Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 41 Ambito V2.3: "Aree di fondovalle"

1. La configurazione fisica dell'ambito comprende ampie aree di fondovalle, pianificate della bonifica idraulica e fondiaria, che si incuneano nei sistemi collinari, che presentano nelle parti centrali una rete di canali di drenaggio, evidenziata da formazioni boschive lineari.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati ad incentivare assetti agricoli che ripropongono usi del suolo, trame e orditure agricole coerenti con le specificità fisico- paesaggistiche dei luoghi; garantendo il funzionamento della rete dei canali di drenaggio; tutelando gli impianti vegetazionali, naturali ed artificiali, tipici degli ambienti umidi.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - serre permanenti.
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38