Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 128 Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 92, comma 5, lettera e), comma 6 e dell'art. 103 della LR n.65 del 10/11/2014, dalla data di adozione del Piano Strutturale sino all'approvazione del Piano Operativo e comunque per una durata non superiore a tre anni, sono stabilite le norme di salvaguardia così come riportate ai successivi comma ed articoli.

2. L'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, attestazioni di conformità in sanatoria, strumenti urbanistici attuativi quando riconosca che gli stessi siano in contrasto con il Piano Strutturale e con le salvaguardie contenute nel PIT e nel PTC, ovvero con le misure cautelari di cui all'art.13 della LR n.65 del 10/11/2014.

In tal senso, fatte salve le disposizioni di cui alle presenti norme, in particolare quelle contenute nel presente Titolo e nella Parte seconda "Statuto del territorio", ferma restando la salvaguardia dei caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, fino all'approvazione del Piano Operativo possono essere consentiti gli interventi del RU vigente non in contrsto con le previsioni del Piano Strutturale.

3. Restano esclusi dalle norme di salvaguardia di cui al presente Titolo:

  • - gli interventi posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del DL n.29 del 03/02/1993, nonché le opere riconosciute di pubblica utilità o di pubblico interesse;
  • - gli interventi per i quali sia già intervenuto il rilascio di permesso a costruire e quelli soggetti a SCIA presentati prima della data di adozione delle presenti norme;
  • - gli interventi riferiti alle varianti in corso d'opera di permessi a costruire o SCIA rientranti nei casi di cui al punto precedente;
  • - i Piani Attuativi del vigente RU approvati dall'Amministrazione Comunale entro la data di adozione del presente Piano Strutturale, nonchè le loro eventuali successive varianti a condizione che prevedano esclusivamente: modesti aggiustamenti del perimetro del comparto senza modificare le quantità (Sul) precedentemente autorizzate e non siano in contrasto con il Piano Strutturale, in particolare con quanto previsto ai comma 1 e 2 del successivo art. 129.

4. Non costituiscono variante al Piano Strutturale le modifiche degli elaborati necessarie per recepire disposizioni immediatamente prevalenti e direttamente operative dettate da leggi o atti amministrativi dello Stato, di Amministrazioni ed Enti sovraordinati. Il recepimento delle modifiche e l'adeguamento degli elaborati dovranno essere comunque oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38