Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 39 Ambito V2.1 "Aree collinari terrazzate"

1. Comprende le parti di i territorio dei bassi versanti del sistema collinare, i meno acclivi, quelli di transizione tra le aree agricole produttive della pianura e le masse boscate della collina; queste aree sono caratterizzate da coltivazioni a uliveto e vigneto, condotte prevalentemente da aziende medie e piccole che, nella riorganizzazione degli assetti agrari recenti, hanno operato in parte una sostituzione dell'oliveto tradizionale con nuovi impianti colturali.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati: alla conservazione e manutenzione degli elementi di struttura dei paesaggi e degli assetti agricoli tradizionali, in particolare: dei terrazzi, delle ciglionature e dei sistemi di regimazione e collettamento delle acque superficiali; degli impianti vegetazionali esistenti; di edifici e manufatti storici, delle loro pertinenze pavimentate; della trama dei percorsi di accesso ai fondi e della viabilità minore.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, qualora vi siano altre disponibilità di superficie aziendale in aree ricadenti nel negli ambiti V2.3, V2.4;
  • - serre temporanee e permanenti.
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38