Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 12 Disposizioni generali

1. Attraverso lo Statuto del territorio il Piano Strutturale stabilisce le regole per il corretto equilibrio tra la comunità e l'ambiente, costruendo una mediazione tra le esigenze collettive e quelle dei singoli, attraverso un insieme di tutele e salvaguardie del patrimonio storico e dell'ambiente naturale.

2. Gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche del Piano Strutturale (con particolare riferimento agli schemi direttori) dovranno essere attuati nel rispetto degli elementi costituitivi dello Statuto del territorio, rappresentati dalle invarianti strutturali cui si associano tutele di parti specifiche del territorio.

3. Gli elementi che presentano rilevanti peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche, storiche ed artistiche, sono considerati invarianti strutturali: lo Statuto fornisce indirizzi e prescrizioni finalizzati alla loro tutela e salvaguardia.

Costituiscono invarianti strutturali per il territorio di Civitella in Val di Chiana, con riferimento alle direttive del PTC della Provincia di Arezzo e alla Scheda ambito di paesaggio 15 del PIT - Piana di Arezzo e Valdichiana -, i beni e le strutture che vengono descritti nei successivi articoli.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38