Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 31 Obiettivi e prestazioni

1. Fanno parte del sistema ambientale: le aree e le connessioni territoriali destinate a verde, gli spazi per lo sport e il tempo libero; gli ecosistemi, i paesaggi e gli spazi aperti che costituiscono il territorio rurale di cui all'art.64 della LR n.65 del 10/11/2014, in particolare: le aree agricole e forestali, le aree ad elevato grado di naturalità, che comprendono anche quelle destinate al recupero e alla salvaguardia ambientale (istituzione di parchi, ANPIL, SIC, SIR).

La qualità del paesaggio rurale, la tutela del patrimonio territoriale e il mantenimento della sua struttura, con riferimento ai contenuti dell'art.68 della LR n.65 del 10/11/2014, dovranno essere assicurati tenendo conto delle "buone pratiche" di sistemazione paesaggistica, delle indicazioni e delle modalità di gestione cui attenersi individuate per ciascun Sottosistema e Ambito.

Dovranno inoltre essere previste opere di riqualificazione ambientale volte al mantenimento e/o alla ricostituzione di ecosistemi naturali (all'interno e all'esterno del tessuto urbano), al contenimento del consumo di suolo agricolo, al recupero e alla valorizzazione di parti del territorio dove consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agro-silvo- pastorali.

Per le aree destinate a verde (urbano e territoriale), oltre ad un'articolata composizione degli spazi e delle attrezzature, dovrà essere garantita facilità di accesso e parcheggio.

A tale proposito dovranno essere utilizzati materiali vegetali naturali, nelle loro differenti composizioni, per valorizzare le risorse del territorio e per recuperare aree degradate (da sottoporre ad interventi di rinaturalizzazione e riconversione).

2. Il Piano Strutturale individua nella Tav.C4.2 "Statuto del Territorio: invarianti strutturali di paesaggio e perimetro del territorio urbanizzato" le aree che dovranno essere inserite nella proposta per l'istituzione degli ANPIL Cornia e Alta valle del Lota, da presentare alla Provincia di Arezzo. Eventuali variazioni al perimetro degli ANPIL, introdotte in fase di definitiva approvazione, saranno recepite senza necessità di variante al Piano Strutturale.

3. L'eventuale installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (quando ammessa e fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale), la realizzazione di elettrodotti aerei o la modificazione di quelli esistenti (che produce effetti di notevole "criticità visuale" difficilmente mitigabili) dovranno tenere conto dei valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del sistema ambientale, dei "valori scenici" degli insediamenti storici e del loro rapporto con il territorio rurale, salvaguardando la morfologia e le condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze con i "coni" visivi e panoramici, con le aree agricole e i crinali di pregio paesistico-ambientale.

La compatibilità e le condizioni di visibilità nell'inserimento di queste infrastrutture nel paesaggio dovranno comunque essere appositamente valutate e documentate negli elaborati di progetto.

Per tutti gli impianti dovrà essere posta massima attenzione alla stabilità dei pendii e dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo, evitando modificazioni significative dell'andamento topografico con opere di movimento terra.

4. Le strade di distribuzione all'interno del sistema ambientale, ad eccezione di quelle dei sottosistemi V6, sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata.

La carreggiata dovrà essere opportunamente sistemata per garantire una razionale gestione della mobilità in relazione alla presenza di attività agricole e alla valorizzazione di quelle turistico-ricettive.

Le caratteristiche della sezione, le sistemazioni dei bordi e delle alberature presenti, le pavimentazioni esistenti devono essere per quanto possibile mantenute e conservate.

E' ammessa l'apertura di strade di servizio connesse alle attività silvo-pastorali, da realizzare in ogni caso in terra battuta, con sezione adeguata, con l'obbligo di ripristinare lo stato originario dei luoghi dopo aver esaurito la coltivazione dei boschi.

E' ammessa altres&igrave l'apertura di sentieri in terra battuta e l'individuazione di percorsi di trekking e didattici lungo i quali è prevista la realizzazione di aree per la sosta attrezzata. In ogni caso deve essere garantito l'uso pubblico delle strade vicinali ed è fatto obbligo ai frontisti la manutenzione delle stesse.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38