Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 43 Ambito V2.5: "Aree di pianura"

1. Sono aree caratterizzate dalla presenza di grandi e medie proprietà fondiarie, connotate da una agricoltura specializzata di tipo monoculturale, organizzata da una fitta rete di canali artificiali che regola il funzionamento idraulico del territorio. La trama degli insediamenti, originariamente fondata sulle grandi fattorie agricole e sul reticolo stradale funzionale al loro collegamento, si è modificata a seguito di una certa densificazione degli insediamenti rurali ed una frammentazione dei fondi agricoli.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati a regolamentare gli assetti colturali, escludendo la possibilità di incrementare ulteriormente gli insediamenti abitativi e l'infrastrutturazione. Obiettivo prioritario è la tutela della struttura storica della bonifica, del sistema insediativo delle fattorie, dei borghi rurali e della maglia viaria della bonifica; degli impianti idraulici, con la rete dei canali e le aree delle colmate.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, ad eccezione della fascia denominata "Ambito del livello E di disciplina delle aree agricole speciali" cos&igrave come individuata nel vigente RU;
  • - la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - serre temporanee e permanenti.
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38