Norme Tecniche di Attuazione

Art. 5 Definizioni

1. Nel Piano Operativo ricorrono alcune definizioni che assumono un significato specifico nell'ambito degli strumenti della pianificazione del territorio di Civitella in Val di Chiana. Esse sono: Patrimonio territoriale e statuto del territorio, Invarianti strutturali, Sistemi, Sottosistemi e Ambiti, Schema Direttore, Unità territoriali organiche elementari (UTOE). Il significato loro attribuito è contenuto nel Titolo II "Linguaggio" delle NTA del Piano Strutturale.

2. Le disposizioni contenute nel presente Titolo sono suddivise in due sezioni:

  • - Sezione A - Termini specifici
  • - Sezione B - Parametri urbanistici ed edilizi

3. Per le "Destinazioni d'uso", con riferimento all'art.11 delle NTA del Piano Strutturale, si riportano di seguito le specifiche relative alle diverse categorie funzionali, con le articolazioni delle destinazioni d'uso principali e le sigle che nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" individuano usi esclusivi.

Sezione A Termini specifici

Art. 6 Destinazioni d'uso

1. Per destinazione d'uso si intende il complesso delle funzioni previste e ammesse in zone edificate e non.

2. Si individuano di seguito le destinazioni d'uso principali e le loro articolazioni cui si farà riferimento negli articoli successivi. Quando è prevista o ammessa la destinazione d'uso principale, senza ulteriori precisazioni, tutte le sue articolazioni sono da intendersi previste e ammesse.

L'introduzione e/o la precisazione di ulteriori funzioni che si rendessero necessarie per integrare i riferimenti contenuti nelle diverse articolazioni sono effettuate dall'Amministrazione Comunale senza che ciò costituisca variante al presente Piano Operativo.

3. Sono destinazioni d'uso principali: la "Residenza"; le "Attività industriali e artigianali"; le "Attività terziarie" che vengono articolate in "Attività commerciali al dettaglio", "Attività turistico-ricettive", "Attività direzionali e di servizio", "Attività commerciali all'ingrosso e depositi"; le "Attività agricole e funzioni connesse"; i "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico"; gli "Spazi scoperti di uso pubblico"; gli "Spazi scoperti"; le infrastrutture e attrezzature della "Mobilità".

4. Le destinazioni d'uso principali si articolano nel modo seguente:

  • - Residenze (R)
    • Residenze urbane permanenti (Re) e abitazioni temporanee, cohousing, studentati, pensionati, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze.
  • - Attività industriali e artigianali (I)
    • Fabbriche e officine, stabilimenti industriali e laboratori artigiani (In). Sono ammessi spazi abitativi, uffici tecnici e amministrativi se strettamente connessi.
    • Magazzini, depositi coperti e scoperti funzionali all'attività.
    • Costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
    • Impianti per il trattamento dei rifiuti
    • Impianti per la rottamazione.
  • - Attività terziarie (T)
  • - Attività commerciali al dettaglio (Tc)
    • Esercizi di vicinato, centri commerciali ed esercizi commerciali al dettaglio; pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, bar, ecc.).
    • Mercati, esposizioni merceologiche.
    • Sono ammessi spazi abitativi se strettamente connessi.
    • Stazioni di servizio (con servizi e attività connesse), distribuzione e deposito carburanti (Td).
  • - Attività turistico-ricettive (Tr)
    • Attrezzature ricettive (alberghi e attività connesse, motel, residenze turistico-alberghiere, ostelli, campeggi, ecc.)
  • - Attività direzionali (Tu)
    • Complessi direzionali: uffici, banche, centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici.
  • - Attività di servizio (Ts)
    • Attività private di servizio (attività ricreative, studi professionali, ecc.).
    • Artigianato di servizio (parrucchiere, barbiere, estetista, ecc.).
  • - Attività commerciali all'ingrosso e depositi (Tg)
    • Centri commerciali all'ingrosso.
    • Magazzini, depositi coperti e scoperti (stoccaggio).
    • Impianti di distribuzione delle merci (depositi, mercati generali).
    • Sono ammessi spazi abitativi se strettamente connessi.
  • - Attività agricole e funzioni connesse (A)
    • Campi coltivati, boschi e arbusteti (Ab), aree terrazzate (At), aree con coltura tradizionale a maglia fitta (Af), aree agricole speciali (As).
    • Abitazioni rurali, agriturismo.
    • Annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi (depositi per attrezzi e macchine, silos, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici), e altri manufatti di servizio all'abitazione, serre, allevamento e ricoveri degli animali.
  • - Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico (S)
    • Servizi di assistenza sociale e sanitaria (Sa): centri di assistenza, case di riposo, residenze protette (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi).
    • Servizi per l'istruzione di base (Sb): asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo.
    • Servizi cimiteriali (Sc).
    • Servizi per la cultura, il culto e lo spettacolo (Sd): musei, teatri, auditori, chiese, conventi, oratori, cinema, sale di spettacolo, sale convegni e mostre, biblioteche e archivi.
    • Servizi ospedalieri e sanitari (Sh): ospedali, cliniche, centri medici poli-specialistici, ambulatori, poliambulatori.
    • Servizi per l'istruzione superiore (Si): scuole non dell'obbligo, scuole speciali.
    • Servizi per l'istruzione universitaria (Su).
    • Servizi sociali e ricreativi (Sr): centri sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense.
    • Servizi sportivi coperti (Ss): palestre, piscine, palazzi dello sport.
    • Servizi tecnici e amministrativi (St): impianti tecnici per la distribuzione di acqua, gas, energia elettrica; impianti telefonici; impianti di depurazione e gestione rifiuti; servizi comunali, attrezzature della pubblica sicurezza, militari, della protezione civile.
  • - Spazi scoperti di uso pubblico verdi (V) e pavimentati (P)
    • Giardini (Vg), parchi (Vp); Piazze e spazi pavimentati (Pz), parcheggi (Pp), impianti sportivi scoperti (Ps).
  • - Spazi scoperti per altri usi, pubblici o privati
    • Bande verdi naturali (Vn), verde privato (Vx),
    • sosta attrezzata (Vs).
  • - Mobilità (M)
    • Infrastrutture principali, tracciati stradali, autostradali e ferroviari compresi nel Sistema della Mobilità.
    • Marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi lungo strada, bande polivalenti.
    • Strade e percorsi compresi all'interno dei Sistemi (Ms), escluse quelle appartenenti al Sistema della Mobilità.
    • Stazioni e fermate ferroviarie (Mp).

5. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento", le aree destinate a "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" (Sb), (Sc), (Sh), (Ss), (St), le Stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti (Td), le Stazioni e fermate ferroviarie (Mp) risultano prive di indici e possono essere utilizzate secondo quanto previsto dalle norme di settore e dalle necessità dell'Amministrazione Comunale. Gli indici presenti nelle aree destinate ad altri servizi e attrezzature, possono essere modificati in presenza di particolari e comprovate esigenze tecnico-funzionali: in questi casi, deve essere acquisito un preventivo parere di assenso da parte dell'Amministrazione Comunale, che si riserva la possibilità di richiedere l'elaborazione di un piano attuativo.

6. Servizi e spazi scoperti (verdi e pavimentati) pubblici e di uso pubblico possono essere realizzati anche da privati: in tali casi l'uso di queste aree è subordinato alla firma di una convenzione (da sottoscrivere tra Amministrazione Comunale e proprietari e/o gestori) che ne garantisca e regolamenti l'uso pubblico.

7. Le sigle (Ab) boschi e arbusteti e (At) terrazzamenti possono essere utilizzate anche per definire aree che non hanno come destinazione d'uso principale "Attività agricole e funzioni connesse", ma presentano caratteristiche e configurazioni equivalenti.

Art. 7 Progetto di suolo

Per "progetto di suolo" si intende l'insieme degli interventi e delle opere che modificano lo stato e i caratteri del suolo calpestabile pubblico, d'uso pubblico e privato, ridefinendone il disegno e gli usi. Gli interventi previsti dal progetto di suolo consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione e trattamento del terreno.

Art. 8 Materiali e trattamenti

Per "materiale" si intende tutto ciò che può essere combinato e composto. I "materiali del territorio" e i "materiali dello spazio urbano", vegetali e artificiali, vengono utilizzati con tecniche e modalità compositive differenti per definire gli spazi aperti d'uso pubblico e non, esistenti e di nuovo impianto. La sistemazione di questi spazi avviene attraverso diversi tipi di "trattamento" del terreno e delle superfici.

Art. 9 Elementi costitutivi degli edifici

1. Per "elementi costitutivi degli edifici" debbono intendersi tutte le parti che li costituiscono e che, per geometria, soluzioni tecniche e architettoniche, tipo di materiali e rapporti reciproci, concorrono in modo determinante a definirne la forma e i caratteri.

2. Sono elementi costitutivi degli edifici gli "elementi strutturali" e gli "elementi di finitura".

Art. 10 Principio insediativo

Per "principio insediativo" si intende il modo nel quale edifici, manufatti e spazi aperti si dispongono e compongono nel territorio secondo determinati orientamenti, rapporti con l'orografia e con la geometria delle divisioni parcellari e dei tracciati.

Art. 11 Perimetro del territorio urbanizzato

Per "perimetro del territorio urbanizzato" si intende il limite entro il quale sono considerate ammissibili le trasformazioni che comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi: il Piano Operativo individua il perimetro del territorio urbanizzato in conformità con quanto previsto dal Piano Strutturale, con riferimento alle strategie di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione urbana, di riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali; entro un modello di sviluppo basato su un rapporto equilibrato tra la comunità locale e il suo ambiente.

Art. 12 Allineamento

1. Per "allineamento" si intende il riferimento che individua la linea di proiezione in pianta della facciata di un edificio. L'allineamento è finalizzato al controllo della distanza dallo spazio pubblico e alla riconfigurazione del fronte costruito.

Art. 13 Elementi strutturali

Per "elementi strutturali" costitutivi degli edifici si intendono: le strutture di fondazione, le strutture verticali continue e puntiformi, le strutture orizzontali piane (solai e balconi), le strutture orizzontali voltate (archi e volte), le strutture di copertura a falde inclinate, le strutture di coperture piane, le strutture di collegamento verticale (scale, ascensori e montacarichi), i porticati, le logge.

Art. 14 Elementi di finitura

Per "elementi di finitura" costitutivi degli edifici si intendono: gli elementi dell'edificio accessori agli impianti tecnologici, i sistemi di protezione, le pareti non portanti (tramezzi), le controsoffittature, le pavimentazioni e i rivestimenti, gli intonaci e le coloriture, le superfici murarie faccia a vista, gli elementi decorativi (basamenti, cornici, marcapiani), le aperture, gli infissi e i serramenti, le ringhiere e le inferriate, i sistemi di oscuramento, gli elementi non strutturali della copertura (manto di copertura, gronda, cornicione, canale di gronda, pluviale, comignolo), gli elementi di arredo esterno. In particolare si indicano come elementi accessori agli impianti tecnologici (elettrico, idrico, fognario, di riscaldamento, di approvvigionamento del gas, di ventilazione) le tubazioni a vista, i camini, le unità esterne, le griglie di aerazione, antenne e ripetitori; si indicano come sistemi di protezione le opere di drenaggio, gli scannafossi, i vespai, i gattaiolati, i sistemi di isolamento termico e acustico, i sistemi di impermeabilizzazione.

Sezione B Parametri urbanistici ed edilizi

Art. 15 Parametri urbanistici ed edilizi e altre definizioni tecniche

1. Il presente Piano Operativo è conformato al DPGR 24 luglio 2018, n.39/R: sono quindi da intendersi applicabili tutti i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche riportate nello stesso regolamento di attuazione, anche se non ricompresi negli articoli della presente Sezione B, che riporta soltanto le specifiche che seguono.

2. I parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche necessari per l'attuazione del Piano Operativo sono contenuti nel Regolamento Edilizio: dove sono descritti e disciplinati in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale.

3. Ai Piani Attuativi previsti e approvati dal previgente Regolamento Urbanistico, fatte salve eventuali e diverse disposizioni contenute nelle presenti norme, si applicano i parametri urbanistici e le modalità di calcolo disposte dallo stesso strumento attuativo.

Art. 16 Distanza (D)

1. Distanze minime tra i fabbricati

Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con altri edifici, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta, con esclusione di elementi edilizi aperti con aggetto ≤ 1,50 ml.; sono inoltre escluse le strutture accessorie destinate esclusivamente a facilitare le operazioni di carico e scarico negli edifici compresi nei sottosistemi della produzione, a condizione che si configurino come elementi estensibili e retrattili, come previsto al comma 7 dell'art.104 delle presenti norme.

  • - Fatte salve le disposizioni regionali derogatorie in materia, per le distanze minime tra i fabbricati si applicano integralmente le disposizioni dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968.
  • - Sono ammesse distanze minime inferiori tra edifici o gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo.
  • - Non sono considerate "pareti finestrate" le pareti con sole "luci", come definite dal Codice Civile.
  • - E' sempre consentita l'edificazione in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti.
  • - Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le distanze tra edifici legittimi esistenti.

2. Distanza minima dei fabbricati dai confini e lotto di pertinenza

Per distanza dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine del lotto di pertinenza (perimetro dell'area edificabile o edificata, che può comprendere anche aree a verde privato Vx se presenti), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta, con esclusione di elementi edilizi aperti con aggetto ≤ 1,50 ml.; sono inoltre escluse le strutture accessorie destinate esclusivamente a facilitare le operazioni di carico e scarico negli edifici compresi nei sottosistemi della produzione, a condizione che si configurino come elementi estensibili e retrattili, come previsto al comma 7 dell'art.104 delle presenti norme.

Per le addizioni volumetriche di cui al comma 1, punto g) dell'art. 134, le opere pertinenziali di cui all'art.135 comma 2) lettera e) e art. 136 comma 2) lettera a ter) della L.R. 65/2014, e per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ad esclusione degli interventi di ampliamenti in altezza (soprelevazioni), è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti, il rispetto di una distanza ≥ 5 m. dai confini del lotto di pertinenza (come sopra definito), fatto salvo quanto previsto al comma 1.

Sono comunque consentiti:

  • - la costruzione sul confine del lotto di pertinenza in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti;
  • - l'edificazione sul confine del lotto di pertinenza a condizione che venga stipulata una convenzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in base alla quale vengano assicurate l'unione o l'aderenza ovvero il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici nel caso il confinante realizzi successivamente un intervento edilizio.

3. Distanze minime dei fabbricati dalle strade

Le distanze minime dalla strada che le costruzioni dovranno rispettare - con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti - sono le seguenti:

  • - su strade di larghezza inferiore a 7,00 ml., distanza pari a 5,00 ml.
  • - su strade di larghezza compresa tra 7,00 e 15,00 ml., distanza pari a 7,50 ml.
  • - su strade di larghezza superiore a 15 ml., distanza pari a 10,00 ml.

Le costruzioni dovranno inoltre rispettare una distanza minima di 5,00 ml. dai parcheggi e dalle aree pubbliche esistenti e previste. Sono ammesse distanze minime inferiori tra edifici o gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo, e negli interventi su edifici inseriti entro un tessuto edilizio esistente connotato da evidenti criteri e regole di allineamento. Devono essere comunque rispettate le fasce di rispetto stradale dettate dalle vigenti norme statali.

4. Distanze minime dalle recinzioni dai confini

All'interno dei centri abitati o ai sensi delle vigenti norme statali è ammessa la realizzazione di recinzioni sul confine del lotto di pertinenza.

Devono essere comunque rispettate le fasce di rispetto stradale dettate dalle vigenti norme statali.

5. All'esterno dei centri abitati come individuati dalle Tavole "Zone territoriali omogenee" trova applicazione l'art. 26 comma 3 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:36