Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 20 Disposizioni generali

1. Il Piano Strutturale, in relazione ai contenuti dell'art.12 delle presenti norme, stabilisce attraverso lo Statuto del territorio le regole e gli indirizzi finalizzati alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio storico e dell'ambiente naturale; stabilisce inoltre che gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche del piano (schemi direttori) dovranno essere attuati nel rispetto delle invarianti strutturali.

2. Lo Statuto individua le parti del territorio che presentano rilevanti peculiarità naturalistiche, condizioni di fragilità e/o criticità ambientale da sottoporre a specifiche tutele. Costituiscono invarianti strutturali di paesaggio per il territorio di Civitella in Val di Chiana, con riferimento alle direttive del PTC della Provincia di Arezzo e alla Scheda ambito di paesaggio 15 del PIT - Piana di Arezzo e Valdichiana -, le aree e i paesaggi che vengono descritti nei successivi articoli.

3. In particolare, per quanto riguarda le direttive sulle invarianti strutturali del PTC della Provincia di Arezzo inerenti la salvaguardia delle strutture urbane e degli aggregati, il Piano Strutturale prescrive la tutela delle loro aree di pertinenza, individuate nella Tav.C4.2 "Statuto del Territorio: invarianti strutturali di paesaggio e perimetro del territorio urbanizzato", con le seguenti specifiche:

  • a) per le aree di tutela paesistica delle strutture urbane e degli aggregati di valore:
    • - divieto di realizzare nuovi edifici rurali ad uso abitativo qualora ricadano all'interno del sistema ambientale (V), fatte salve le eccezione individuate nei suoi diversi sottosistemi e ambiti;
    • - divieto di nuova edificazione in tutti gli altri sistemi.
  • b) per le aree di tutela paesistica degli aggregati non di valore: valgono le indicazioni e le prescrizioni di Sistemi, Sottosistemi e Ambiti in cui ricadono.
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38