensione e con un inclinazione verso monte di circa il 10% di inclinazione;
  • - costruzione del muro: realizzazione di una "scarpa" verso monte con una pendenza almeno del 10% di inclinazione; "ammorsamento" della nuova muratura alla parte stabile ancora esistente muro di contenimento; i giunti verticali che si formano tra un elemento lapide e l'altro nei diversi strati di pietra dovranno essere quanto più possibile sfalsati; la ricostruzione del drenaggio ad essa retrostante; il riempimento con terra recuperata in sito o di riporto.

Nella ricostruzione del muro è vietato l'annegamento del pietrame in conglomerato cementizio, potranno essere utilizzati leganti a base di calce solo per la realizzazione delle fondazioni nelle quantità strettamente necessarie ad irrobustire la struttura fondale, senza chiudere gli spazi tra i corsi in modo da consentire comunque il drenaggio delle acque.

4. Per i terrazzamenti in pietra crollati, abbandonati o soggetti a forte degrado sono consentiti eccezionalmente e per ragioni di sicurezza (onde evitare ulteriori crolli e l'estendersi delle deformazioni della geometria originaria ad altre parti) interventi di recupero anche con tecniche di ingegneria naturalistica o attraverso la costruzione di muri di contenimento da rivestire con lo stesso tipo di pietra (selezionata per forma e dimensione dal materiale di recupero o integrata con materiale locale avente caratteristiche simili), ponendo comunque grande attenzione al drenaggio delle acque e alla ricostruzione della parte a vista, che non deve contenere pietrame annegato nel conglomerato cementizio, né presentare spazi chiusi tra i corsi (come fosse un muro a secco), in modo da mantenere l'omogeneità dell'insieme e consentire una "lettura" unitaria del manufatto.

Art. 95 Piscine e campi da gioco

1. Gli interventi di trasformazione del suolo per realizzare piscine e campi da gioco scoperti ad uso privato (tennis, calcetto, ecc.) sono consentiti a condizione che gli interventi:

  • - nel caso ricadano nelle aree di valore storico considerate invarianti strutturali (siglate cv o incluse entro il perimetro di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuate attraverso appositi "simboli" e "schede") vengano realizzati valutando la compatibilità con lo stato dei luoghi, nel rispetto dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente (le piscine preferibilmente interrate);
  • - non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni: nel caso di terreni in pendenza, i movimenti di terra necessari alla sistemazione devono essere al massimo dell'ordine di 1 m. in più o in meno rispetto al piano di campagna rilevato prima dell'intervento (pendenza certificata dal rilievo quotato, da allegare al progetto e dimostrazione che scavo o riporto non presentino altezza superiore a 1 m.);
  • - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • - non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno, ad eccezione degli interventi pertinenziali quando ammessi;
  • - garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • - possano usufruire, preferibilmente, di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico;
  • - possano prevedere sistemi di raccolta delle acque di scarico e il loro riutilizzo.

2. Le piscine e i campi da gioco possono essere realizzati nelle aree a verde privato (Vx), nelle aree di pertinenza degli edifici (nell'ambito del resede e comunque alla minor distanza possibile dagli edifici esistenti) e all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgono attività agrituristica (anche in presenza di uno specifico trattamento vegetale o artificiale).
Le dimensioni massime consentite per la realizzazione delle piscine (superficie della vasca) sono le seguenti:

  • ≤ 100 mq. per i privati
  • ≤ 150 mq. per gli agriturismi e le strutture turistico-ricettive.

3. E' ammessa la realizzazione di manufatti interrati, almeno su tre lati, da adibire a locali tecnici e deposito o servizi con SU ≤ 30 mq. e HMax ≤ 2,40 m.

4. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  • - da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  • - dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • - da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

Il Regolamento Edilizio detta specifiche disposizioni per la

realizzazione delle opere di cui al presente articolo.

5. Le indicazioni e le prescrizioni per gli interventi di cui al presente articolo valgono (per assimilazione) anche per le aree ricadenti negli altri sistemi.
E’ vietata la realizzazione di piscine nelle aree comprese all’interno dei perimetri di “Centri, nuclei e complessi storici” individuati nelle Tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento”.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36