Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 15 Beni d'interesse storico ambientale e paesaggistico

1. Il Piano Strutturale individua come invarianti nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali":

  • - gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136 del DLgs n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali), per i quali rimanda alle prescrizioni contenute nell'Elaborato 3B del PIT "Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico – Sez. 4";
  • - le aree boscate; le emergenze arboree; i parchi, i giardini e le pertinenze delle ville, filari e impianti vegetazionali di pregio, le aree terrazzate e con coltura tradizionale a maglia fitta. Il piano prescrive per questi beni la conservazione, la tutela, il ripristino e la valorizzazione, oltre al divieto di nuova edificazione.

Per le aree assoggettate al vincolo di cui all'art. 142 "Aree tutelate per legge", lettere g), del DLgs n.42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali), che ricomprende i "territori coperti da foreste e da bosschi" si rimanda anche alle prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B del PIT. L'individuazione e la gestione delle aree boscate è comunque assoggettata alle disposizioni della Legge Forestale della Toscana (LR 39/2000).

2. Il Piano Operativo dovrà garantire la conservazione e il recupero di questi beni, valutando gli usi attuali, le condizioni di integrità e le caratteristiche fisico-ambientali degli stessi.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38