Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 12 Disposizioni generali

1. Attraverso lo Statuto del territorio il Piano Strutturale stabilisce le regole per il corretto equilibrio tra la comunità e l'ambiente, costruendo una mediazione tra le esigenze collettive e quelle dei singoli, attraverso un insieme di tutele e salvaguardie del patrimonio storico e dell'ambiente naturale.

2. Gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche del Piano Strutturale (con particolare riferimento agli schemi direttori) dovranno essere attuati nel rispetto degli elementi costituitivi dello Statuto del territorio, rappresentati dalle invarianti strutturali cui si associano tutele di parti specifiche del territorio.

3. Gli elementi che presentano rilevanti peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche, storiche ed artistiche, sono considerati invarianti strutturali: lo Statuto fornisce indirizzi e prescrizioni finalizzati alla loro tutela e salvaguardia.

Costituiscono invarianti strutturali per il territorio di Civitella in Val di Chiana, con riferimento alle direttive del PTC della Provincia di Arezzo e alla Scheda ambito di paesaggio 15 del PIT - Piana di Arezzo e Valdichiana -, i beni e le strutture che vengono descritti nei successivi articoli.

Art. 13 Beni d'interesse storico architettonico

1. Il Piano Strutturale individua come invarianti nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali": i centri, i nuclei, i complessi e gli edifici di valore storici (civili e rurali, ville, chiese, oratori e cappelle), i cimiteri e altri manufatti di valore storico testimoniale come mulini, tabernacoli, fonti, vasche e cisterne, ponti, muri dei terrazzamenti.

Tra gli edifici e le aree individuati come invarianti sono altres&igrave compresi:

  • a) edifici vincolati in base al DLgs n.42 del 22/01/2004 (ex . L n.10 89/39);
  • b) edifici vincolati ai sensi della LR n.59 del 28/01/1980;
  • c) edifici segnalati dal PTC e PIT, non compresi nei punti a) e b);
  • d) aree di tutela paesistica delle ville segnalate dal PTC.

Il piano prescrive per questi beni la tutela, la valorizzazione e il mantenimento della qualità urbanistica e architettonica, anche attraverso il riequilibrio delle funzioni e l'indicazione di possibili forme di riuso, fatte salve le disposizioni di cui all'art.129 delle presenti norme.

2. Il Piano Strutturale, sulla base della "Schedatura degli edifici di impianto storico nel territorio rurale" (allegata al Quadro conoscitivo) individua nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali": gli edifici e manufatti di impianto storico.

Il piano prescrive per questi beni la salvaguardia: il Piano Operativo dovrà individuare quelli di valore storico testimoniale da inserire nell'elenco delle invarianti strutturali di cui al comma 1 del presente articolo, valutando gli usi attuali, le condizioni di integrità architettonica e tipologica degli stessi, al fine di predisporre specifiche norme per la conservazione e il recupero; adeguando in tal senso la suddetta tavola senza necessità di variante al Piano Strutturale.

Art. 14 Beni d'interesse storico culturale

1. Il Piano Strutturale individua come invarianti nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali": i luoghi dell'arte contemporanea. Il piano prescrive per questi beni la tutela e la valorizzazione.

2. Nel "Repertorio dei beni di interesse storico, culturale, architettonico, ambientale" (allegato al Quadro conoscitivo) sono inoltre individuati i musei, le biblioteche, i teatri, i luoghi della memoria. Il piano prescrive per questi beni la conservazione e la valorizzazione.

Art. 15 Beni d'interesse storico ambientale e paesaggistico

1. Il Piano Strutturale individua come invarianti nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali":

  • - gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136 del DLgs n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali), per i quali rimanda alle prescrizioni contenute nell'Elaborato 3B del PIT "Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico – Sez. 4";
  • - le aree boscate; le emergenze arboree; i parchi, i giardini e le pertinenze delle ville, filari e impianti vegetazionali di pregio, le aree terrazzate e con coltura tradizionale a maglia fitta. Il piano prescrive per questi beni la conservazione, la tutela, il ripristino e la valorizzazione, oltre al divieto di nuova edificazione.

Per le aree assoggettate al vincolo di cui all'art. 142 "Aree tutelate per legge", lettere g), del DLgs n.42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali), che ricomprende i "territori coperti da foreste e da bosschi" si rimanda anche alle prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B del PIT. L'individuazione e la gestione delle aree boscate è comunque assoggettata alle disposizioni della Legge Forestale della Toscana (LR 39/2000).

2. Il Piano Operativo dovrà garantire la conservazione e il recupero di questi beni, valutando gli usi attuali, le condizioni di integrità e le caratteristiche fisico-ambientali degli stessi.

Art. 16 Beni d'interesse storico archeologico

1. Il Piano Strutturale individua come invarianti nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali": i siti d'interesse archeologico. Il piano prescrive per questi beni la tutela e la valorizzazione. Per i siti d'interesse archeologico segnalati il piano sollecita l'avvio di indagini e interventi di conservazione puntuali: in tal senso prevede un'area di salvaguardia con raggio di 75 metri, all'interno della quale, nel caso s'intendano eseguire interventi edilizi e di sistemazione agraria, è obbligatorio comunicare questa intenzione anche alla Soprintendenza competente e far passare almeno 30 giorni dalla data di comunicazione, al fine di poter effettuare un sopralluogo e/o fornire eventuali prescrizioni ritenute necessarie.

2. Per le zone dove siano presenti i resti di pavimentazioni lastricate (basolati) o di affioramenti rocciosi sezionati per creare una sede stradale, appartenenti a tratti di viabilità storica, il piano prevede una fascia di rispetto, con larghezza di 6 metri dall'asse stradale (su entrambe i lati), all'interno della quale è necessario acquisire un parere da parte della Amministrazione Comunale prima di eseguire eventuali interventi edilizi e di sistemazione agraria.

3. Per le aree assoggettate al vincolo di cui all'art. 142 "Aree tutelate per legge", lettere m), del DLgs n.42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali), che ricomprende le "zone di interesse archeologico" si rimanda anche alle prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B del PIT.

Art. 17 Viabilità fondativa

1. Il Piano Strutturale individua come invariante nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali": la viabilità fondativa, il cui reticolo è costituito principalmente dalla "permanenza" dei tracciati principali presenti nel catasto Leopoldino e dalle strade vicinali (escluse quelle con tracciato dismesso). Il piano prescrive la tutela e il mantenimento dei tracciati permanenti, l'obbligo di garantire la percorribilità e la continuità dei collegamenti con le modalità previste al successivo comma 2.

2. Gli interventi previsti in relazione agli obiettivi e alle azioni di governo del territorio, che il Piano Operativo dovrà accogliere e sviluppare predisponendo specifiche norme, devono favorire e incentivare:

  • - interventi di riqualificazione, ripristino e miglioramento, anche con modesti adeguamenti del tracciato e della sezione, prevedendo se necessario la realizzazione di nuovi tratti, di limitata estensione, quando finalizzati alla connessione tra gli itinerari principali;
  • - il recupero dei manufatti minori (banchine laterali, cigli erbosi o modellati a secco, fossi, canalette di scolo, muretti di delimitazione e protezione, muri di sostegno, gradoni e scalini in pietra).

Art. 18 Emergenze geomorfologiche

1. Il Piano Strutturale individua come invarianti nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali": le emergenze geomorfologiche, le aree di interesse geologico rappresentativo e il geotopo di valore monumentale. Il piano prescrive per questi beni la tutela assoluta e dispone interventi volti alla loro conservazione e valorizzazione.

2. Gli interventi previsti in relazione agli obiettivi e alle azioni di governo del territorio, che il Piano Operativo dovrà accogliere e sviluppare predisponendo specifiche norme, devono garantire:

  • - gli interventi ammissibili per le aree interessate dal geotopo (già comprese nel PTC o ancora da classificare) e l'individuazione di un perimetro di salvaguardia a protezione del bene.

Art. 19 Reticolo idrografico delle acque pubbliche e tutela idraulica

1. Il Piano Strutturale individua come invariante nella Tav.C4.1 "Statuto del territorio: invarianti strutturali": il reticolo idrografico delle acque pubbliche (rispetto al quale si applicano le normative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e paesaggistiche). Il piano prescrive per esse la tutela assoluta e istituisce una fascia di rispetto, per un'ampiezza di 10 metri, su entrambe le sponde dei corsi d'acqua. Il piano recepisce inoltre quanto previsto nella LR 21/2012.

2. La fascia di rispetto, misurata a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati, oltre a garantire la conservazione, il potenziamento ed il ripristino dell'ecosistema dell'ambito ripariale, servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

3. Sono ammessi interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo e valorizzazione delle risorse idriche naturali; gli interventi per la riqualificazione ambientale realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico; sono altres&igrave consentiti gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca (anche sportiva) e la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto.

4. Sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente compreso all'interno delle suddette fasce di rispetto previsti dalle norme di cui al RD n.523, del 25/07/1904 (successive modifiche e integrazioni),

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38