Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 128 Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 92, comma 5, lettera e), comma 6 e dell'art. 103 della LR n.65 del 10/11/2014, dalla data di adozione del Piano Strutturale sino all'approvazione del Piano Operativo e comunque per una durata non superiore a tre anni, sono stabilite le norme di salvaguardia così come riportate ai successivi comma ed articoli.

2. L'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, attestazioni di conformità in sanatoria, strumenti urbanistici attuativi quando riconosca che gli stessi siano in contrasto con il Piano Strutturale e con le salvaguardie contenute nel PIT e nel PTC, ovvero con le misure cautelari di cui all'art.13 della LR n.65 del 10/11/2014.

In tal senso, fatte salve le disposizioni di cui alle presenti norme, in particolare quelle contenute nel presente Titolo e nella Parte seconda "Statuto del territorio", ferma restando la salvaguardia dei caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, fino all'approvazione del Piano Operativo possono essere consentiti gli interventi del RU vigente non in contrsto con le previsioni del Piano Strutturale.

3. Restano esclusi dalle norme di salvaguardia di cui al presente Titolo:

  • - gli interventi posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del DL n.29 del 03/02/1993, nonché le opere riconosciute di pubblica utilità o di pubblico interesse;
  • - gli interventi per i quali sia già intervenuto il rilascio di permesso a costruire e quelli soggetti a SCIA presentati prima della data di adozione delle presenti norme;
  • - gli interventi riferiti alle varianti in corso d'opera di permessi a costruire o SCIA rientranti nei casi di cui al punto precedente;
  • - i Piani Attuativi del vigente RU approvati dall'Amministrazione Comunale entro la data di adozione del presente Piano Strutturale, nonchè le loro eventuali successive varianti a condizione che prevedano esclusivamente: modesti aggiustamenti del perimetro del comparto senza modificare le quantità (Sul) precedentemente autorizzate e non siano in contrasto con il Piano Strutturale, in particolare con quanto previsto ai comma 1 e 2 del successivo art. 129.

4. Non costituiscono variante al Piano Strutturale le modifiche degli elaborati necessarie per recepire disposizioni immediatamente prevalenti e direttamente operative dettate da leggi o atti amministrativi dello Stato, di Amministrazioni ed Enti sovraordinati. Il recepimento delle modifiche e l'adeguamento degli elaborati dovranno essere comunque oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 129 Salvaguardie del Piano Strutturale

1. Sono vietati interventi la cui attuazione possa pregiudicare la realizzazione delle opere previste nella Tav.C.4.6 in relazione al Sistema della mobilità o che occupino in modo incongruo le aree destinate a quelle stesse infrastrutture.

2. Per i Beni d'interesse storico architettonico, storico ambientale e paesaggistico, storico culturale, storico archeologico, fino all'approvazione del Piano Operativo, sono consentiti esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo, non in contrasto con le disposizioni di cui alla Parte seconda: "Lo Statuto del Territorio", Titolo III: "Invarianti strutturali", fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo.

3. Per i beni d'interesse storico-architettonico di cui all'art.13 "Beni d'interesse storico architettonico", riportati nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali", sono consentiti fino all'approvazione del Piano Operativo solo interventi di restauro e risanamento conservativo, con l'esclusione di frazionamenti che comportino aumento del numero delle unità immobiliari.

Ad eccezione di quegli edifici che:

  • a) nella "Schedatura degli edifici di impianto storico nel territorio rurale" risultino:
    • - classificati e inseriti nell'elenco degli "Edifici di scarso valore";
    • - classificati e inseriti nell'elenco degli "Edifici di valore" con una valutazione di "medio" alla voce "valore architettonico" e allo stesso tempo di "alterato" o "compromesso" alla voce "livello di integrità";
  • b) negli elaborati del vigente RU, seppure compresi all'interno dei prtimetri che individuano i centri storici "Linite zona A" (legenda), risultino classificati tra quelli per i quali sono già previsti ed ammessi interventi di ristrutturazione edilizia conservativa;

per tutti questi edifici, fino all'approvazione del Piano Operativo, sono consentiti anche interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 135, comma 2, lettera d) della LR n.65 del 10/11/2014.

4. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nelle more dell'approvazione del Piano Operativo:

  • - è vietata l'istallazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei beni di interesse storico architettonico: centri, nuclei, complessi, edifici di valore storici, come individuati nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali".

5. Gli edifici e le aree legittimamente adibiti all'esercizio di attività, o a forme di utilizzazione, che risultino in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal Piano Strutturale possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, oltre agli interventi atti a garantire l'incolumità in caso di edifici danneggiati o pericolanti, la bonifica e/o la sostituzione di materiali inquinanti.

Art. 130 Salvaguardie per la difesa dai fenomeni geomorfologici e alluvionali

1. Fatte salve le perimetrazioni delle aree a rischio e relative misure di salvaguardia individuate ai sensi del DPCM del 06/05/20005 (PAI), nelle aree a pericolosità di classe 3 e 4 individuate nelle Tavv.C5.1 "Pericolosità geologica", C5.2 "Pericolosità idraulica", C5.3 "Pericolosità sismica", si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art.103 della LR n.65 del 10/11/2014.

2. Nelle aree a pericolosità idraulica 3 e 4, sono consentiti gli interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio idraulico.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38