Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 44 Ambito V2.6: "Aree con centri turistico- ricettivi"

1. Sono aree coltivate prevalentemente a vigneto-oliveto, caratterizzate dalla presenza di ville e fattorie (aziende agricole di medio-grandi dimensioni), dotate di servizi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che si prefiggono di integrare l'attività agricola con quella turistica e ricettiva.

2. I temi relativi alle aree ricadenti nell'ambito sono stati oggetto di confronto e verifica nell'ambito della Conferenza di copianificazione (che si è svolta il 05/05/2015 presso la DG del Governo del Territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'art.25 della LR n.65), che ne ha condiviso le strategie come riportato nel verbale della stessa. Gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento dell'attività agricola ed alla creazione di centri turistico- ricettivi. Il programma aziendale può prevedere le destinazioni d'uso turistico-ricettiva, servizi e attrezzature di uso pubblico negli edifici ricadenti all'interno dell'Ambito: fermo restando che, seppure deruralizzati e trasferiti a questi utilizzi, essi non possono essere scorporati dalla sommatoria dei volumi presenti e necessari alla conduzione dell'azienda agricola; in tal senso restano quota parte delle volumetrie aziendali e devono essere computati nello stesso programma o nei successivi programmi aziendali. Gli interventi sono di norma subordinati all'approvazione di un Piano Attuativo.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - serre temporanee e permanenti.
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38