Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 102 Disposizioni generali

1. La disciplina per la prevenzione del rischio geomorfologico, idraulico e sismico, riportata nei seguenti articoli, fa riferimento alle normative nazionali, regionali e provinciali sovraordinate, in particolare: al D.Lgs.152/06 Testo Unico Ambientale, a quelle emanate dall'Autorità di Bacino del fiume Arno e cioè al Piano Assetto Idrogeologico (entrato in vigore con DPCM 06/05/2005) ed al Piano stralcio "Riduzione del Rischio Idraulico" (approvato definitivamente con DPCM 4/7/08), e a quelle emanate da parte della Regione Toscana, e segnatamente alla Direttiva 53/R "Regolamento di attuazione dell'art.62 della L.R.1/05 (Norme di Governo del Territorio)" in materia di indagini geologiche, e alla LR 21/5/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua".

Il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Arno a sua volta è formato da vari sottobacini, alcuni dei quali interessano il territorio di Civitella:

  • - il Sottobacino della "Val di Chiana" individuato nel territorio di alimentazione riferito alla sezione della Chiana all'altezza della confluenza con l'Arno;
  • - il Sottobacino del "Valdarno Superiore" individuato nel territorio di alimentazione riferito al tratto del fiume compreso tra la sezione di interesse posta all'altezza della confluenza del fiume Sieve e quella posta all'altezza della confluenza della Chiana.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 15 ottobre 1996, in attuazione dell' art. 5 della L.R. n. 34/94 sono stati delimitati, con criteri di omogeneità sotto il profilo idrografico e dunque in aderenza alla delimitazione dei bacini e sottobacini idrografici, i comprensori di bonifica, tra i quali il n.23 - Valdarno e il n.31 - Val di Chiana Aretina, all'interno del quale opera il Consorzio di Bonifica Val di Chiana Aretina (che si occupa, tra l'altro, della manutenzione dei corsi d'acqua); essi sono stati accorpati con la L.R. n. 79 del 27/12/2012 ed elencati all'Art 7; quello di competenza per il Comune di Civitella, è il n.2 - Alto Valdarno, che comprende tutto il territorio della provincia di Arezzo e porzioni delle province limitrofe di Firenze e Siena.

Con la stessa legge è stato creato un nuovo repertorio dei corsi d'acqua (cartografia consultabile on line), da gestire da parte dei Consorzi e da tutelare per quanto riguarda la fascia dei 10 metri dai cigli di sponda.

Agli stessi sottobacini fa riferimento l'Art. 30 "Direttive specifiche per i ciascun bacino idrografico" del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in base al quale i contenuti dei Piani Strutturali comunali dovranno risultare compatibili anche con specifiche direttive distinte per sottobacini idrografici, ed in particolare per il Sottobacino "Val di Chiana" si prevede che, sulla base del quadro conoscitivo e soprattutto delle informazioni deducibili dalla "Carta della pericolosità geomorfologica e idraulica" i Comuni debbano, tra l'altro:

  • a) tenere presente l'artificiosità e complessità del sistema idraulico, che assicura lo smaltimento delle acque soprattutto nei fondovalle, costituito:
    • a1. dal sistema delle "acque alte" formato da una rete di canali di diverse dimensioni e sezioni, per lo più del tutto pensili rispetto al piano di campagna, che prelevano l'acqua proveniente dai rilievi collinari e montani e le conferiscono nei recettori principali e quindi nel Canale Maestro;
    • a2. dal sistema delle "acque basse" formato dal reticolo idraulico minore che raccoglie le acque delle superfici più depresse, contermini ai canali medesimi, conferendole nel sistema scolante principale non appena trovata la cadente necessaria;
  • b) tenere conto che i territori pianeggianti, derivanti dal prosciugamento di zone palustri mediante soprattutto "bonifica per colmata", hanno scarsissima pendenza e di frequente con andamento naturale in direzione opposta rispetto a quella del Canale Maestro, per cui sono soggetti a prolungati ristagni d'acqua. Qualsiasi intervento, in particolare le infrastrutture viarie e ferroviarie, che modifichi lo stato dei luoghi, deve essere assoggettato ad accurate verifiche idrauliche che dimostrino che, quantomeno, resta immutato il regime idraulico preesistente;
  • c) considerare che nei canali pensili si possono verificare, in occasione di piene, esondazioni per sormonto o rotte arginali; è indispensabile, in particolare per i centri abitati e per le infrastrutture poste in loro prossimità, che siano predisposti, sulla scorta di accurate simulazioni idrauliche, gli apprestamenti e gli accorgimenti occorrenti per contenere sia i rischi per l'incolumità pubblica che i danni a beni materiali.

2. Lo studio geologico e lo studio idrologico-idraulico di supporto al Piano Strutturale definiscono le aree omogenee del territorio caratterizzate da un diverso grado di pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica che concorre a definire le condizioni per la trasformabilità del territorio coerentemente con i principi dello sviluppo sostenibile.

3. Tutti gli interventi di trasformazione e di variazione d'uso del suolo potranno essere previsti ed attuati tenendo conto delle limitazioni imposte dalle condizioni di pericolosità geologica, idraulica e sismica riportate rispettivamente nelle Tavv.C5.1 "Pericolosità geologica", C5.2 "Pericolosità idraulica", C5.3 "Pericolosità sismica".

4. La definizione della pericolosità del territorio si completa con le perimetrazioni del Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Arno (Tav.B9.9 e art.106 delle presenti norme) che, essendo sovraordinato (DPCM 06/05/2005), detta vincoli e prescrizioni che si aggiungono a quelli riportati nei successivi artt. 103 e 104.

5. La nuova definizione di pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica, cos&igrave come sopra individuata, costituisce il nuovo riferimento, ai sensi del DPGR 51/R, sia per la valutazione della fattibilità geologica, idraulica e sismica per gli interventi che saranno definiti con il Piano Operativo, per la realizzazione dei Piani Attuativi e dei Piani complessi di intervento, sia per gli interventi già previsti dal RU vigente.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38